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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19173/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la condanna emessa nei confronti dell'imputata per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso è generico e rivalutativo sulla responsabilità per il delitto commesso, non comprendendosi neppure quale sia il vizio di motivazione dedotto, in presenza, invece, di una sentenza d'appello che ha dato chiaro conto delle risultanze istruttorie utilizzate per il proprio convincimento.

3. Ritenuto, altresì, che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denuncia vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 625 n. 2 cod. pen., afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, posto che la doglianza sulla circostanza aggravante di cui sopra è manifestamente infondata alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che la ritiene integrata tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione; è, inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla "res" oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale alla amotio della prima (cfr.Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042).

Il motivo di censura si rivela, altresì, in fatto, poiché relativo all'attribuibilità all'imputata della prova della manomissione del contatore ENEL.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la condanna emessa nei confronti dell'imputata per il reato di furto aggravato di energia elettrica. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso è generico e rivalutativo sulla responsabilità per il delitto commesso, non comprendendosi neppure quale sia il vizio di motivazione dedotto, in presenza, invece, di una sentenza d'appello che ha dato chiaro conto delle risultanze istruttorie utilizzate per il proprio convincimento. 3. Ritenuto, altresì, che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denuncia vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 625 n. 2 cod. pen., afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, posto che la doglianza sulla circostanza aggravante di cui sopra è manifestamente infondata alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che la ritiene integrata tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione; è, inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla "res" oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale alla amotio della prima (cfr.Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042). Il motivo di censura si rivela, altresì, in fatto, poiché relativo all'attribuibilità all'imputata della prova della manomissione del contatore ENEL. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso