CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06015/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; _, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 9 marzo 2021, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo, pronunciata il 15 ottobre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per i reati di tentata estorsione aggravata e il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di lesioni personali aggravate. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che il primo motivo, identico, dei ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale si lamenta il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati per i delitti contestati, è manifestamente infondato in quanto genericamente impegnato nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è dotata la sentenza medesima; considerato che il secondo e il terzo motivo dei ricorsi, con cui si censura il vizio della motivazione in relazione alla omessa valutazione di un verbale di sommarie informazioni raccolte dalla difesa nonché in ordine al mancato riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] da parte delle persone offese, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito, i quali, con motivazione esente da criticità giustificative, hanno ribadito l'attendibilità delle dichiarazioni fornite dalle persone offese, in quanto precise ed estrinsecamente riscontrate, anche rispetto al riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto con il braccio fasciato, mentre il giudice di primo grado aveva già ritenuto inverosimile la versione resa dal Magrì, poiché del tutto sfornita di elementi obiettivi di conferma; Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere