CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 18181/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'istanza proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Michele CORREALE volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le cinque sentenze di seguito elencate: 1) sentenza emessa dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) per i delitti di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/90 e agli artt. 624 e 625 cod. pen.; 2) sentenza emessa in data 27.2.2014 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] (irrevocabile il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; 3) sentenza pronunciata in data 23.6.2015 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] (irrevocabile il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) per il reato di evasione; 4) sentenza emessa in data 1.7.2016 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] (irrevocabile il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) per il reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90 e per due violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90; 5) sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (irrevocabile il 10.3.2021) per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90; letta l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il giudice dell'esecuzione ha applicato la disciplina della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze sub 1), 2), 4) e 5), rideterminando la pena in trent'anni di reclusione, e ha disposto il rigetto dell'istanza con riferimento alla sentenza n. 3), per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso; esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui si denunciano carenza di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, censurandosi il provvedimento impugnato laddove avrebbe operato aumenti in continuazione per i reati satellite in misura superiore al minimo, senza considerare quanto già stabilito dal giudice della cognizione; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché inerenti alla sola dosimetria della pena, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (si veda, in particolare, alle pagg. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata, la motivazione specifica in ordine ai singoli aumenti in continuazione); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]