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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 04676/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e al diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria con la quale si insiste, in particolare, in ordine alle doglianze attinenti diniego dell'applicazione dell'art.131 bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, le censure proposte, oltre ad essere pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono generiche in quanto manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle stesse censure con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità.

Peraltro, alcune doglianze sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

Quanto alla causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., v'è articolata e specifica motivazione, in relazione alla quale le doglianze difensive risultano generiche.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in R ma il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e al diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria con la quale si insiste, in particolare, in ordine alle doglianze attinenti diniego dell'applicazione dell'art.131 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte, oltre ad essere pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono generiche in quanto manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle stesse censure con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. Peraltro, alcune doglianze sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., v'è articolata e specifica motivazione, in relazione alla quale le doglianze difensive risultano generiche. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in R ma il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04676/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris