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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 14580/2026

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tto Ferrarotto;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesoex lege dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 819/2025 depositatail 13/07/2025.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleOlga Pirone, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso in relazione al quartomotivo;uditi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente,nonché l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la controricorrente.Numero registro generale 21571/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 14580/2026Data pubblicazione 17/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corted’appello di Palermo n. 819/2025, pubblicata il 13 luglio 2025, che, inaccoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoliavverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Agrigento, l’ha riformatae ha rigettato l’originario ricorso della Palmisano, diretto a far dichiararel’illegittimità del licenziamento a lei intimato il 27 marzo 2024.2.

Il ricorso è affidato a sei motivi, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.L’Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso.Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui chiede l’accoglimentodel ricorso in relazione al quarto motivo (in realtà, da intendersi quintomotivo).3.

Alla pubblica udienza del 22 aprile 2026, le parti hanno discussooralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento, inrelazione all’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., per non avere la Corted’appello motivato circa il vizio di tardività della verifica documentale e dellacontestazione disciplinare, dedotto con l’originaria impugnativa e ripropostoin appello.2.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento, inrelazione all’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello pronunciatosempre sull’eccezione di tardività della contestazione disciplinare.3.

I primi due motivi meritano di essere trattati congiuntamente, in quantoentrambi riguardano la stessa deduzione di tardività della contestazionedisciplinare, sia pure riguardata sotto due diversi profili.Essi vanno disattesi.Numero registro generale 21571/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 14580/2026Data pubblicazione 17/05/20263.1.

Nel riformare la sentenza di primo grado e nel rigettare l’originariaimpugnativa del licenziamento intimato alla Palmisano, la Corte d’appello diPalermo ha ampiamente motivato sulla sussistenza del fatto che ha portatoal licenziamento e sulla sua gravità, descrivendo analiticamente le modalitàcon cui la lavoratrice ha fornito il dato falso inerente al requisito previstodal bando (possesso di un certo tipo di patente nautica) e i controlli chesono stati eseguiti per giungere alla contestazione.Sull’eccezione di tardività della contestazione disciplinare, fatta valeredalla Palmisano sia in primo grado che in appello, come da puntualiindicazioni contenute nel ricorso per cassazione, la Corte territoriale non siè invece pronunciata, omettendo qualsiasi motivazione sul punto.Nondimeno, i motivi non possono essere accolti, poiché la questionegiuridica riguardante la tardività della contestazione disciplinare èinfondata.Tale tardività è stata, nello specifico, sostenuta dalla Palmisano sulla basedi un termine indicato nel bando concorsuale - quello per cui i vincitori delconcorso sono tenuti a depositare i documenti necessari per l’assunzioneentro i trenta giorni antecedenti la data della stipulazione del contratto dilavoro – che non attiene al procedimento disciplinare e che quindi nonpoteva in alcun modo, come invece vorrebbe la ricorrente, vincolarel’Amministrazione a esaminare i documenti prima dell’assunzione eaddirittura a muovere la contestazione disciplinare fondata sulla loroirregolarità prima della sua scadenza.

La previsione di quel termine eraevidentemente funzionale a consentire all’Amministrazione di non stipulareil contratto in caso di carenze o irregolarità dei documenti, ma non leimpediva certo di avviare un procedimento disciplinare dopo l’assunzione,quando avesse avuto notizia della falsità della dichiarazione in un momentosuccessivo.Numero registro generale 21571/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 14580/2026Data pubblicazione 17/05/2026Ciò naturalmente implicava comunque l’osservanza dei termini perentoriposti dall’art. 55-bis del d.lgs. n. 55 del 2001, che la Palmisano non ha peròcensurato e che l’Agenzia controricorrente ha comunque dimostrato.3.2.

La non pertinenza del rilievo concernente la tardività dellacontestazione determina il rigetto dei primi due motivi.Occorre al riguardo ricordare l’indirizzo ormai costante di questa Corte,secondo il quale, alla luce dei principi di economia processuale e dellaragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111,comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientatadell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificatal'omessa pronuncia su un motivo di appello o la carenza assoluta dimotivazione, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio dellasentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questionedi diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che lapronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza diappello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito),sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti difatto (quanto all’omessa pronuncia si vedano Cass., Sez. 2, Sentenza n.2313 del 01/02/2010, Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013, Sez. 5,Sentenza n. 21968 del 28/10/2015, Sez. 3, Ordinanza n. 17416 del16/06/2023; quanto al vizio di omessa motivazione in diritto, Cass., Sez.U, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017, Sez. 1, Sentenza n. 28663 del27/12/2013, Sez.

L, Ordinanza n. 6145 del 01/03/2019).Nella specie, tanto l’eccezione non esaminata quanto la carenza dimotivazione attengono a una questione strettamente giuridica, il cui esamenon richiede ulteriori accertamenti di fatto e che non è fondata.4.

Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, 55-quater, comma 1,lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001, 1439, 1440, 2043, 2119 c.c., per avereNumero registro generale 21571/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 14580/2026Data pubblicazione 17/05/2026la sentenza impugnata ritenuto la sussistenza di un’attestazione connotatada falsità dolosa.La ricorrente sostiene che la natura dolosa della sua condotta sarebbeesclusa dal fatto che, nel compilare la domanda telematica di partecipazioneal concorso, ella avrebbe indicato i dati veritieri della patente nauticaposseduta.

Benché tale patente non fosse effettivamente corrispondente aquella richiesta dal bando per accedere al posto di lavoro, il fatto di avercomunque indicato gli estremi di una patente effettivamente esistente,avrebbe facilitato la verifica di non corrispondenza da partedell’Amministrazione e dunque dimostrerebbe l’assenza di volontà diimmutatio veri.4.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente, dietro lo schermodella violazione di legge, mira a rimettere in discussione l’apprezzamentodella prova dell’elemento soggettivo compiuto dal giudice di merito.Il fatto che la Palmisano, nel compilare la domanda telematica, abbiabarrato per ben tre volte altrettante caselle in cui era richiesto il possessodi una specifica patente nautica che lei non possedeva denota, secondo laCorte territoriale, la piena consapevolezza di rendere dichiarazioni nonveritiere.Tale apprezzamento, adeguatamente motivato, non può essere sindacatoin sede di legittimità.Non mutano questa conclusione i numerosi richiami a disposizioni di leggeche la sentenza impugnata avrebbe violato.4.1.1.

Per quanto riguarda la denunciata violazione degli artt. 1439, 1440,2043, 2119 c.c., è sufficiente osservare che la loro enunciazione in rubricanon è seguita da alcuno sviluppo argomentativo nel corpo del motivo.4.1.2.

Quanto all’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, il fugace cennofatto a pag. 8 del ricorso, rigo 25, rende difficile al Collegio comprenderequale aspetto della norma richiamata sarebbe violata: anche a volerritenere che la lettera d) del comma 1, nel fare riferimento alle falsitàNumero registro generale 21571/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 14580/2026Data pubblicazione 17/05/2026documentali o dichiarative, presupponga che esse siano state commessecon dolo, è evidente che la sentenza impugnata, avendolo ravvisato eavendone stimata la gravità, ha comunque coerentemente applicato lanorma contenuta nell’art. 55-quater che dalla commissione di tali condottefa derivare il licenziamento disciplinare.4.1.3.

Resta l’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000.La ricorrente sembra presupporre che la fattispecie che giustifica illicenziamento disciplinare in parola sia integrata solo quando la falsità delladichiarazione costituisca anche una falsa attestazione ai sensi appuntodell’art. 46 citato.In realtà, l’art. 55-quater non menziona l’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000e dunque non esige, affinché la falsità possa dirsi integrata, che essa sisostanzi in una dichiarazione sostitutiva.

L’art. 46 si limita a elencare lecondizioni che possono essere autocertificate mediante appunto ladichiarazione sostitutiva, ma non costituisce un modello da esportarenecessariamente in altri ambiti dell’ordinamento.4.1.4.

Quanto al concetto di falso innocuo, è agevole rilevare che essoricorre non già quando manchi il dolo, bensì quando, pur in presenza deldolo, la falsa attestazione sia del tutto irrilevante ai fini del significatodell'atto e non esplichi effetti sulla sua funzione documentale: «in altritermini, la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte levolte in cui l'alterazione appaia del tutto irrilevante ai finidell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveliin concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità deldocumento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopoantigiuridico» (Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 5896 del 29/10/2020, Sez.5, Sentenza n. 47601 del 26/05/2014).Se dunque l’innocuità del falso può rendere inidonea l’azione e rilevareeventualmente ai fini di valutazione della gravità della condotta, incidendosull’elemento oggettivo del falso, non esclude di per sé l’elementoNumero registro generale 21571/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 14580/2026Data pubblicazione 17/05/2026soggettivo che il giudice d’appello ha nella specie riscontrato in termini quinon sindacabili.5.

Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 63 e 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, 2119 c.c.,3 Cost., 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, nonché nullità della sentenza, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, primocomma, n. 4, c.p.c., per non avere la Corte d’appello disapplicato il bandoconcorsuale nella parte concernente il requisito della patente nautica e peravere quindi ritenuto la dolosità e gravità della condotta della lavoratrice,nonché per motivazione viziata da insanabile contrasto.5.1.

Il motivo si articola in due distinte doglianze, entrambe infondate.5.1.

Con riferimento al bando e alla pretesa necessità di una suadisapplicazione, è indubbiamente vero che il potere del giudice ordinario didisapplicare gli atti amministrativi, ex art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all.E, richiamato dall’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, può essere esercitatoanche nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione e nonsoltanto nelle liti tra privati, quando il provvedimento sia affetto da vizi dilegittimità; ed è altrettanto indubbio che il sindacato possa riguardare tuttii possibili vizi di legittimità del provvedimento, incluso l’eccesso di potere(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 13193 del 25/05/2018, Sez. 2, Ordinanza n.21315 del 25/07/2025, Sez. 2, Sentenza n. 1742 del 24/01/2013, Sez.

L,Sentenza n. 14728 del 26/06/2006).Affinché il potere di disapplicazione sia esercitabile è tuttavia necessarioche il vizio di legittimità dedotto sia come tale lesivo di diritti, abbia cioè diper sé un’incidenza sulla posizione giuridica di colui che se ne dolga (Cass.,Sez.

U, Sentenza n. 13193 del 25/05/2018).Nel caso odierno, invece, come correttamente osservato dalla Corteterritoriale, l’eventuale irragionevolezza del requisito indicato nel bando èirrilevante rispetto al diritto fatto valere in giudizio, ossia rispetto al dirittoNumero registro generale 21571/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 14580/2026Data pubblicazione 17/05/2026della Palmisano a non essere licenziata senza giusta causa, atteso che lalesione lamentata non è dipesa, nella stessa prospettazione della ricorrente,dalla clausola del bando, ma dall’atto di licenziamento, che a sua volta hatrovato origine nella condotta di falso da lei tenuta.5.2.

Con la seconda doglianza del quarto motivo, la Palmisano lamentauna insanabile contraddizione che colpirebbe la motivazione della sentenzaimpugnata: la Corte territoriale avrebbe considerato non sostanzialmentenecessario il requisito del possesso della patente nautica ai fini delladisapplicazione, salvo poi giudicarlo essenziale per escludere l’innocuità delfalso.Anche sotto questo aspetto il motivo va disatteso, perché la contraddizioneevidenziata dalla ricorrente non sussiste.Nel primo passaggio della sentenza, a pag. 5, a essere consideratoirrilevante non è il requisito del possesso di una certa patente nautica, mal’eventuale irragionevolezza di tale requisito rispetto all’oggetto del giudizioe alla invocata disapplicazione; nel secondo passaggio, a pag. 6,l’essenzialità del requisito è presa in considerazione e valutata alla luce delcontenuto del bando, che includeva il possesso della patente nautica tra ititoli abilitativi.6.

Con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, 127 del d.P.R. n. 3del 1957 e 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, per avere la sentenzaimpugnata ritenuto applicabile la disciplina del licenziamento anzichél’istituto della decadenza.Sostiene la ricorrente che, tra licenziamento disciplinare e decadenza incaso di accesso all’impiego pubblico sulla base di documenti falsi, ricorreuna distinzione che opera nei seguenti termini: nel caso «in cui la falsitàriguardi requisiti sostanziali e decisivi già necessari alla data delladomanda», è in astratto applicabile la decadenza automatica, salvoNumero registro generale 21571/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 14580/2026Data pubblicazione 17/05/2026verificare la decisività della falsità; nel caso poi «in cui la falsità non si rivelidecisiva (ossia sanata prima dell’immissione in servizio): allora il rimedionon è necessariamente la destituzione automatica ma, ove sussiste illecitodisciplinare, il giudizio deve valutare la proporzionalità e il dolo perl’eventuale licenziamento ex articolo 55-quater» (pag. 21 del ricorso).Nel caso in esame, l’Amministrazione avrebbe dovuto regolarsi nei terminiseguenti: verificata l’innocuità della falsa dichiarazione, in astrattocomportante la decadenza, avrebbe dovuto ritenerla sanata e neppureavviare il procedimento disciplinare.

Il non averlo fatto determinerebbe,secondo la Palmisano, l’illegittimità della sua condotta e giustificherebbel’annullamento della sentenza impugnata, la quale, a differenza del giudicedi primo grado, ha giudicato legittimo il modus procedendi dell’Agenzia delledogane e dei monopoli.7.

Si tratta di un’impostazione che non può essere condivisa, anche perchéla ricorrente, nel richiamare a sostegno alcune sentenze di questa Corte, netravisa portata e significato.In particolare, la sentenza n. 18699 del 2019 – citata anche nella sentenzaimpugnata, ma per trarne conseguenze opposte – ha bensì tracciato la lineadi demarcazione tra decadenza e licenziamento disciplinare in caso di falsitàdocumentali all’atto dell’instaurazione del rapporto, ma non nel senso di unarigida alternatività tra decadenza e licenziamento.La presentazione di documenti o dichiarazioni false all’atto dell’assunzionein servizio può in astratto determinare, all’indomani dell’introduzionedell’art. 55-quater nel d.lgs. n. 165 del 2001, la caducazione del rapportobase di presupposti diversi.Il principio di diritto enunciato da Cass. n. 18699 del 2019 è stato ilseguente: «[i]l determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d d.p.r.3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2001) in occasionedell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguenteNumero registro generale 21571/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 14580/2026Data pubblicazione 17/05/2026nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di unrequisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto dilavoro con la P.A.

Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni falseeffettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, unavolta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater lett.d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che,valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risultiproporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti».Tale principio ha poi trovato nella motivazione un più ampio sviluppoallorché la Corte ha chiarito che le due normative (sulla decadenza e sullicenziamento) «sebbene afferiscano tutte alla tutela del buon andamentodella [OSCURATO:PERSONA] (art. 97 Cost.), in una logica anche disalvaguardia rispetto a comportamenti sleali di chi intenda accedere alpubblico impiego (art. 98 Cost.), declinano tuttavia tali interessi conmodalità diverse, in modo peraltro non incoerente.

Le norme decadenzialisui requisiti di accesso e sulla loro carenza (art. 127 lett. d e 75 citt.) siispirano infatti ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamentead operare allorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamenteed in ogni caso ostativi all'accesso all'impiego pubblico.

Viceversa, la normasul licenziamento (art. 55-quater lett. d), nei casi in cui i profili cui attienela falsità documentale o dichiarativa non sono necessariamente ostativiall'instaurazione del rapporto, opera sul piano di un apprezzamento piùduttile, evidentemente sollecitato anche dal fatto che comunque unrapporto è stato instaurato» (par. 7).L’indirizzo che è scaturito da questa pronuncia e che deve dirsi ormaiconsolidato (v.

Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 22673 del 19/10/2020, Sez.

L,Sentenza n. 5805 del 27/02/2023) non afferma dunque, come vorrebbe laricorrente, che, in caso di falsità documentali riguardanti requisiti giànecessari all’atto della presentazione della domanda, il licenziamento nonpossa mai trovare spazio e che debba essere necessariamente applicatoNumero registro generale 21571/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 14580/2026Data pubblicazione 17/05/2026l’istituto della decadenza, salvo poi valutare la decisività dei requisiti ai finidell’assunzione ed escluderne in concreto l’operare.In quanto misura tendenzialmente automatica, come tale più penalizzanteper il lavoratore, la decadenza è istituto che opera solo quando la difformitàdel requisito rispetto al modello legale, veicolata dalla falsa dichiarazione odall’uso del documento falso, osti senza incertezze all’instaurazione delrapporto e sia verificabile senza margini di apprezzamento.L’applicazione della decadenza in ipotesi di falsità documentali relative arequisiti non ostativi è dunque illegittima.Non è tuttavia vero l’inverso.In presenza di un requisito essenziale, che in astratto potrebbe giustificarela decadenza, il licenziamento disciplinare non è preclusoall’Amministrazione, ben potendo essere disposto – naturalmente nelrispetto delle garanzie proprie del procedimento disciplinare – quando lacondotta di falsità sia comunque connotata da gravità e in essa siaravvisabile l’elemento soggettivo del dolo.8.

La sentenza impugnata si è attenuta a questi principi, facendo correttaapplicazione dell’orientamento giurisprudenziale qui sintetizzato e andandoperciò esente dalla censura mossa.9.

Con il sesto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte d’appello condannato laricorrente al pagamento delle spese di primo e secondo grado, nonostanteche il giudice di prime cure le avesse compensate.10.

Il motivo è inammissibile, configurandosi in realtà come “non motivo”(cfr., al riguardo, di recente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31987 del09/12/2025, Sez. 3, Ordinanza n. 17164 del 25/06/2025), dal momentoche con esso si chiede che le spese siano regolate diversamente in caso diaccoglimento delle altre doglianze proposte con il ricorso, che sono stateinvece già disattese.Numero registro generale 21571/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 14580/2026Data pubblicazione 17/05/202611.

Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.12.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 4.000 per compensiprofessionali, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.Il Consigliere estensore La Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tto Ferrarotto;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesoex lege dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 819/2025 depositatail 13/07/2025.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleOlga Pirone, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso in relazione al quartomotivo;uditi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente,nonché l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la controricorrente.Numero registro generale 21571/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 14580/2026Data pubblicazione 17/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corted’appello di Palermo n. 819/2025, pubblicata il 13 luglio 2025, che, inaccoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoliavverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Agrigento, l’ha riformatae ha rigettato l’originario ricorso della Palmisano, diretto a far dichiararel’illegittimità del licenziamento a lei intimato il 27 marzo 2024.2. Il ricorso è affidato a sei motivi, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.L’Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso.Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui chiede l’accoglimentodel ricorso in relazione al quarto motivo (in realtà, da intendersi quintomotivo).3. Alla pubblica udienza del 22 aprile 2026, le parti hanno discussooralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento, inrelazione all’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., per non avere la Corted’appello motivato circa il vizio di tardività della verifica documentale e dellacontestazione disciplinare, dedotto con l’originaria impugnativa e ripropostoin appello.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento, inrelazione all’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello pronunciatosempre sull’eccezione di tardività della contestazione disciplinare.3. I primi due motivi meritano di essere trattati congiuntamente, in quantoentrambi riguardano la stessa deduzione di tardività della contestazionedisciplinare, sia pure riguardata sotto due diversi profili.Essi vanno disattesi.Numero registro generale 21571/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 14580/2026Data pubblicazione 17/05/20263.1. Nel riformare la sentenza di primo grado e nel rigettare l’originariaimpugnativa del licenziamento intimato alla Palmisano, la Corte d’appello diPalermo ha ampiamente motivato sulla sussistenza del fatto che ha portatoal licenziamento e sulla sua gravità, descrivendo analiticamente le modalitàcon cui la lavoratrice ha fornito il dato falso inerente al requisito previstodal bando (possesso di un certo tipo di patente nautica) e i controlli chesono stati eseguiti per giungere alla contestazione.Sull’eccezione di tardività della contestazione disciplinare, fatta valeredalla Palmisano sia in primo grado che in appello, come da puntualiindicazioni contenute nel ricorso per cassazione, la Corte territoriale non siè invece pronunciata, omettendo qualsiasi motivazione sul punto.Nondimeno, i motivi non possono essere accolti, poiché la questionegiuridica riguardante la tardività della contestazione disciplinare èinfondata.Tale tardività è stata, nello specifico, sostenuta dalla Palmisano sulla basedi un termine indicato nel bando concorsuale - quello per cui i vincitori delconcorso sono tenuti a depositare i documenti necessari per l’assunzioneentro i trenta giorni antecedenti la data della stipulazione del contratto dilavoro – che non attiene al procedimento disciplinare e che quindi nonpoteva in alcun modo, come invece vorrebbe la ricorrente, vincolarel’Amministrazione a esaminare i documenti prima dell’assunzione eaddirittura a muovere la contestazione disciplinare fondata sulla loroirregolarità prima della sua scadenza. La previsione di quel termine eraevidentemente funzionale a consentire all’Amministrazione di non stipulareil contratto in caso di carenze o irregolarità dei documenti, ma non leimpediva certo di avviare un procedimento disciplinare dopo l’assunzione,quando avesse avuto notizia della falsità della dichiarazione in un momentosuccessivo.Numero registro generale 21571/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 14580/2026Data pubblicazione 17/05/2026Ciò naturalmente implicava comunque l’osservanza dei termini perentoriposti dall’art. 55-bis del d.lgs. n. 55 del 2001, che la Palmisano non ha peròcensurato e che l’Agenzia controricorrente ha comunque dimostrato.3.2. La non pertinenza del rilievo concernente la tardività dellacontestazione determina il rigetto dei primi due motivi.Occorre al riguardo ricordare l’indirizzo ormai costante di questa Corte,secondo il quale, alla luce dei principi di economia processuale e dellaragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111,comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientatadell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificatal'omessa pronuncia su un motivo di appello o la carenza assoluta dimotivazione, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio dellasentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questionedi diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che lapronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza diappello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito),sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti difatto (quanto all’omessa pronuncia si vedano Cass., Sez. 2, Sentenza n.2313 del 01/02/2010, Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013, Sez. 5,Sentenza n. 21968 del 28/10/2015, Sez. 3, Ordinanza n. 17416 del16/06/2023; quanto al vizio di omessa motivazione in diritto, Cass., Sez.U, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017, Sez. 1, Sentenza n. 28663 del27/12/2013, Sez. L, Ordinanza n. 6145 del 01/03/2019).Nella specie, tanto l’eccezione non esaminata quanto la carenza dimotivazione attengono a una questione strettamente giuridica, il cui esamenon richiede ulteriori accertamenti di fatto e che non è fondata.4. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, 55-quater, comma 1,lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001, 1439, 1440, 2043, 2119 c.c., per avereNumero registro generale 21571/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 14580/2026Data pubblicazione 17/05/2026la sentenza impugnata ritenuto la sussistenza di un’attestazione connotatada falsità dolosa.La ricorrente sostiene che la natura dolosa della sua condotta sarebbeesclusa dal fatto che, nel compilare la domanda telematica di partecipazioneal concorso, ella avrebbe indicato i dati veritieri della patente nauticaposseduta. Benché tale patente non fosse effettivamente corrispondente aquella richiesta dal bando per accedere al posto di lavoro, il fatto di avercomunque indicato gli estremi di una patente effettivamente esistente,avrebbe facilitato la verifica di non corrispondenza da partedell’Amministrazione e dunque dimostrerebbe l’assenza di volontà diimmutatio veri.4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente, dietro lo schermodella violazione di legge, mira a rimettere in discussione l’apprezzamentodella prova dell’elemento soggettivo compiuto dal giudice di merito.Il fatto che la Palmisano, nel compilare la domanda telematica, abbiabarrato per ben tre volte altrettante caselle in cui era richiesto il possessodi una specifica patente nautica che lei non possedeva denota, secondo laCorte territoriale, la piena consapevolezza di rendere dichiarazioni nonveritiere.Tale apprezzamento, adeguatamente motivato, non può essere sindacatoin sede di legittimità.Non mutano questa conclusione i numerosi richiami a disposizioni di leggeche la sentenza impugnata avrebbe violato.4.1.1. Per quanto riguarda la denunciata violazione degli artt. 1439, 1440,2043, 2119 c.c., è sufficiente osservare che la loro enunciazione in rubricanon è seguita da alcuno sviluppo argomentativo nel corpo del motivo.4.1.2. Quanto all’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, il fugace cennofatto a pag. 8 del ricorso, rigo 25, rende difficile al Collegio comprenderequale aspetto della norma richiamata sarebbe violata: anche a volerritenere che la lettera d) del comma 1, nel fare riferimento alle falsitàNumero registro generale 21571/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 14580/2026Data pubblicazione 17/05/2026documentali o dichiarative, presupponga che esse siano state commessecon dolo, è evidente che la sentenza impugnata, avendolo ravvisato eavendone stimata la gravità, ha comunque coerentemente applicato lanorma contenuta nell’art. 55-quater che dalla commissione di tali condottefa derivare il licenziamento disciplinare.4.1.3. Resta l’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000.La ricorrente sembra presupporre che la fattispecie che giustifica illicenziamento disciplinare in parola sia integrata solo quando la falsità delladichiarazione costituisca anche una falsa attestazione ai sensi appuntodell’art. 46 citato.In realtà, l’art. 55-quater non menziona l’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000e dunque non esige, affinché la falsità possa dirsi integrata, che essa sisostanzi in una dichiarazione sostitutiva. L’art. 46 si limita a elencare lecondizioni che possono essere autocertificate mediante appunto ladichiarazione sostitutiva, ma non costituisce un modello da esportarenecessariamente in altri ambiti dell’ordinamento.4.1.4. Quanto al concetto di falso innocuo, è agevole rilevare che essoricorre non già quando manchi il dolo, bensì quando, pur in presenza deldolo, la falsa attestazione sia del tutto irrilevante ai fini del significatodell'atto e non esplichi effetti sulla sua funzione documentale: «in altritermini, la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte levolte in cui l'alterazione appaia del tutto irrilevante ai finidell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveliin concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità deldocumento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopoantigiuridico» (Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 5896 del 29/10/2020, Sez.5, Sentenza n. 47601 del 26/05/2014).Se dunque l’innocuità del falso può rendere inidonea l’azione e rilevareeventualmente ai fini di valutazione della gravità della condotta, incidendosull’elemento oggettivo del falso, non esclude di per sé l’elementoNumero registro generale 21571/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 14580/2026Data pubblicazione 17/05/2026soggettivo che il giudice d’appello ha nella specie riscontrato in termini quinon sindacabili.5. