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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 03880/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 17/3/2021 della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Torino in data 1/7/2020, con cui il predetto è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]7Ccciarelli na Petr ellis —

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 17/3/2021 della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Torino in data 1/7/2020, con cui il predetto è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]7Ccciarelli na Petr ellis —
Sentenza Cassazione n. 03880/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris