CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 21004/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso n.25961/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Torino , strad a Groscavallo n. 3 , presso l o studio d e ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lorappresenta e difende , per procura allegata in calce al ricorso, ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA] – ESPULSIONE AMMINISTRATIVA Ud. 10/05/2022 CC Cron. R.G.N.25961/2020 Ministero dell’Interno,difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesin. 12, controricorrente; Prefettura di Parma, intimata; avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Torino depositat a il 27.12.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.5.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, ha propo sto ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. avverso l’ordinanza con cui il Giudice di P ace di Torino respin se l’impugnazione da lui proposta contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Torino l ’8 . 8 .20 19 (impugnazione ai sensi dell’art. 18 d. lgs. n. 150 del 2011, richiamato dall’art. 13, comma 8, [OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni concernenti la disciplina dell’Immigrazione e normesulla condizione dello straniero: d. lgs. n. 286 del 1998). [OSCURATO:PERSONA] di Torino è rimasta intimata, mentreil Ministero dell’Internoha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo parte ricorrente denuncia la « erronea applicazione dell’art. 13, comma 3 [recte 2], lett. a), del d. lgs. n.286/1998 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Giudice ritenuto adeguatamente motivato il decreto di espulsione in base al riferimento alla predetta disposizione e inosservanza dell’obbligo allo stesso imposto dall’art. 132, n. 4, c.p.c. (esporre in fatto e diritto) ovvero senza compiere alcuna disamina logica e giuridica e senza aver indicato gli elementi di fatto integranti l’ingresso illegale e le relative prove». In sostanza la parte lamenta che il giudice a quo abbia sussunto la sua situazione nella previsione dell’art. 13, comma 2, lett. a) , del T.U.I. («è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera»), invece che in quella della lett. b) del medesimo comma («si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all’art. 27, comma 1bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto …»), dal che sarebbe conseguita l ’errata constatazione che l’espulsione fosse, nel caso di specie, «un atto dovuto non discrezionale». 1.1. Il ricorso è inammissibile, per mancanza del necessario requisito della specificità, posto che non indica in alcun modo se, dove, come e quando la questione della diversa qualificazione giuridica della irregolare permanenza nel territorio italiano sarebbe stata posta nel giudizio di merito (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), fermo restando che – come rilevato nel controricorso per il Ministero dell’Interno dell’Avvocatura dello Stato – il ricorso è anche totalmente carente di una descrizione del fatto che sarebbe stato erroneamente sussunto nella disposizione di legge (ovverosia di una qualsivoglia descrizione delle concrete modalità dell’ingresso del ricorrente sul territorio nazionale). 2. Dichiarato inammissibileil ricorso, le spese di lite di questo grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P. Q. M. La Corte: dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese di lite per questo grado di giudizio, che liquida in € 2.000, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13,co. 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo