CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03599/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità per la manifesta infondatezza dlele questioni poste, che prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con d dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità. E' ormai pacifico approdo giurisprudenziale che la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore non configura né una mera irregolarità rimediabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale/ riunitiy né una nullità riguardante l'intero giudizio con conseguente necessità di rinnovazione dello stesso né l'inesistenza della sentenza ma una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.D., Rv. 254671 - 01). 2. Rilevato che, pertanto, correttamente l'istanza di correzione errore materiale è stata dichiarata inammissibile anche considerata l'intervenuta sanatoria della dedotta nullità una volta formatosi il giudicato (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280931 - 01; Sez. 1, n. 47068 del 12/06/2018, Bida, Rv. 274330 - 01) 3. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.II4. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 di