CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2024
Cassazione n. 34546/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia 2. D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 18/12/2023 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare estinto per remissione di querela il reato in contestazione ed annullare senza rinvio la sentenza impugnata con le conseguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 18 dicembre 2023 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città in data 1° marzo 2023 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alteri° erano stati dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 642 cod. pen. commesso in Milano in data 21 aprile 2016 ai danni della Helvetia, [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni SA. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore degli imputati, deducendo: 2.1. L'estinzione del reato in considerazione dell'intervenuta remissione di querela effettuata dal procuratore speciale della persona offesa costituita parte civile in data 8 aprile 2024 e contestuale accettazione da parte del procuratore speciale degli imputati. Il ricorrente ha rappresentato che la remissione della querela e l'accettazione della stessa sono intervenute dopo la pronuncia della sentenza della Corte di appello ma quando erano ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso per cassazione. 2.2. Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Lamenta la difesa del ricorrente che la Corte di appello avrebbe ingiustamente rigettato la richiesta della difesa di procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata ad escutere i testi della difesa e che, comunque, la sentenza impugnata presenterebbe vizi di motivazione anche con riguardo al riconoscimento agli imputati delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Il reato contestato agli imputati deve essere dichiarato estinto per accettazione e remissione di querela ritualmente e tempestivamente formulate. Non ricorrono le condizioni per pronunciare sentenza ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata che impone anche la revoca delle statuizioni civili. Non essendo stato altrimenti disposto le spese del procedimento vanno poste a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Revoca le statuizioni c