CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 34057/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 marzo 2025 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in data 24 gennaio 2019 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Benevento, in accoglimento delle richieste di concordato ex art. 599-biscod. proc. pen., ha rideterminato in mitius le pene irrogate a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso,commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 5 giugno 2018. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli propongono ricorso per cassazione, a mezzo del comune difensore, i predetti imputati, denunciando il difetto di condizione di procedibilità del reato contestato per mancanza di valida querela, in quanto proposta da soggetto non legittimato. 3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 3.1. Va preliminarmente rammentato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U., n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) -nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 3.2. Ed invero, quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla responsabilità dell'imputato è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull' an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell'imputato. Al riguardo, è costante l'orientamento di questa Corte secondo cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-biscod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia. Il concordato in appello, dunque, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, che si riverberano sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sez. 5, n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194 -01). Poiché la rinuncia è irretrattabile (Sez. 2, n. 43893 del 4/11/2021, Zapparini, Rv. 282312 - 01), si forma, per effet to delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 3/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277381 -01, in motivazione). Pertanto, ove vi sia stata la rinuncia ai motivi relativi all'andella responsabilità e l'accordo riguardi solo la pena, si forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità. 3.3 Alla luce delle indicate ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è de