CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 25190/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17442/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Paulucci dei Calboli n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso –ricorrente – –controricorrente incidentale – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – –ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5125/07/17, depositata il 6 dicembre 2017. Oggetto: Tributi -Rimborso accise -Legittimazione attiva - Questione. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 5125/07/17 del 06/12/2017 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 9992/21/15 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso il diniego di rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica relativamente al periodo maggio 2010 –dicembre 2011. 1.1. La CTR motivava l’accoglimento dell’appello di ADM evidenziando che: a) il rimborso delle accise indebitamente pagate poteva essere chiesto ed ottenuto da chiunque dimostri di avere indebitamente pagato l’imposta; b) l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica era un tributo autonomo rispetto alle accise e, pertanto, non sussisteva «alcun diritto al rimborso, mancando qualsiasi collegamento a quanto indicato dalla direttiva 2008/118/CE», relativa alle sole accise. 2. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. ADM resisteva con controricorso e depositava ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art.112 cod. proc. civ. e dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR riformato la sentenza di primo grado per ragioni diverse da quelle dedotte con i motivi di appello (la ritenuta autonomia delle addizionali provinciali) e, anzi, antitetiche a questi. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. La CTR ha ritenuto che il diniego di rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica sia legittimo e, per questa ragione, ha accolto l’appello di ADM, che detto diniego aveva opposto a [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. La circostanza che la legittimità del diniego sia fondata su circostanze di diritto diverse da quelle sostenute da ADM non significa che il giudice di appello sia incorso in un vizio di ultrapetizione, tenuto conto del fatto che, come chiarito da questa Corte, «Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti. Tale principio deve quindi ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del "petitum", rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo ("causa petendi") nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda» (Cass. n. 29200 del 13/11/2018; conf. Cass. n. 6945 del 22/03/2007; si veda, altresì, Cass. n. 11304 del 10/05/2018, citata anche dalla difesa erariale). 2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. 29 novembre 1988, n. 511, conv. con modif. nella l. 27 gennaio 1989, n. 20 e dell’art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/CE/118, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso il diritto al rimborso in ragione del carattere autonomo delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica, con conseguente assenza di qualsiasi collegamento con la direttiva menzionata. 2.1. Il motivo è di per sé fondato. 2.2. Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, che non v’è ragione di modificare, «In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime» (cfr. Cass. n. 15198 del 04/06/2019; Cass. n. 27101 del 23/10/2019). 2.3. La sentenza impugnata non si è conformata al superiore principio di diritto, affermando il carattere autonomo delle addizionali provinciali e, di conseguenza, l’insussistenza del contrasto con la normativa unionale e del diritto al rimborso. 3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, ADM deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 53 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise – TUA), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere il rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica, pur non avendo la società contribuente alcun rapporto tributario con ADM, in quanto consumatore finale dell’energia. 3.1. Il motivo è fondato e assorbente di ogni ulteriore questione. 3.2. Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, cui non v’è ragione di discostarsi, le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire all a situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise -, può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela (cfr., ex multis, Cass. n. 29980 del 19/11/2019; Cass. n. 27099 del 23/10/2019; Cass. n. 20018 del 24/07/2019; Cass. n. 14200 del 24/05/2019). 3.3. La sentenza della CTR non si è conformata al superiore principio di diritto, ritenendo erroneamente che il consumatore finale sia legittimato a chiedere il rimborso dell’addizionale. 3.4. Le perplessità espresse dalla società contribuente con la memoria ex art. 380 bis .1 c od. proc. civ., inerenti alla effettiva tutela del soggetto inciso, hanno trovato esauriente risposta con la recente Cass. n. 31609 del 25/10/2022, la quale ha precisato che «il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione -da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise; c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea». 4. In conclusione, va accolto il motivo di ricorso incidentale; il quale, in quanto assorbente di ogni altra questione, comporta il rigetto, oltre che del primo motivo di ricorso principale (infondato), anche del secondo motivo di ricorso principale (di per sé fondato). 4.1. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. La particolare difficoltà delle questioni affrontate e la circostanza che il ricorso della società contribuente è stato proposto anteriormente al consolidarsi dell’orientamento di questa Corte di cui si è dato conto giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio, ivi comprese quelle relative ai gradi di merito. 4.3. Poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla ricorrente principale; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti p