CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 32950/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19528-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, Pec: --obertocutigni©pec.ordineavvocativiterboit - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], 14, Pec: [OSCURATO:EMAIL] - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1623/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 non partecipata dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di conduttore e proprietaria di un noccioleto confinante con un terreno di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], convennero quest'ultima davanti al Tribunale di Viterbo per sentirne pronunciare la responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni causati da bovini che, dopo aver forzato la recinzione divisoria esistente sul confine, avevano danneggiato l'intera piantagione ivi esistente; nel contraddittorio con la convenuta il Tribunale, acquisita prova testimoniale e disposta una CTU, ritenne sussistente il rapporto di custodia e, in assenza di prova del fortuito, condannò l'Università a risarcire il danno nella misura di C 4.925,00 oltre interessi e spese; ia Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 3 marzo 2021, ha riformato integralmente la pronuncia e rigettato la domanda, rilevando che non vi era prova del fatto che i danni fossero davvero da ricondurre ai bovini, posto che il c.t.u. li aveva ritenuti compatibili con danni da animali selvatici di taglia più piccola e che neppure era configurabile il rapporto di custodia in quanto i bovini erano di proprietà di terzi ed erano sconfinati dal fondo dell'Università, dove erano di passaggio, al fondo danneggiato attraverso un'apertura nella recinzione detta chiudenda; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi; Ric. 2021 n. 19528 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- ha resistito l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ; la proposta del relatoreg é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; i ricorrenti hanno depositato memoria; Considerato che: con il primo motivo - violazione dell'art. 158 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza in relazione all'art. 360, co. n. 4 c.p.c.- i ricorrenti contestano che la sentenza sia stata redatta da un giudice ausiliario in contrasto con quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 41/2021; il motivo è manifestamente infondato/ in quanto la Corte Costituzionale, nonostante abbia dichiarato illegittime le norme che prevedono come magistrati onorari i giudici ausiliari presso le Corti d'appello, ha comunque sancito una "temporanea tollerabilità costituzionale" dell'attuale assetto fino al 31 ottobre 2025, in attesa di un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria (Corte Cost., sent. n. 41/2021); con il secondo motivo di ricorso - violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - i ricorrenti insistono nel dire che i danni furono provocati dai bovini e che il giudice del merito ha disatteso le prove raccolte in atti; il motivo è inammissibile in quanto affidato ad argomenti puramente fattuali volti ad evocare un diverso e più favorevole apprezzamento delle risultanze istruttorie, precluso al giudice di legittimità; Ric. 2021 n. 19528 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -3- la pretesa violazione dell'art. 115 c.p.c. si limita ad essere enunciata ma non è articolata secondo quanto statuito sul punto da questa Corte, e cioè senza allegare che il giudice del merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., S,.U. n. 20867 del 30/9/2020; Cass., 1, n. 6774 del 1/3/2022); con il terzo motivo - violazione, dell'art. 2051 c.c. in ,t, _ relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- Wicorrenti lamentano la violazione dell'art. 2051 c.c. rilevando che l'ente sarebbe responsabile perché proprietario della recinzione attraverso la quale sarebbero passati i bovini; il motivo ha natura fattuale e non attinge la ratio decidendi dell'impugnata sentenza che ha ritenuto mancare la prova del nesso di causalità tra gli animali in custodia ed il danno; conclusivamente il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di Ric. 2021 n. 19528 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -4- cassazione liquidate in C 1600 (di cui C 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%; ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto; così deciso in Roma, nella Camera di C