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 63 e 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, 2119 c.c.,3 Cost., 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, nonché nullità della sentenza, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, primocomma, n. 4, c.p.c., per non avere la Corte d’appello disapplicato il bandoconcorsuale nella parte concernente il requisito della patente nautica e peravere quindi ritenuto la dolosità e gravità della condotta della lavoratrice,nonché per motivazione viziata da insanabile contrasto.5.1. Il motivo si articola in due distinte doglianze, entrambe infondate.5.1. Con riferimento al bando e alla pretesa necessità di una suadisapplicazione, è indubbiamente vero che il potere del giudice ordinario didisapplicare gli atti amministrativi, ex art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all.E, richiamato dall’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, può essere esercitatoanche nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione e nonsoltanto nelle liti tra privati, quando il provvedimento sia affetto da vizi dilegittimità; ed è altrettanto indubbio che il sindacato possa riguardare tuttii possibili vizi di legittimità del provvedimento, incluso l’eccesso di potere(Cass., Sez. U, Sentenza n. 13193 del 25/05/2018, Sez. 2, Ordinanza n.21315 del 25/07/2025, Sez. 2, Sentenza n. 1742 del 24/01/2013, Sez. L,Sentenza n. 14728 del 26/06/2006).Affinché il potere di disapplicazione sia esercitabile è tuttavia necessarioche il vizio di legittimità dedotto sia come tale lesivo di diritti, abbia cioè diper sé un’incidenza sulla posizione giuridica di colui che se ne dolga (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 13193 del 25/05/2018).Nel caso odierno, invece, come correttamente osservato dalla Corteterritoriale, l’eventuale irragionevolezza del requisito indicato nel bando èirrilevante rispetto al diritto fatto valere in giudizio, ossia rispetto al dirittoNumero registro generale 21571/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 14580/2026Data pubblicazione 17/05/2026della Palmisano a non essere licenziata senza giusta causa, atteso che lalesione lamentata non è dipesa, nella stessa prospettazione della ricorrente,dalla clausola del bando, ma dall’atto di licenziamento, che a sua volta hatrovato origine nella condotta di falso da lei tenuta.5.2. Con la seconda doglianza del quarto motivo, la Palmisano lamentauna insanabile contraddizione che colpirebbe la motivazione della sentenzaimpugnata: la Corte territoriale avrebbe considerato non sostanzialmentenecessario il requisito del possesso della patente nautica ai fini delladisapplicazione, salvo poi giudicarlo essenziale per escludere l’innocuità delfalso.Anche sotto questo aspetto il motivo va disatteso, perché la contraddizioneevidenziata dalla ricorrente non sussiste.Nel primo passaggio della sentenza, a pag. 5, a essere consideratoirrilevante non è il requisito del possesso di una certa patente nautica, mal’eventuale irragionevolezza di tale requisito rispetto all’oggetto del giudizioe alla invocata disapplicazione; nel secondo passaggio, a pag. 6,l’essenzialità del requisito è presa in considerazione e valutata alla luce delcontenuto del bando, che includeva il possesso della patente nautica tra ititoli abilitativi.6. Con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, 127 del d.P.R. n. 3del 1957 e 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, per avere la sentenzaimpugnata ritenuto applicabile la disciplina del licenziamento anzichél’istituto della decadenza.Sostiene la ricorrente che, tra licenziamento disciplinare e decadenza incaso di accesso all’impiego pubblico sulla base di documenti falsi, ricorreuna distinzione che opera nei seguenti termini: nel caso «in cui la falsitàriguardi requisiti sostanziali e decisivi già necessari alla data delladomanda», è in astratto applicabile la decadenza automatica, salvoNumero registro generale 21571/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 14580/2026Data pubblicazione 17/05/2026verificare la decisività della falsità; nel caso poi «in cui la falsità non si rivelidecisiva (ossia sanata prima dell’immissione in servizio): allora il rimedionon è necessariamente la destituzione automatica ma, ove sussiste illecitodisciplinare, il giudizio deve valutare la proporzionalità e il dolo perl’eventuale licenziamento ex articolo 55-quater» (pag. 21 del ricorso).Nel caso in esame, l’Amministrazione avrebbe dovuto regolarsi nei terminiseguenti: verificata l’innocuità della falsa dichiarazione, in astrattocomportante la decadenza, avrebbe dovuto ritenerla sanata e neppureavviare il procedimento disciplinare. Il non averlo fatto determinerebbe,secondo la Palmisano, l’illegittimità della sua condotta e giustificherebbel’annullamento della sentenza impugnata, la quale, a differenza del giudicedi primo grado, ha giudicato legittimo il modus procedendi dell’Agenzia delledogane e dei monopoli.7. Si tratta di un’impostazione che non può essere condivisa, anche perchéla ricorrente, nel richiamare a sostegno alcune sentenze di questa Corte, netravisa portata e significato.In particolare, la sentenza n. 18699 del 2019 – citata anche nella sentenzaimpugnata, ma per trarne conseguenze