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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26092/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione dell'istituto della continuazione tra la sentenza oggetto di appello e altri gli altri provvedimenti passati in giudicato a carico dell'imputato, è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (v. pp. 5 e 6 dell'impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerar -e non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione dell'istituto della continuazione tra la sentenza oggetto di appello e altri gli altri provvedimenti passati in giudicato a carico dell'imputato, è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (v. pp. 5 e 6 dell'impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerar -e non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugn
Sentenza Cassazione n. 26092/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris