CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 novembre 2023
Cassazione n. 34345/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.7214/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma , [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], n. 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente – Avverso l ’ordinanza del Tribunale di Bergamo n. 7030/2021 depositata il 04/02/2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del30 novembre 2023 . Rilevato che: 1.con ricorso al Tribunale di Bergamo ex art. 702 - bis , cod. proc. civ., art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la Contratto d’opera condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei compensi, da liquidare nella misura congrua tra euro 10.130,00 ed euro 15.900,00, per l’attività professionale svolta dal ricorrente nell’interesse di Parietti in sede stragiudiziale, in sede monitoria e nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (fino alla revoca del mandato), nella controversia avente ad oggetto il recupero di un credito di euro 75.000,00. Il Tribunale di Bergamo, nel contraddittorio di Parietti, con l’ordinanza indicata in epigrafe, in accoglimento della domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in primo luogo, ha condannato Parietti a l pagamento di euro 7.970,00, oltre accessori, per l’attività professionale relativa al giudizio monitorio e al successivo giudizio di opposizione; in secondo luogo, in applicazione del principio della soccombenza (art. 91, cod. proc. civ.), ha condannato il resistente al pagamento delle spese di lite, che ha liquidato in euro 3.215,00, oltre accessori; 2. in particolare, il Tribunale ha ritenuto non dovuto il compenso per l’attività stragiudiziale perché complementare all’attività svolta dal difensore nel successivo giudizio di cognizione (distinto nelle fasi monitoria e di opposizione a decreto ingiuntivo); ha ricostruito le prestazioni svolte dal ricorrente nel corso del procedimento monitorio e del successivo giudizio di opposizione e ha ritenuto congrui i compensi di euro 2.200,00, oltre accessori, per la fase monitoria, e di euro 5.770,00, oltre accessori, per il giudizio di opposizione, per un totale di 7.970,00, oltre accessori. Ha invece disatteso l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal convenuto; inoltre, con specifico riferimento al tema del decidere del presente giudizio di legittimità, dopo avere dato atto (cfr. pag. 2 dell’ordinanza) che il convenuto aveva dedotto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non lo aveva preventivamente informato di non essere iscritto alle liste del gratuito patrocinio, quale circostanza per lui determinante nella scelta del legale, ha soggiunto che, testualmente ( ibidem , pag. 3) , « la prova per testimoni richiesta da parte convenuta non è stata ammessa perché nei capitoli di prova nn. 1 e 2 sono state dedotte circostanze pacifiche, mentre nei capitoli dal 3 al 9 sono state dedotte circostanze irrilevanti ai fini del decidere; l’oggetto di tali ultimi capitoli, infatti, attiene al dedotto inadempimento professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per cui il convenuto ha espressamente dichiarato di riservarsi di agire in altra e separata sede»; 3. per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Bergamo , ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria; Consideratoche: 1. il primo motivo di ricorso- ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. – denuncia l’omesso esame, da parte del Tribunale di Bergamo, di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nell’omessa valutazione, da parte del giudice di merito, che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], al momento di accettazione dell’incarico, non aveva informato Parietti della impossibilità di accedere al gratuito patrocinio in quanto il professionistanon era iscritto nella lista dei difensori operanti con il gratuito patrocinio; 2. il secondo motivo –ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244, cod. proc. civ. – denuncia l’errore di diritto del Tribunale di Bergamo per non avere ammesso la prova per testi, articolata da Parietti , sul rilievo che alcuni capitoli di prova erano pacifici e che altri capitoli erano irrilevanti in quanto riferibili a ll’asserito inadempimento professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], profilo, quest’ultimo, in relazione al quale il resistente si era riservato di agire separatamente. Parietti deduce che le prove non ammesse dal Tribunale erano finalizzate a dimostrare l’infondatezza della domanda dell’attore e concernevano il tema della mancata ammissione della stessa parte al gratuito patrocinio; 3. il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. –denuncia la violazione dell’art. 92, cod. proc. civ., in quanto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito per il pagamento dei compensi per un ammontare tra euro 10.130,00 ed euro 15.900,00, ed il Tribunale di Bergamo gli aveva riconosciuto euro 7.9 79,00, ritenendo il ricorso solo parzialmente fondato, salvo poi addebitare interamente a Parietti le spese di lite, senza disporne la compensazione, almeno parziale; 4. il primomotivo è fondato e gli altri due sono assorbiti ; 4.1. il Tribunale non ha ammesso le prove per testi dedotte dal convenuto sul rilievo che (cfr. pag. 3 dell’ordinanza) la parte si era riservata di agire in separata sede per la violazione , addebitabile all’avv. [OSCURATO:PERSONA], degli obblighi informativi verso il cliente e, in particolare, per non averlo informato di non essere iscritto nelle liste del gratuito patrocinio (ibidem, pag. 2). Tale statuizione comporta l’omesso esame di un fatto decisivo poiché non considera che l a stessa circostanza , correlat a all a violazione dell’obbligo informativo, oltre a costituire il fondamento dell’autonoma domanda di inadempimento e risarcitoria prospettata dal cliente, al contempo dava forma e sostanza all’eccezione di inadempimento formulata dal convenuto in questo giudizio, quale fatto impeditivo dell’altrui pretesacreditoria; 5. in conclusione, accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, l’ordinanza è cassata con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, anche per le spese del