Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 04881/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3190/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è difesa; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla via EttorePetrolini n. 11; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 263/2017 depositata in data 18/01/2017; sanzioni udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 19 febbraio 2026dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Entrate, ritenut o il concorso di [OSCURATO:SOCIETA]. nella infedele dichiarazione IRAP e IRES commessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., cui aveva prestato la propria opera di consulenza, emetteva due atti di irrogazione delle sanzioni a carico della società e d i [OSCURATO:PERSONA], amministratore, legale rappresentante e socio di maggioranza della medesima, in solidotra loro, ai sensi degli artt. 5 e 9 d.lgs. n.472 del 1997.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Modena rigettav a il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia - Romagna accoglieva l’appello; evidenziava: a) che la disciplina prevista dall’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997 si riferisce esclusivamente alle persone fisiche e quindi fosseinapplicabile agli enti dotati di personalità giuridica dovendo escludersi che il Beltramo avesse agito in via autonoma e svincolata dalla società da lui rappresentata, una diversa conclusione confliggendo anche con il principio dell’art. 7 d.lgs. n. 269/2003, secondo cui delle sanzioni risponde la società; b) che comunque, anche supponendo la possibilità di applicare le norme in esame a persone fisiche non legate alla società autrice della violazione da alcun rapporto organico, dagli atti non emerg e va a lcun elemento che conducesse a ritenere realizzata la fattispecie di cui all’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, che fa riferimento alla consulenza tributaria, in quanto MBI non svolgeva attività di consulenza tributaria e i prodotti finanziari suggeriti non potevano di per sé considerarsi finalizzati all’elusione fiscale; c) che l’intervenuto accertamento con adesione da parte della società precludeva la possibilità di v er ificare la sussistenza della violazione contestata, facendo venire meno il presupposto per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 9,che lo si volesse o meno ritenere applicabile in quanto compatibile con il dis posto dell’art. 7 d.lgs.n. 269/2003.

4. Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate sulla base di quattromotivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso , illustrato da successiva memoria.

E’ stata depositata istanza di sospensione ex art. 6 d.l. n. 119/2018 cui non ha fatto seguito il deposito di domanda di definizione agevolata.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 19 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.l. n. 269/2003 e degli artt. 5, 9, 11 d.lgs. n. 472/1997, esponendo che l’art. 7 predetto non esclude la responsabilità concorsuale del soggetto extraneus , in quanto la responsabilità esclusiva della persona giuridica per la sanzione amministrativa da esso prevista opera solo allorchè essa sia relativa al rapporto fiscale della stessa persona giuridica.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La decisione della CTR, pur partendo da unapremessa in tal senso , non si fonda sulla inapplicabilità dell’istituto del concorso ex art.9 d.lgs. n. 572 del 1997 ai casi in cui l’illecito tipico sia contestato ad una persona giuridica, e quindi sui rapporti di esso con l’art. 7 d.lgs. n. 269/2003;essa è invece basata sulla considerazione che «l’art. 9 d.lgs. n. 472/1007 si riferisce al concorsodi persone fisiche nell a violazione di norme tributarie così che esso non può applicarsi qualora la violazione sia stata commessa da società dotata di personalità giuridica né tantomeno quando il concorrente abbia, come nel caso di specie, la medesima qualità non potendosi ritenere che ilBeltramo abbia agito in via del tutto autonoma e svinco l ata dalla soci e tà da lu i rappresentata».

Con tale affermazione, i giudici d’appello hanno quindi inteso escludere che la società di consulenza, dotata di personalità giuridica, potesse rispondere a titolo di concorso nell’illecito tributario compiuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in ossequio al principio personalistico proprio della disciplina delle sanzioni tributarie di cui al d. lgs. n. 472/1997, per cui in sintesi non sarebbe configurabile responsabilità concorsuale in capo ad una persona giuridica ma soltanto in capo ad una persona fisica; hanno poicontestualmente escluso che la condotta fosse attribuibile al Beltramo quale persona fisica posto che la consulenza era stata svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] quindi inconferenti rispetto a tale ratio decidendi tutte le considerazioni volte ad affermare, in sintesi, che la disciplina dell’art. 7 citato, che prevede la responsabilità esclusiva degli enti dotati di personalità giuridica per le sanzioni tributarie relative al rapporto di imposta, escluderebbe solo la responsabilità degli amministratori della società ma non sarebbe incompatibile con la diversa responsabilità concorsuale del consulente, terzo estraneo alla compagine sociale.

La censura, quindi, non coglie la specifica ratio decidendidella CTR e non la sottopone a idonea censura.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 5 e 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, evidenziando che il Beltramo socio al 90 per cento e legale rappresentante della società di consulenza ebbe ad ideare, promuovere e rendere possibile l’attuazione daparte della [OSCURATO:SOCIETA] delle operazioni simulate al fine di giustificare un indebito risparmio Ires, come emerso dal p.v.c. e dall’avviso di irrogazioni sanzioni ove erano altresì esaminate le deduzioni difensive del Beltramo.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.si propone la medesima censura in termini di vizio di motivazione.

