CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10537/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che: - nell'unico motivo il ricorso deduce che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe dovuto decidere sull'istanza di misure alternative prima che fosse stato deciso il ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza che, a suo giudizio, erroneamente era già stata posta in esecuzione; - da ricerca effettata dal collegio emerge che il ricorrente aveva proposto il ricorso per cassazione n. 26929 del 2023 contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20 febbraio 2023 che aveva confermato la condanna del Tribunale di Palermo del 14 marzo 2022 a 6 mesi di arresto e 1000 euro di ammenda per il reato dell'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 21 agosto 2017; - alla data in cui è stato emesso il provvedimento impugnato il ricorso per cassazione sopra indicato era stato già deciso e dichiarato inammissibile con ordinanza Sez. 7, n. 50596 del 12/10/2023, Salama, n.m.; - ne consegue che, pur aderendo alla prospettazione del ricorrente sull'errore commesso dal giudice del merito nella individuazione della sentenza impugnata, l'accoglimento del motivo non gli recherebbe alcun beneficio perché nel frattempo il ricorso n. 26929 del 2023 è stato dichiarato inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 f