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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 34793/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Torino in data 9/2/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP del Tribunale di Torino, emetteva sentenza ex art.444 c.p.p., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di rapina impropria e lesioni personali aggravate ed applicava la pena di anni due, mesi quattro di reclusione e mille euro di multa.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo la violazione dell'art. 530 c.p.p. per non avere il giudice pronunciato sentenza di assoluzione.

Il ricorso è inammissibile.

E pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di patteggiarnento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod.proc.pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate che attengono ad ipotesi specifiche di violazione delle disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso di specie il ricorrente si limita a denunciare il vizio della violazione di legge con riguardo alla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento quindi il motivo è inammissibile perché non consentito dalla nuova disciplina che regola l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, non investendo alcuno dei punti della decisione per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Torino in data 9/2/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP del Tribunale di Torino, emetteva sentenza ex art.444 c.p.p., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di rapina impropria e lesioni personali aggravate ed applicava la pena di anni due, mesi quattro di reclusione e mille euro di multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo la violazione dell'art. 530 c.p.p. per non avere il giudice pronunciato sentenza di assoluzione. Il ricorso è inammissibile. E pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di patteggiarnento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod.proc.pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate che attengono ad ipotesi specifiche di violazione delle disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie il ricorrente si limita a denunciare il vizio della violazione di legge con riguardo alla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento quindi il motivo è inammissibile perché non consentito dalla nuova disciplina che regola l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, non investendo alcuno dei punti della decisione per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deci