2.1. I due motivi vanno esaminati congiuntamente poiché attengono alla medesima statuizione con cui la CTR ha escluso la stessa sussistenza dell’illecito in capo alla MBI e al Beltrano; essi sono inammissibili,in primo luogo poiché l’affermazione sul punto da parte della CTR appare una seconda ratio decidendirispetto a quella attinta, infondatamente, dal primo motivo.

Comunque, il primo motivo è inammissibile poichè sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge, in realtà mira ad una completa rivalutazione del materiale probatorio offerto nel giudizio, operazione cui osta il principio consolidato secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto, un problema interpretativo di quest'ultima, laddove l'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ed inerisce, pertanto, alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione(da ultima Cass. 19/09/2024, n. 25182).

Ma anche il secondo motivo appare inammissibile in quanto non deduce specifiche circostanze fattuali omesse, prospettandone il carattere decisivo, ma devolve al giudice di legittimità l’intero merito della lite, attraverso la integrale riproduzione dell’avviso di accertamento, prospettando una interpretazione fattuale diversa da quella accolta dal giudice di merito.

3. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.9 d.lgs. n. 472 del 1997 .

3.1. Fermo che l’inammissibilità del primo motivo è sufficiente alla conferma della sentenza impugnata, fondata su varie rationes decidendi, anche tale motivo è inammissibile.

Appare pacifico in fatto che la società in favore della quale è stata svolta la consulenza abbia definito l’accertamento in adesione.

Sul punto la decisione della CTR afferma che ciò incide a favore del concorrente in quanto «preclude la possibilità di verificare giudizialmente a posteriori la effettiva sussistenza della violazione contestata e viene meno il presupposto per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997»; si è in presenza, come visto, di una seconda ratio decidendi, che, a prescindere dalla sua fondatezza, non è validamente censurata, col motivo, che assume solo, ed in maniera del tutto generica, la violazione dell’art. 9 ma nulla dice sugli effetti dell’accertamento con adesione.

4. Concludendo, il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibile.

Alla soccombenza segue condanna della ricorrente Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in favore del controricorrente.

