CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 22836/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 del Tribunale di Bergamo udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 8 ottobre 2025 il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, all'esito di giudizio abbreviato richiesto ed ammesso in sede di giudizio direttissimo, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato a lui ascritto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, e, con la riduzione per la scelta del rito, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 2.200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed alla confisca e distruzione dello stupefacente e del bloc notes in sequestro. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto tempestivo ricorso affidato a due motivi, con cui ha dedotto 2.1. ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., l'omessa motivazione in merito alla sussistenza o meno della contestata recidiva. Esclusa la riconoscibilità delle circostanze attenuanti, nessun aumento è stato disposto per la contestata recidiva, nel silenzio di qualsivoglia considerazione sulla sua applicazione o meno, non potendosene intendere, da un lato, l'applicazione in forza della comminatoria di una pena base superiore al minimo edittale invero giustificata dalla gravità del fatto, dall'altro la sua disapplicazione per la valorizzazione invece motivata dei precedenti penali. 2.2. ex art. 606, comma 1, lett. b). cod.proc.pen., inosservanza di legge in relazione alla mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dell'imputato dal territorio italiano a pena espiata, ex art. 86, d.P.R. 309/90. Dalla motivazione della sentenza emerge la pericolosità dell'imputato, cittadino extracomunitario privo di fissa dimora in Italia ed irregolare, gravato da diversi precedenti penali e di polizia; arrestato in flagranza era già noto agli operanti per attività di spaccio, è stato trovato in possesso della somma, ingiustificata, di euro 2.200, e di appunti con nomi e cifre, per il Giudice indizio della attività di spaccio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Evidente è l'assenza di motivazione in punto di recidiva, pur regolarmente contestata. A fronte di contestazione contenuta nel capo di imputazione della recidiva semplice, nessuna valutazione in merito alla eventuale sussistenza o insussistenza dei presupposti per la sua applicazione o meno emerge dal tenore della sentenza 2che ha omesso, pertanto, ogni considerazione anche in ordine alla eventuale pericolosità dell'imputato. La dedotta lacuna impone, a causa dell'inappellabilità della sentenza da parte del Procuratore generale, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al Tribunale di Bergamo che, fermo restando quanto rilevato in termini di responsabilità, vorrà pronunciarsi in ordine alla contestata recidiva. 2. Del pari fondata la censura in tema di misura di sicurezza. Contraddittoria risulta la valutazione e valorizzazione dei precedenti e del profilo personologico dell'imputato a fronte della mancata valutazione in ordine alla applicazione o meno della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. Ammissibile il ricorso sul punto, in virtù del principio espresso da Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022 Ud. (dep. 13/10/2022 ) Rv. 283639 - 01, secondo cui «La sentenza di condanna, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è, sotto tale profilo, appellabile dal pubblico ministero innanzi al tribunale di sorveglianza ex art. 680 cod. proc. pen., bensì impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 608 cod. proc. pen., con rinvio, in caso di annullamento, al medesimo giudice ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..», la dedotta contraddittorietà e conseguentemente mancanza di motivazione sul punto impone il rinvio al Tribunale di Bergamo che dovrà decidere sulla sua applicazione o meno previa verifica delle condizioni di legge. P.Q.M P.Q.Moggi, '22 GIU. 2026 3 [OSCURATO:PERSONA] Dott.di 1isaett rrabito