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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 39507/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha riformato, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma L.F., la sentenza del Tribunale di Roma del 13 giugno 2014, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, commesso nella qualità di amministratore prima e di liquidatore poi della "[OSCURATO:PERSONA].", dichiarata fallita l'8 marzo 2013.

2. Con il ricorso per cassazione, l'imputato, tramite i propri difensori, articola quattro motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di prova dei fatti contestati, perché desunta esclusivamente dalla relazione ex art. 33 L.F. e dalla testimonianza del Curatore fallimentare, la quale, oltretutto, non sarebbe stata valutata alla stregua dei criteri di legge, come dimostrato dai numerosi profili di contraddittorietà evincibili dalla lettura delle dichiarazioni rese dal testimone e sintomatici di una superficialità nello svolgimento dei compiti assegnatigli, ad esempio nella ricerca di riscontri documentali a quanto riportato nei bilanci.

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale, avendo la Corte territoriale ritenuto sussistente il dolo specifico, richiesto per l'integrazione della fattispecie di distruzione o sottrazione dell'intero compendio contabile, sulla base di una motivazione assertiva, ossia priva della specifica indicazione degli elementi di fatto atti a dar conto dell'esistenza di una volontà dissimulatoria delle distrazioni, in tesi compiute, e senza adeguatamente spiegare le ragioni dell'esclusione della meno grave fattispecie di cui all'art. 217, comma 2, L.F..

2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di prova della condotta distrattiva contestata, avente ad oggetto materiale le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie annotate nel bilancio 2007, nulla essendo stato argomentato nella sentenza impugnata in ordine alla dimostrata disponibilità della società fallita - e quindi dell'amministratore e del liquidatore -, in data precedente al fallimento, dei beni, corrispondenti alle dette immobilizzazioni, così essendo stato formulato un giudizio di colpevolezza in via meramente congetturale.

2.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, articolata con i motivi di appello, avente ad oggetto l'esame dell'imputato, l'assunzione di prova testimoniale e l'integrazione documentale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le sole ragioni di cui al secondo ed al terzo motivo.

1. Ragioni di ordine logico impongono il prioritario esame della doglianza di cui al quarto motivo, che, in ragione della sua genericità, è inammissibile.

La stessa, infatti, ripropone le stesse argomentazioni sviluppate a sostegno del motivo di gravame (il terzo) con il quale l'imputato aveva chiesto che venisse disposta la rinnovazione dibattimentale, senza per nulla aggredire la ratio decidendi del relativo diniego: id est, senza dar conto del perché l'esame del Buono e le prove testimoniali e documentali richieste fossero decisive, in proposito confutando specificamente il rilievo, contenuto in sentenza, circa l'assenza di indicazione dei nominativi delle persone che avrebbero dovuto deporre e delle circostanze sulle quali avrebbero dovuto riferire ed avversando, mediante la puntuale allegazione di concreti elementi (di natura logica o fattuali), la conclusione rassegnata dalla Corte di merito - peraltro del tutto legittima, in quanto espressione di un potere discrezionale pacificamente riconosciuto al giudice di appello (Sez. 1, n. 9370 del 08/06/1994, Rv. 199914; conf.

Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230) - di inidoneità delle offerte produzioni a dimostrare alcunché, avendo le stesse ad oggetto atti e copie di assegni bancari privi di data certa.

2. Anche le censure di cui al primo motivo sono inammissibili, perché nel contrastare l'operata valutazione della testimonianza del curatore fallimentare, nonché del contenuto della relazione ex art. 33 L.F. da questi redatta, e nel promuovere un giudizio sulla stessa correttezza dell'espletamento delle funzioni da parte del curatore medesimo, stimolano una non consentita riedizione del giudizio di merito.

E' diritto vivente, infatti, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794): alla Corte di cassazione è, infatti, normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260).

3. Con il terzo motivo di ricorso è stata, invece, dedotta la questione se e in che misura l'esistenza di beni sociali, non rinvenuti dalla curatela, e come tali ritenuti oggetto di una condotta distrattiva, possa ritenersi comprovata attraverso i documenti sociali (tra cui il bilancio) e come si declini, in tal caso, l'onere di dimostrazione dell'imprenditore fallito.

3.1. Invero, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, vige il pacifico principio di diritto secondo cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 - dep. 29/02/2016, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385).

E' stato, tuttavia, costantemente sottolineato da questa Corte che l'imposizione all'amministratore della società fallita del suddetto onere dimostrativo presuppone la prova dell'esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela: in effetti, il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425; Sez. 5, n. 22787 del 12/05/2010, Rv. 247520; Sez. 5, n. 40726 del 06/11/2006, Rv. 235767).

3.2. Al riguardo, pur essendosi affermato da parte di questa Corte che l'esistenza e la consistenza dei beni sociali può essere desunta, in via indiretta, anche dagli ultimi documenti attendibili, pur risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018 - dep. 2019, Villa, Rv. 275499) - onde scongiurare il rischio che della mancata o irregolare tenuta della contabilità gli amministratori possano avvantaggiarsi -, è stato precisato, al fine di scongiurare automatismi dimostrativi, come l'accertamento della previa disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell'impresa prevista dall'art. 2710 3 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali (Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Rv. 262197): valutazione di affidabilità che non può non investire anche il bilancio che, sebbene non sia riconducibile al novero delle scritture contabili (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273925), rappresenta, pur sempre, un documento sociale finalizzato alla comunicazione ai terzi degli esiti dell'attività.

Ne viene che occorre ribadire che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la condotta di occultamento, distrazione o sottrazione di beni del patrimonio sociale non può essere costituita da un mero dato contabile, contenuto in bilancio, in assenza di prova del dato fisico della mancanza dei beni (Sez. 5, n. 49507 del 19/07/2017, Rv. 271439).

3.3. Nel quadro così delineato, centra, dunque, il bersaglio la censura con la quale si contesta alla Corte territoriale di avere risolto la prova della sottrazione di beni sociali postulandone l'esistenza sulla base di una mera posta del bilancio 2007, ossia quella riferita ad immobilizzazioni del valore di Euro 107.647, senza . indicare elementi fattuali a sostegno della fisica esistenza e, quindi, della sottrazione, di beni individuati nella loro materiale consistenza: ne consegue che la motivazione rassegnata sul capo relativo alla condotta distrattiva si rivela del tutto assertiva.

4. Tautologica si rivela anche la motivazione rassegnata in punto di sussistenza del dolo specifico della correlata bancarotta documentale, censurata con il secondo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata ravvisa lo stesso come intrinseco alla scelta deliberata e consapevole del Buono di distrarre i beni sociali, essendosi rilevato che il suo comportamento di sottrazione o distruzione delle scritture contabili era stato 'volontario', perché le stesse non erano state rinvenute presso il tenutario e non avendo egli fornito alcuna giustificazione al riguardo al curatore (pag. 3, primo capoverso, sentenza impugnata), ma, così facendo, disattende l'insegnamento impartito da questa Corte secondo cui il dolo specifico richiesto per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'articolo 216, comma 1, n. 2, prima parte, L.F. (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014 - dep. 2015, Caprara, Rv. 263242), deve essere valutato in relazione al concreto contesto, dando conto, tramite l'indicazione di precisi elementi fattuali, delle specifiche ragioni per le quali lo scopo cui tendeva la condotta del soggetto agente era quello di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014 - dep. 23/04/2015, in motivazione).

5. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, perché, in piena libertà di giudizio ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame sui punti oggetto di cassazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha riformato, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma L.F., la sentenza del Tribunale di Roma del 13 giugno 2014, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, commesso nella qualità di amministratore prima e di liquidatore poi della "[OSCURATO:PERSONA].", dichiarata fallita l'8 marzo 2013. 2. Con il ricorso per cassazione, l'imputato, tramite i propri difensori, articola quattro motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di prova dei fatti contestati, perché desunta esclusivamente dalla relazione ex art. 33 L.F. e dalla testimonianza del Curatore fallimentare, la quale, oltretutto, non sarebbe stata valutata alla stregua dei criteri di legge, come dimostrato dai numerosi profili di contraddittorietà evincibili dalla lettura delle dichiarazioni rese dal testimone e sintomatici di una superficialità nello svolgimento dei compiti assegnatigli, ad esempio nella ricerca di riscontri documentali a quanto riportato nei bilanci. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale, avendo la Corte territoriale ritenuto sussistente il dolo specifico, richiesto per l'integrazione della fattispecie di distruzione o sottrazione dell'intero compendio contabile, sulla base di una motivazione assertiva, ossia priva della specifica indicazione degli elementi di fatto atti a dar conto dell'esistenza di una volontà dissimulatoria delle distrazioni, in tesi compiute, e senza adeguatamente spiegare le ragioni dell'esclusione della meno grave fattispecie di cui all'art. 217, comma 2, L.F.. 2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di prova della condotta distrattiva contestata, avente ad oggetto materiale le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie annotate nel bilancio 2007, nulla essendo stato argomentato nella sentenza impugnata in ordine alla dimostrata disponibilità della società fallita - e quindi dell'amministratore e del liquidatore -, in data precedente al fallimento, dei beni, corrispondenti alle dette immobilizzazioni, così essendo stato formulato un giudizio di colpevolezza in via meramente congetturale. 2.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, articolata con i motivi di appello, avente ad oggetto l'esame dell'imputato, l'assunzione di prova testimoniale e l'integrazione documentale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le sole ragioni di cui al secondo ed al terzo motivo. 1. Ragioni di ordine logico impongono il prioritario esame della doglianza di cui al quarto motivo, che, in ragione della sua genericità, è inammissibile. La stessa, infatti, ripropone le stesse argomentazioni sviluppate a sostegno del motivo di gravame (il terzo) con il quale l'imputato aveva chiesto che venisse disposta la rinnovazione dibattimentale, senza per nulla aggredire la ratio decidendi del relativo diniego: id est, senza dar conto del perché l'esame del Buono e le prove testimoniali e documentali richieste fossero decisive, in proposito confutando specificamente il rilievo, contenuto in sentenza, circa l'assenza di indicazione dei nominativi delle persone che avrebbero dovuto deporre e delle circostanze sulle quali avrebbero dovuto riferire ed avversando, mediante la puntuale allegazione di concreti elementi (di natura logica o fattuali), la conclusione rassegnata dalla Corte di merito - peraltro del tutto legittima, in quanto espressione di un potere discrezionale pacificamente riconosciuto al giudice di appello (Sez. 1, n. 9370 del 08/06/1994, Rv. 199914; conf. Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230) - di inidoneità delle offerte produzioni a dimostrare alcunché, avendo le stesse ad oggetto atti e copie di assegni bancari privi di data certa. 2. Anche le censure di cui al primo motivo sono inammissibili, perché nel contrastare l'operata valutazione della testimonianza del curatore fallimentare, nonché del contenuto della relazione ex art. 33 L.F. da questi redatta, e nel promuovere un giudizio sulla stessa correttezza dell'espletamento delle funzioni da parte del curatore medesimo, stimolano una non consentita riedizione del giudizio di merito. E' diritto vivente, infatti, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794): alla Corte di cassazione è, infatti, normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260). 3. Con il terzo motivo di ricorso è stata, invece, dedotta la questione se e in che misura l'esistenza di beni sociali, non rinvenuti dalla curatela, e come tali ritenuti oggetto di una condotta distrattiva, possa ritenersi comprovata attraverso i documenti sociali (tra cui il bilancio) e come si declini, in tal caso, l'onere di dimostrazione dell'imprenditore fallito. 3.1. Invero, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, vige il pacifico principio di diritto secondo cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 - dep. 29/02/2016, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385). E' stato, tuttavia, costantemente sottolineato da questa Corte che l'imposizione all'amministratore della società fallita del suddetto onere dimostrativo presuppone la prova dell'esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela: in effetti, il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425; Sez. 5, n. 22787 del 12/05/2010, Rv. 247520; Sez. 5, n. 40726 del 06/11/2006, Rv. 235767). 3.2. Al riguardo, pur essendosi affermato da parte di questa Corte che l'esistenza e la consistenza dei beni sociali può essere desunta, in via indiretta, anche dagli ultimi documenti attendibili, pur risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018 - dep. 2019, Villa, Rv. 275499) - onde scongiurare il rischio che della mancata o irregolare tenuta della contabilità gli amministratori possano avvantaggiarsi -, è stato precisato, al fine di scongiurare automatismi dimostrativi, come l'accertamento della previa disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell'impresa prevista dall'art. 2710 3 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali (Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Rv. 262197): valutazione di affidabilità che non può non investire anche il bilancio che, sebbene non sia riconducibile al novero delle scritture contabili (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273925), rappresenta, pur sempre, un documento sociale finalizzato alla comunicazione ai terzi degli esiti dell'attività. Ne viene che occorre ribadire che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la condotta di occultamento, distrazione o sottrazione di beni del patrimonio sociale non può essere costituita da un mero dato contabile, contenuto in bilancio, in assenza di prova del dato fisico della mancanza dei beni (Sez. 5, n. 49507 del 19/07/2017, Rv. 271439). 3.3. Nel quadro così delineato, centra, dunque, il bersaglio la censura con la quale si contesta alla Corte territoriale di avere risolto la prova della sottrazione di beni sociali postulandone l'esistenza sulla base di una mera posta del bilancio 2007, ossia quella riferita ad immobilizzazioni del valore di Euro 107.647, senza . indicare elementi fattuali a sostegno della fisica esistenza e, quindi, della sottrazione, di beni individuati nella loro materiale consistenza: ne consegue che la motivazione rassegnata sul capo relativo alla condotta distrattiva si rivela del tutto assertiva. 4. Tautologica si rivela anche la motivazione rassegnata in punto di sussistenza del dolo specifico della correlata bancarotta documentale, censurata con il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata ravvisa lo stesso come intrinseco alla scelta deliberata e consapevole del Buono di distrarre i beni sociali, essendosi rilevato che il suo comportamento di sottrazione o distruzione delle scritture contabili era stato 'volontario', perché le stesse non erano state rinvenute presso il tenutario e non avendo egli fornito alcuna giustificazione al riguardo al curatore (pag. 3, primo capoverso, sentenza impugnata), ma, così facendo, disattende l'insegnamento impartito da questa Corte secondo cui il dolo specifico richiesto per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'articolo 216, comma 1, n. 2, prima parte, L.F. (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014 - dep. 2015, Caprara, Rv. 263242), deve essere valutato in relazione al concreto contesto, dando conto, tramite l'indicazione di precisi elementi fattuali, delle specifiche ragioni per le quali lo scopo cui tendeva la condotta del soggetto agente era quello di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014 - dep. 23/04/2015, in motivazione). 5. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, perché, in piena libertà di giudizio ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame sui punti oggetto di cassazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Cos
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