CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 00399/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e dife sa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocataAssunta Attanasio e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliatain Roma, alla via Sabotino, n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro A.S.L. AVELLINO – [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del direttore generale, legale rappresentantepro tempore, rappresentata e dife sa in virtù di procura speciale allegata al controricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliata, unitamente al suo difensore, presso la propria sede,in Avellino, alla via Degli Imbimbo, nn. 10/12. CONTRORICORRENTE udita la relazione nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 del consigliere dottor [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero,in persona del sostituto P rocuratore generale dottoressa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto che “la Corte respinga il ricorso,confermando la giurisdizione del giudice ordinario”. Fatti di causa 1.Con atto notificato i n data 28.2.2023 l’A.S.L. Avellino citava a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], all’esito di gara, l’A.S.L. Avellino di [OSCURATO:PERSONA] (ora A.S.L. Avellino) aveva sigla to i l 10.11.1998 contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori di costruzione della “[OSCURATO:PERSONA]” di Nusco con la [OSCURATO:PERSONA], cui era subentrata la [OSCURATO:PERSONA], quale cessionaria del relativo ramo d’aziendain virtù di contratto del 18.2.2003 (cfr. ricorso, pag. 2) . Premettevaaltresì che i lavori avevano avuto un andamento anomalo e che, attivata la clausola compromissoria, il collegio arbitrale, con lodo del 18.6.2009, respinte le domande di risoluzione hincet inde esperite e la domanda risarcitoria della stazione appaltante, avevacondannato l’A.S.L. Avellino di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento – oltre che dell’importo delle riserve iscritte in contabilità – della somma di euro 198.354,54, computata fino al 30.5.2009, per ritardato collaudo, nonché al pagamento della somma di euro 100,00 pro die“per ogni ulteriore giorno di ritardo sino alla redazione del certificato dicollaudo” (cfr.ricorso, pagg. 3e 4 ) . Indi esponeva che la “[OSCURATO:PERSONA]” era operativa a decorrere dal 2003 e dunque doveva intendersi “di fatto collaudata, perché perfettamente funzionante” (cfr. ricorso, pagg. 5e 6). Esponeva nondimeno che in data 19.2.2022 la [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta del lodo del 18.6.2009, passato in giudicato (a seguito della mancata impugnazione della sentenza n. 950/2014, con cui la Corte d’appello di Napoli aveva respinto l’impugnazione esperita avverso lo stesso lodo) , le aveva notificato atto di precetto, con cui le aveva intimato il pagamento della somma di euro 100,00 pro diea titolo di penale per mancato collaudo a decorrere da l 29.4.2014 sino al dì di redazione del precetto(cfr. ricorso, pag. 5). Chiedeva “accertare e dichiarar e che la società convenuta ha ultimato ed eseguito i lavori appaltati nel (…) 4.8.2003 e per l’effetto: accertare e dichiarare che i lavori devono intendersi definitivamente collaudati ovvero: accertare e dichiarare il collaudo definitivo dei lavori e per l’effetto dichiarare che alcun indennizzo è più dovuto alla società appaltatrice” (così ricorso, pag. 2). 2.Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , che eccepiva, fra l’altro, il difetto di giurisdizione, siccome il giudice ordinario “non poteva disporre alcun obbligo di facere alla P.A. per espletare il procedimento amministrativo di collaudo”(così ricorso, pag. 6). Instava per la declaratoria di inammissibilità dell’avversa domanda. 3.Il tribunale disponeva farsi luogo a c.t.u. 4.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già s.p.a.) ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione. L’A.S.L. Avellinoha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso e dichiararsi la giurisdizione del G.O.con il favore delle spese. 5.Il P.M. ha formulato per iscritto le proprie conclusioni; ha chiesto rigettarsi il ricorso, “confermando la giurisdizione del giudice ordinario”. Laricorrente ha depositato memoria. 6.La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c. Ragioni della decisione 6. Con il motivo di ricorso la ricorrente de nuncia il “difetto assoluto di giurisdizione sull’azione proposta dalla ASL Avellino” (così ricorso, pag. 9). Deduce chesussiste il difetto assoluto di giurisdizione del G.O., siccome il collaudo in materia di appalto pubblico ha natura amministrativa e, dunque , costituisce attività riservata alla stazione appaltante, cui non può surrogarsi l’autorità giudiziaria (cfr. ricorso, pagg. 12 –13). Deduce, del resto, che il collaudo si risolve in un complesso di operazioni tecniche – ampiamente discrezionali – e contabili, da effettuarsi a cura della commissione di collaudo(cfr. ricorso, pag. 1 3 ) . Deduce quindi che si versa in ipotesi di attività amministrativa riservata in via esclusiva alla P.A., viepiù che l’A.S.L. pretende che il G.O. svolgaun’attività che, invece, le compete in via esclusiva in quanto stazione appaltante (cfr. ricorso, pag. 17). 7.Il ricorso è inammissibile. 8. È sufficiente a tal fine richiamare l a costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite , secondo cui è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione col quale il ricorrente (come avvenuto nel caso che ne occupa) sostengache né il giudice amministrativo, né quello ordinario, né alcun altro giudice statale sia competente a conoscere della controversia, in quanto la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione non di giurisdizione,ma di merito (cfr. Cass. sez. un.(ord.) 4.8.2010, n. 18052 (Rv. 614161-01); Cass. sez. un. 16.1.2015, n. 647 (Rv. 633833-01), secondo cui la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione di merito e non di giurisdizione). E, come detto,la stessa odierna ricorrente ha prefigurato proprio un “difetto assoluto di giurisdizione”, in quantol’attività (collaudo definitivo dei lavori) cui si correla l’accertamento ex adversoinvocato, costituisce attività riservata in via esclusiva alla P.A., non altrimenti surrogabile. 9.Un duplice rilievo va soggiunto. È senza dubbio disallineata rispetto all’iniziale prospettazione la deduzione della ricorrente, di cui alla memoria, secondo cui “resta riservato al [OSCURATO:PERSONA] se le attività di collaudo possono essere espletate dal Giudice ordinario, tramite C.T.U., o riservate alla P.A.”(così memoria ricorrente, pag. 4). In ogni caso, la testé riferita affermazione di parte ricorrenteè inesatta. In realtà , l a controversia inerente a collaudo di opere pubbliche esorbita dall’ambito cognitivo proprio delle giurisdizioni del giudice amministrativo, atteso che detta attività rientra pienamente nell’ambito di un rapporto contrattuale che, a partire dall’aggiudicazione, è interamente disciplinato dal diritto privato e in relazione al quale si controverte solo in materia di diritti soggettivi(cfr. Cass. sez. un. (ord.) 6.9.2010, n. 19049 (Rv. 614030 – 01) ) . 10.Si rimette al giudice del merito la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; rimette al giudice del merito la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte Suprema di cassazione il 16 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]