CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08968/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 5442/2021Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 8968/2026Data pubblicazione 09/04/2026avverso la sentenza n. 3583/05/2020 della Commissione tributariaregionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata indata 13/07/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 13 febbraio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento diun maggior reddito professionale non dichiarato ai fini IVA, IRPEF e IRAPper l’anno d’imposta 2011, che l’Agenzia delle entrate emise nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], di professione commercialista, con la sentenza inepigrafe indicata la CTR ha rigettato l’appello proposto dal contribuenteavverso la sentenza parzialmente sfavorevole di primo grado.2. Avverso tale statuizione il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi, cui ha replicato l’intimata concontroricorso.3. Il ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsil’estinzione del giudizio per adesione alla cd. rottamazione-quater di cuiall’art. 1, commi 231 e segg. della legge n. 197 del 2022. Ha allegato ladomanda di definizione agevolata, la comunicazione dell’Agenzia delleentrate - Riscossione delle somme dovute con le date di scadenza dellerelative rate, nonché le ricevute di pagamento della prima rata e di quellesuccessive fino al 4/12/2025.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente esaminata la richiesta di estinzione del giudizio cheil ricorrente ha avanzato con la memoria del 16 gennaio 2026 sulpresupposto dell’intervenuta adesione alla definizione agevola dei carichiaffidati all’Agenzia delle entrate – Riscossione, cd. rottamazione-quater dicui all’art. 1, commi 231 e segg. della legge n. 197 del 2022, come daistanza prodotta in allegato alla memoria unitamente alla documentazionesopra indicata (comunicazione dell’Agenzia delle entrate - Riscossione delleNumero registro generale 5442/2021Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 8968/2026Data pubblicazione 09/04/2026somme dovute con le date di scadenza delle relative rate, nonché le ricevutedi pagamento della prima rata e di quelle successive fino al 4/12/2025) che,però, non consente di addivenire ad una declaratoria di estinzione delpresente giudizio in quanto l’istanza ha ad oggetto cartelle di pagamento edalla stessa come pure dalla comunicazione dell’agente della riscossionenon è dato rinvenire alcun riferimento all’avviso di accertamento oggettodel presente giudizio.Deve, comunque, pervenirsi ad una pronunzia di inammissibilità delricorso per sopravvenuta carenza di interesse, chiaramente desumibiledalla richiesta di estinzione del giudizio avanzata nella suindicata memoria,che non necessita di accettazione ad opera della controparte (cfr., ex multis,Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01).7. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenutacarenza di interesse esime questa Corte dall’esame dei motivi di ricorso,giustifica la compensazione delle spese processuali ed esclude l'applicabilitàdell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, vertendosi inipotesi di causa di inammissibilità del ricorso sopravvenuta alla proposizionedello stesso (Cass. Sez. U. n. 19976/2024). P.Q.Mdichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese processuali.Così deciso in Roma, in data 13 febbraio 2026.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO