CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 11132/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 11298-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 244, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14/16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2016 n.11298 sez. S2 - ud. 10/11/2021 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 11298/2016 Numero sezionale 2380/2021 Numero di raccolta generale 11132/2022 - controricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 943/2015 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 15/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] citava il Banco di Sardegna esponendo che in attuazione di un’azione esecutiva contro [OSCURATO:PERSONA] la convenuta aveva pignorato anche la quota di un bene sito in Sorso, via degli Oleandri, di cui al foglio 23, mappali 95 sub 12, sub 13, sub 14 e su 15, formalmente di proprietà del predetto Cherchi. Tale azione esecutiva era stata riunita ad un’altra promossa dalla Banca di Sassari sullo stesso bene relativa all’ipoteca iscritta dal Cherchi e da [OSCURATO:PERSONA] a garanzia di un mutuo. Nelle esecuzioni riunite era intervenuta anche [OSCURATO:PERSONA] per un’ipoteca di euro 1.592.309, 25, quale quota parte, riferibile all’erede [OSCURATO:PERSONA]. Solo in seguito l’attrice aveva appreso che sull’immobile era stata iscritta ipoteca legale ex articolo 77 d.p.r. numero 602 del 1973 e che era stata trascritta la successione di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Tanto esposto riteneva che le azioni esecutive come pure l’iscrizione e trascrizioni eseguite sull’immobile fossero inefficaci, essendo la stessa Delogu la sola effettiva e sostanziale proprietaria dell’immobile che sosteneva di avere usucapito dopo averlo posseduto in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente e per oltre Ric. 2016 n.11298 sez. S2 - ud. 10/11/2021 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 11298/2016 Numero sezionale 2380/2021 Numero di raccolta generale 11132/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 vent’anni, da quando gliene aveva fatto donazione il suo compagno, [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Si costituiva la Banca di Sassari che contestava l’avversa pretesa. Si costituivano Cherchi e Poggi contestando la domanda dell’attrice. Rilevavano come la Poggi e il defunto [OSCURATO:PERSONA] avessero promesso di vendere l’immobile a [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di euro 85.000 di cui il promissario acquirente aveva versato euro 5000, rilasciando per la restante parte alcuni assegni a scadenza mensile. Si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA] che eccepiva la litispendenza del processo con l’opposizione di terzo proposta dall’attrice in sede esecutiva. 2. Il Tribunale disattese tutte le eccezioni di improcedibilità e di litispendenza rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il giudice di primo grado rilevava che, con scrittura privata del 10 marzo 1983, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avevano promesso in vendita a [OSCURATO:PERSONA], che si era impegnato ad acquistare, l’immobile di causa per il prezzo concordato di lire 85.000.000. La scrittura rinviava al termine del 30 settembre 1984 la stipula del contratto definitivo con la quale il Casula sarebbe diventato proprietario del bene. Pertanto, alla luce delle previsioni contrattuali e fino alla stipula del definitivo (da farsi entro il 30 settembre 1984) il possesso del bene era rimasto in capo ai promittenti venditori. In difetto di altre previsioni contrattuali dunque doveva ritenersi che il promissario acquirente avesse solo la detenzione e non anche il possesso. Analoga condizione di mera detenzione era in capo all’attrice che, alla luce delle dichiarazioni raccolte dai testimoni, aveva instaurato una relazione con la res negli stessi limiti del suo presunto donante. Tale relazione con il bene si era protratta ininterrottamente per diversi anni, perdurando ancora al momento della sentenza. Risultava anche che l’attrice avesse Ric. 2016 n.11298 sez. S2 - ud. 10/11/2021 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 11298/2016 Numero sezionale 2380/2021 Numero di raccolta generale 11132/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 provveduto a sua cura e spese alle opere di ristrutturazione e miglioramento dell’immobile. Tali elementi, come pure la circostanza per la quale la Delogu anche parlando con i terzi si presentava come la proprietaria del bene non erano sufficienti a provare che da tale iniziale stato di detenzione si fosse passati ad un possesso vero e proprio utile ad usucapire la proprietà del bene. Non era emersa la prova dell’interversio possessionis mediante un fatto esterno rivolto contro il proprietario possessore diretto a manifestare la inequivoca volontà di possedere non più in suo nome ma in nome e per conto proprio. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Sassari. 4. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’appello proposto ex articolo 348 bis e ter c.p.c. non avendo ragionevole probabilità di essere accolto il mezzo di gravame. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Sassari ex art. 348 ter c.p.c. sulla base di tre motivi di ricorso. 6. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 8. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale del 24 febbraio 2021 la ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. 9. All’adunanza camerale del 24 febbraio 2021 il Collegio, con ordinanza interlocutoria ex art. 380 bis, comma 3, c.p.c. ha rimesso la decisione del ricorso all’udienza pubblica, avendo riscontrato un rilievo di interesse nomofilattico nella questione relativa alla natura della relazione di fatto che la ricorrente aveva avuto con il bene nel corso degli anni, se di detenzione o di possesso, tenuto conto della Ric. 2016 n.11298 sez. S2 - ud. 10/11/2021 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 11298/2016 Numero sezionale 2380/2021 Numero di raccolta generale 11132/2022 peculiarità della fattispecie nella quale la suddetta relazione era Data pubblicazione 06/04/2022 cominciata con un contratto preliminare stipulato dal convivente della Delogu ed era poi proseguita con una donazione nulla per mancanza di forma. 10. Con avviso notificato alle parti il ricorso è stato trattato in camera di consiglio in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d. l. n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza la partecipazione delle parti che non hanno fatto richiesta di discussione orale. 11. L’ufficio della Procura Generale ha presentato conclusioni scritte ex art. 23, comma 8-bis, d. l. n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione di legge per inosservanza sia del disposto di cui all'art. 132, n. 4, c.p.c. sia della disciplina in tema di possesso e di detenzione, con particolare riguardo al disposto di cui all'art. 1141, 1° e 2° comma, c.c., nella parte in cui la sentenza ha statuito che "analoga [a quella del Casula] è stata la condizione dell'odierna attrice che alla luce delle dichiarazioni raccolte dai testimoni (che hanno riferito del "regalo che davanti agli amici il Casula avrebbe fatto dell'immobile alla Delogu, a cui avrebbe consegnato le chiavi di casa dopo un pranzo a Platamona (. .. ) ha instaurato la sua relazione con la res negli stessi limiti in cui l'aveva il suo "donante", subentrandogli nella stessa detenzione dell'immobile". Secondo il ricorrente la sentenza sarebbe priva di motivazione sulla circostanza del subentro della ricorrente nella detenzione dell’immobile. Il Tribunale non spiegherebbe, neanche per relationem, per quale motivo la Delogu avesse la detenzione e non il possesso del bene controverso. Ric. 2016 n.11298 sez. S2 - ud. 10/11/2021 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 11298/2016 Numero sezionale 2380/2021 Numero di raccolta generale 11132/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 In ogni caso, la decisione sarebbe erronea nella parte in cui ha reputato che il potere della Delogu avesse natura detentiva sia in relazione al titolo su cui si fondava la detenzione, cioè il rapporto intercorrente con il possessore, sia in relazione alle presunzioni in materia di possesso e al relativo elemento psicologico. Vi sarebbe inosservanza di legge anche volendo considerare il titolo traslativo invalido e comunque inefficace e quindi prescindendone per qualificare il potere della odierna ricorrente. In questo caso, infatti, dovrebbe operare la disposizione secondo cui il possesso è presunto iuris tantum ex art. 1141, primo comma, c.c. in capo a chi esercita il potere di fatto. La sentenza sarebbe affetta da violazione di legge anche laddove ha ritenuto che quello della Delogu fosse animus detinendi anziché possidendi. La ricorrente avrebbe acquistato il diritto di proprietà sull'immobile controverso per usucapione per effetto del possesso a titolo originario protrattosi per oltre vent'anni. Il subentro nella detenzione conseguente al "regalo del Casula", sarebbe incompatibile con la regola secondo cui la detenzione deve fondarsi su un rapporto obbligatorio. Nella controversia dovrebbe trovare applicazione la regola di cui all'art. 1141 c.c., secondo cui "si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato ad esercitarlo semplicemente come detenzione". Ciò perchè la "donazione" di cui trattasi, sebbene non produca effetti traslativi, non essendo il bene di proprietà formale del donante né essendo stato il relativo atto redatto nella forma pubblica prevista dalla legge, rileverebbe insieme alla consegna delle chiavi quale fatto storico ai fini dell'acquisto del possesso a titolo originario. Il Tribunale non avrebbe considerato nemmeno la disciplina in tema di elemento psicologico del possesso e della detenzione, con Ric. 2016 n.11298 sez. S2 - ud. 10/11/2021 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 11298/2016 Numero sezionale 2380/2021 Numero di raccolta generale 11132/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 particolare riguardo alle relative presunzioni. Da un lato, infatti, non si può reputare che la condotta della Delogu fosse sorretta da laudatio possessoris. Ciò non soltanto perché tale connotazione psicologica non è mai stata eccepita né provata o deve ritenersi tale in esito all'attività istruttoria, ma soprattutto perché nel caso di specie essa deve essere esclusa alla luce della disciplina normativa e dell'insegnamento della giurisprudenza. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione di legge sub specie di inosservanza sia del disposto di cui all'art. 132, n. 4, c.p.c., sia della disciplina normativa in tema di possesso e detenzione, con particolare riguardo all'art.1141 c.c., nella parte in cui ha statuito che "in difetto di altre previsioni contrattuali (...) deve ritenersi che il promittente acquirente abbia avuto del bene promesso solo la detenzione e non anche il possesso. Secondo il ricorrente il Casula aveva il possesso e non la detenzione e quindi avrebbe trasmesso il medesimo possesso alla Delogu. La parte della sentenza sul punto sarebbe affetta da violazione di legge per inosservanza del disposto di cui all'art. 132, n. 4, c.p.c., cioè per difetto di motivazione. Mancherebbe infatti qualsiasi indicazione degli elementi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda e in ogni caso - anche ad ammettere che una parte motiva vi sia - tale motivazione difetterebbe nella sostanza in quanto apparente. In sostanza, non motivando perché il Casula fosse detentore, il Giudice non avrebbe spiegato nemmeno il perché lo fosse la Delogu, che secondo lo stesso Giudice gli era subentrata. Infatti, i precedenti richiamati non sarebbero applicabili al caso di specie non essendo stata pattuita con il preliminare la consegna anticipata dell’immobile al Casula. Ric. 2016 n.11298 sez. S2 - ud. 10/11/2021 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 11298/2016 Numero sezionale 2380/2021 Numero di raccolta generale 11132/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 Non sarebbe applicabile il principio secondo cui il promissario acquirente può opporre il possesso al promittente venditore "solo nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.”, in particolare assumendo e dimostrando un'intervenuta interversio possessionis. Tale principio, infatti, presupporrebbe un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie. Nel caso in esame, non sarebbe stato concluso fra le parti alcun contratto ulteriore rispetto al preliminare del 10 marzo 1983, ove, come detto, nulla risultava pattuito circa il godimento del bene; né tale fatto sarebbe stato eccepito da controparte; né risulterebbe in esito all'istruttoria, né il Tribunale di Sassari vi fa cenno, anche soltanto per giudicare di ritenerlo provato. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di legge sub specie di inosservanza della disciplina in tema di possesso ex art. 1141, secondo comma c.c., anche alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui dopo aver evidenziato essere ''pacifico che quella relazione [cioè quella che il Giudice valuta di detenzione dell'immobile] si sia protratta ininterrottamente per diversi anni e che la stessa perduri ancora oggi" e "che l'attrice abbia provveduto a sua cura e spese alle opere di ristrutturazione e miglioramento dell'immobile", ritiene sia che "tali dati come pure la circostanza per cui la Delogu, anche parlando con i terzi, appariva e si presentava come la proprietaria del bene, non sono sufficienti a provare che si sia passati ad un possesso vero e proprio, utile ad usucapire la proprietà del bene" sia che " non sarebbe emersa la prova dell'interversio possessionis che richiede la dimostrazione non di un semplice atto volitivo interno (di cui ad esempio le esternazioni con gli amici e i lavori fatti eseguire sull'immobile sarebbero manifestazione), ma di un fatto esterno rivolto contro il proprietario possessore e diretto a manifestargli Ric. 2016 n.11298 sez. S2 - ud. 10/11/2021 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 11298/2016 Numero sezionale 2380/2021 Numero di raccolta generale 11132/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 l'inequivoca volontà di possedere non più in suo nome ma in nome e per conto proprio." La censura è in gran parte ripetitiva di quelle formulate con i primi due motivi, in quanto, secondo la prospettiva del ricorrente, non era necessario provare l’interversione del possesso non essendovi mai stato alcun rapporto tra la ricorrente e i coniugi Cherchi-Poggi. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posseduto in nome e per conto proprio per effetto della donazione seppure invalida e della consegna delle chiavi da parte del Casula e con presunzione di possesso ex articolo 1141 c.c. 4. I motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. La relazione di fatto con il bene della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non può qualificarsi come possesso, in quanto cominciata a titolo di detenzione e senza successivi atti di interversione del possesso. Ella, infatti, è subentrata nella medesima posizione di detenzione del suo compagno (Casula) che, a sua volta, deteneva il bene in virtù di un contratto preliminare stipulato con i proprietari dell’appartamento oggetto della domanda di usucapione (Cherchi-Poggi). In proposito è orientamento del tutto consolidato quello secondo il quale: Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza un'anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicché la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem ove non sia dimostrata una interversio Ric. 2016 n.11298 sez. S2 - ud. 10/11/2021 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 11298/2016 Numero sezionale 2380/2021 Numero di raccolta generale 11132/2022 possessionis nei modi previsti dall'art. 1141 c.c. Data pubblicazione 06/04/2022 (Sez. 2, Sentenza n. 5211 del 16/03/2016). L’assunto della ricorrente, secondo il quale il contratto preliminare tra il Casula (promissario acquirente e i Cerchi-Poggi (promittenti venditori) non prevedeva effetti anticipati, oltre ad essere questione inammissibile perché nuova e non sottoposta al giudice del merito, è anche irrilevante posto che la consegna anticipata dell’immobile promesso in vendita, anche se non prevista espressamente nel contratto, comunque, deve ritenersi effettuata a titolo di comodato con le medesime conseguenze sopra evidenziate quanto alla situazione di detenzione e non di possesso del promissario acquirente. In altri termini, deve ribadirsi che, in un contratto ad effetti obbligatori, la traditio del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l’insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una interversio possessionis, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso uti dominus, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile ad usucapionem, previsto dall’art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto (Sez. 2, Ord. n. 29594 del 2021; Sez. 3, Sent. n. 24637 del 2016). 4.2 Ciò premesso, con riferimento alla situazione del Casula quale mero detentore, non può affermarsi alcuna trasmissione della situazione di possesso alla sua compagna, odierna ricorrente, mediante un atto negoziale invalido ma astrattamente idoneo a Ric. 2016 n.11298 sez. S2 - ud. 10/11/2021 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 11298/2016 Numero sezionale 2380/2021 Numero di raccolta generale 11132/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 trasferire il diritto di proprietà. In altri termini, la materiale apprensione del bene da parte della ricorrente a seguito di una asserita donazione verbale fatta dal Casula al ristorante con contestuale consegna delle chiavi non è una circostanza idonea ad instaurare un rapporto di fatto con la cosa qualificabile come possesso, in quanto il donante non era a sua volta possessore. Si discute, infatti del caso dell’accessione nel possesso in base a un titolo nullo ma astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà ma il presupposto di tale accessione resta la situazione di fatto del possesso in capo a colui che ha trasferito la proprietà in base a un titolo nullo. Il precedente invocato dalla ricorrente riguarda la diversa ipotesi dell’usucapione decennale rispetto alla quale la donazione di un bene altrui, ancorché nulla, è stata ritenuta idonea in presenza di altri elementi - rappresentati dalla buona fede del donatario e dalla trascrizione dell'atto - previsti ai fini dell'applicabilità dell'istituto previsto dall'art.1159 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n.10356 del 05/05/2009; Cass. Sez.6-2 Ordinanza n.12782 del 2013). In tale occasione si è affermato, infatti, che l'operatività dell'usucapione abbreviata, anche in presenza di titolo nullo, è giustificata dal fatto che il requisito relativo all'esistenza di un titolo che legittimi l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, dev'essere inteso nel senso che esso, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare. Nel caso in esame, invece, la relazione di fatto esistente tra la "res" e la Delogu che ne ha conseguito la disponibilità a seguito della Ric. 2016 n.11298 sez. S2 - ud. 10/11/2021 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 11298/2016 Numero sezionale 2380/2021 Numero di raccolta generale 11132/2022 donazione nulla per difetto di forma è configurabile in termini di Data pubblicazione 06/04/2022 detenzione e non di possesso. Manca, infatti, il necessario presupposto a monte dell’atto di trasferimento invalido, ovvero il possesso in capo al donante (Casula), sicché anche per il donatario si rende necessario un atto di interversione del possesso consistente nel tenere un comportamento idoneo a rendere noto, nei rapporti con i proprietari ed i terzi in genere, di esercitare sul bene una signoria di fatto iure proprietatis. Deve affermarsi pertanto che la situazione di possesso e non di detenzione in capo al tradens è il presupposto necessario affinché operi il principio secondo il quale, ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo. In conclusione, la sentenza impugnata è immune dalle censure prospettate, compresa quella di violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., contenendo una esaustiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, con argomentazioni che consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico che ha portato la Corte d'Appello a rigettare la domanda della ricorrente. 5. Il ricorso è rigettato. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6000 più 200 per esborsi; Ric. 2016 n.11298 sez. S2 - ud. 10/11/2021 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 11298/2016 Numero sezionale 2380/2021 Numero di raccolta generale 11132/2022 ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, Data pubblicazione 06/04/2022 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 10 novembre 2021. Il RELATORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. 2016 n.11298 sez. S2 - ud. 10/11/2021 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b