La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass. n. 1778/2016).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3190/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è difesa; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla via EttorePetrolini n. 11; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 263/2017 depositata in data 18/01/2017; sanzioni udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 19 febbraio 2026dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate, ritenut o il concorso di [OSCURATO:SOCIETA]. nella infedele dichiarazione IRAP e IRES commessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., cui aveva prestato la propria opera di consulenza, emetteva due atti di irrogazione delle sanzioni a carico della società e d i [OSCURATO:PERSONA], amministratore, legale rappresentante e socio di maggioranza della medesima, in solidotra loro, ai sensi degli artt. 5 e 9 d.lgs. n.472 del 1997. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Modena rigettav a il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia - Romagna accoglieva l’appello; evidenziava: a) che la disciplina prevista dall’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997 si riferisce esclusivamente alle persone fisiche e quindi fosseinapplicabile agli enti dotati di personalità giuridica dovendo escludersi che il Beltramo avesse agito in via autonoma e svincolata dalla società da lui rappresentata, una diversa conclusione confliggendo anche con il principio dell’art. 7 d.lgs. n. 269/2003, secondo cui delle sanzioni risponde la società; b) che comunque, anche supponendo la possibilità di applicare le norme in esame a persone fisiche non legate alla società autrice della violazione da alcun rapporto organico, dagli atti non emerg e va a lcun elemento che conducesse a ritenere realizzata la fattispecie di cui all’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, che fa riferimento alla consulenza tributaria, in quanto MBI non svolgeva attività di consulenza tributaria e i prodotti finanziari suggeriti non potevano di per sé considerarsi finalizzati all’elusione fiscale; c) che l’intervenuto accertamento con adesione da parte della società precludeva la possibilità di v er ificare la sussistenza della violazione contestata, facendo venire meno il presupposto per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 9,che lo si volesse o meno ritenere applicabile in quanto compatibile con il dis posto dell’art. 7 d.lgs.n. 269/2003. 4. Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate sulla base di quattromotivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso , illustrato da successiva memoria. E’ stata depositata istanza di sospensione ex art. 6 d.l. n. 119/2018 cui non ha fatto seguito il deposito di domanda di definizione agevolata. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 19 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.l. n. 269/2003 e degli artt. 5, 9, 11 d.lgs. n. 472/1997, esponendo che l’art. 7 predetto non esclude la responsabilità concorsuale del soggetto extraneus , in quanto la responsabilità esclusiva della persona giuridica per la sanzione amministrativa da esso prevista opera solo allorchè essa sia relativa al rapporto fiscale della stessa persona giuridica. 1.1. Il motivo è inammissibile. La decisione della CTR, pur partendo da unapremessa in tal senso , non si fonda sulla inapplicabilità dell’istituto del concorso ex art.9 d.lgs. n. 572 del 1997 ai casi in cui l’illecito tipico sia contestato ad una persona giuridica, e quindi sui rapporti di esso con l’art. 7 d.lgs. n. 269/2003;essa è invece basata sulla considerazione che «l’art. 9 d.lgs. n. 472/1007 si riferisce al concorsodi persone fisiche nell a violazione di norme tributarie così che esso non può applicarsi qualora la violazione sia stata commessa da società dotata di personalità giuridica né tantomeno quando il concorrente abbia, come nel caso di specie, la medesima qualità non potendosi ritenere che ilBeltramo abbia agito in via del tutto autonoma e svinco l ata dalla soci e tà da lu i rappresentata». Con tale affermazione, i giudici d’appello hanno quindi inteso escludere che la società di consulenza, dotata di personalità giuridica, potesse rispondere a titolo di concorso nell’illecito tributario compiuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in ossequio al principio personalistico proprio della disciplina delle sanzioni tributarie di cui al d. lgs. n. 472/1997, per cui in sintesi non sarebbe configurabile responsabilità concorsuale in capo ad una persona giuridica ma soltanto in capo ad una persona fisica; hanno poicontestualmente escluso che la condotta fosse attribuibile al Beltramo quale persona fisica posto che la consulenza era stata svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] quindi inconferenti rispetto a tale ratio decidendi tutte le considerazioni volte ad affermare, in sintesi, che la disciplina dell’art. 7 citato, che prevede la responsabilità esclusiva degli enti dotati di personalità giuridica per le sanzioni tributarie relative al rapporto di imposta, escluderebbe solo la responsabilità degli amministratori della società ma non sarebbe incompatibile con la diversa responsabilità concorsuale del consulente, terzo estraneo alla compagine sociale. La censura, quindi, non coglie la specifica ratio decidendidella CTR e non la sottopone a idonea censura. 2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 5 e 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, evidenziando che il Beltramo socio al 90 per cento e legale rappresentante della società di consulenza ebbe ad ideare, promuovere e rendere possibile l’attuazione daparte della [OSCURATO:SOCIETA] delle operazioni simulate al fine di giustificare un indebito risparmio Ires, come emerso dal p.v.c. e dall’avviso di irrogazioni sanzioni ove erano altresì esaminate le deduzioni difensive del Beltramo. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.si propone la medesima censura in termini di vizio di motivazione. 2.1. I due motivi vanno esaminati congiuntamente poiché attengono alla medesima statuizione con cui la CTR ha escluso la stessa sussistenza dell’illecito in capo alla MBI e al Beltrano; essi sono inammissibili,in primo luogo poiché l’affermazione sul punto da parte della CTR appare una seconda ratio decidendirispetto a quella attinta, infondatamente, dal primo motivo. Comunque, il primo motivo è inammissibile poichè sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge, in realtà mira ad una completa rivalutazione del materiale probatorio offerto nel giudizio, operazione cui osta il principio consolidato secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto, un problema interpretativo di quest'ultima, laddove l'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ed inerisce, pertanto, alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione(da ultima Cass. 19/09/2024, n. 25182). Ma anche il secondo motivo appare inammissibile in quanto non deduce specifiche circostanze fattuali omesse, prospettandone il carattere decisivo, ma devolve al giudice di legittimità l’intero merito della lite, attraverso la integrale riproduzione dell’avviso di accertamento, prospettando una interpretazione fattuale diversa da quella accolta dal giudice di merito. 3. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.9 d.lgs. n. 472 del 1997 . 3.1. Fermo che l’inammissibilità del primo motivo è sufficiente alla conferma della sentenza impugnata, fondata su varie rationes decidendi, anche tale motivo è inammissibile. Appare pacifico in fatto che la società in favore della quale è stata svolta la consulenza abbia definito l’accertamento in adesione. Sul punto la decisione della CTR afferma che ciò incide a favore del concorrente in quanto «preclude la possibilità di verificare giudizialmente a posteriori la effettiva sussistenza della violazione contestata e viene meno il presupposto per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997»; si è in presenza, come visto, di una seconda ratio decidendi, che, a prescindere dalla sua fondatezza, non è validamente censurata, col motivo, che assume solo, ed in maniera del tutto generica, la violazione dell’art. 9 ma nulla dice sugli effetti dell’accertamento con adesione. 4. Concludendo, il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibile. Alla soccombenza segue condanna della ricorrente Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in favore del controricorrente. La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass. n. 1778/2016). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, spese
Sentenza Cassazione n. 04881/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris