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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23321/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01 ), atteso che, con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le tre sentenze in istanza specificate, valorizzando, quanto alle prime due, nonostante l'omogeneità delle norme incriminatrici violate (violazione legge stupefacenti), il lasso temporale intercorrente tra le condotte (4 mesi), e, quanto alla terza sentenza (relativa al reato di spendita di monete falsificate), la disomogeneità dei reati.

Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità: il ricorrente, che pure ha correttamente rilevato l'inconsistenza della concorrente ragione del decidere rappresentata dal differente contesto spaziale (invero insussistente), purtuttavia elude il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati, ovvero la necessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati almeno nella loro linea essenziale; è appena il caso di rilevare come la contestualità delle condotte di cui alle sentenze n. 1 e 3, non costituisca di per sè elemento dirimente ai fini del riconoscimento della continuazione, in assenza di elementi tali da far ritenere sussistente un unitario impulso psichico criminoso del soggetto.

Va infatti data continuità al principio per cui ai fini della configurabilità della unicità del disegno criminoso è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l'occasionalità di uno di questi- Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015 dep. 2016, Rv. 266179 -

01. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01 ), atteso che, con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le tre sentenze in istanza specificate, valorizzando, quanto alle prime due, nonostante l'omogeneità delle norme incriminatrici violate (violazione legge stupefacenti), il lasso temporale intercorrente tra le condotte (4 mesi), e, quanto alla terza sentenza (relativa al reato di spendita di monete falsificate), la disomogeneità dei reati. Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità: il ricorrente, che pure ha correttamente rilevato l'inconsistenza della concorrente ragione del decidere rappresentata dal differente contesto spaziale (invero insussistente), purtuttavia elude il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati, ovvero la necessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati almeno nella loro linea essenziale; è appena il caso di rilevare come la contestualità delle condotte di cui alle sentenze n. 1 e 3, non costituisca di per sè elemento dirimente ai fini del riconoscimento della continuazione, in assenza di elementi tali da far ritenere sussistente un unitario impulso psichico criminoso del soggetto. Va infatti data continuità al principio per cui ai fini della configurabilità della unicità del disegno criminoso è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l'occasionalità di uno di questi- Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015 dep. 2016, Rv. 266179 - 01. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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