opposte – ha bensì tracciato la lineadi demarcazione tra decadenza e licenziamento disciplinare in caso di falsitàdocumentali all’atto dell’instaurazione del rapporto, ma non nel senso di unarigida alternatività tra decadenza e licenziamento.La presentazione di documenti o dichiarazioni false all’atto dell’assunzionein servizio può in astratto determinare, all’indomani dell’introduzionedell’art. 55-quater nel d.lgs. n. 165 del 2001, la caducazione del rapportobase di presupposti diversi.Il principio di diritto enunciato da Cass. n. 18699 del 2019 è stato ilseguente: «[i]l determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d d.p.r.3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2001) in occasionedell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguenteNumero registro generale 21571/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 14580/2026Data pubblicazione 17/05/2026nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di unrequisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto dilavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni falseeffettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, unavolta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater lett.d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che,valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risultiproporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti».Tale principio ha poi trovato nella motivazione un più ampio sviluppoallorché la Corte ha chiarito che le due normative (sulla decadenza e sullicenziamento) «sebbene afferiscano tutte alla tutela del buon andamentodella [OSCURATO:PERSONA] (art. 97 Cost.), in una logica anche disalvaguardia rispetto a comportamenti sleali di chi intenda accedere alpubblico impiego (art. 98 Cost.), declinano tuttavia tali interessi conmodalità diverse, in modo peraltro non incoerente. Le norme decadenzialisui requisiti di accesso e sulla loro carenza (art. 127 lett. d e 75 citt.) siispirano infatti ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamentead operare allorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamenteed in ogni caso ostativi all'accesso all'impiego pubblico. Viceversa, la normasul licenziamento (art. 55-quater lett. d), nei casi in cui i profili cui attienela falsità documentale o dichiarativa non sono necessariamente ostativiall'instaurazione del rapporto, opera sul piano di un apprezzamento piùduttile, evidentemente sollecitato anche dal fatto che comunque unrapporto è stato instaurato» (par. 7).L’indirizzo che è scaturito da questa pronuncia e che deve dirsi ormaiconsolidato (v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 22673 del 19/10/2020, Sez. L,Sentenza n. 5805 del 27/02/2023) non afferma dunque, come vorrebbe laricorrente, che, in caso di falsità documentali riguardanti requisiti giànecessari all’atto della presentazione della domanda, il licenziamento nonpossa mai trovare spazio e che debba essere necessariamente applicatoNumero registro generale 21571/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 14580/2026Data pubblicazione 17/05/2026l’istituto della decadenza, salvo poi valutare la decisività dei requisiti ai finidell’assunzione ed escluderne in concreto l’operare.In quanto misura tendenzialmente automatica, come tale più penalizzanteper il lavoratore, la decadenza è istituto che opera solo quando la difformitàdel requisito rispetto al modello legale, veicolata dalla falsa dichiarazione odall’uso del documento falso, osti senza incertezze all’instaurazione delrapporto e sia verificabile senza margini di apprezzamento.L’applicazione della decadenza in ipotesi di falsità documentali relative arequisiti non ostativi è dunque illegittima.Non è tuttavia vero l’inverso.In presenza di un requisito essenziale, che in astratto potrebbe giustificarela decadenza, il licenziamento disciplinare non è preclusoall’Amministrazione, ben potendo essere disposto – naturalmente nelrispetto delle garanzie proprie del procedimento disciplinare – quando lacondotta di falsità sia comunque connotata da gravità e in essa siaravvisabile l’elemento soggettivo del dolo.8. La sentenza impugnata si è attenuta a questi principi, facendo correttaapplicazione dell’orientamento giurisprudenziale qui sintetizzato e andandoperciò esente dalla censura mossa.9. Con il sesto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte d’appello condannato laricorrente al pagamento delle spese di primo e secondo grado, nonostanteche il giudice di prime cure le avesse compensate.10. Il motivo è inammissibile, configurandosi in realtà come “non motivo”(cfr., al riguardo, di recente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31987 del09/12/2025, Sez. 3, Ordinanza n. 17164 del 25/06/2025), dal momentoche con esso si chiede che le spese siano regolate diversamente in caso diaccoglimento delle altre doglianze proposte con il ricorso, che sono stateinvece già disattese.Numero registro generale 21571/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 14580/2026Data pubblicazione 17/05/202611. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.12. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 4.000 per compensiprofessionali, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.Il Consigliere estensore La Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])
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