Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12379/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, sedente in [OSCURATO:PERSONA], e Sergio FANTINI, con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - Contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1996/3/14 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna pubblicata il 20 novembre 2014; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa I contribuenti ricorrevano avverso gli avvisi di accertamento basati sull’assunta natura oggettivamente inesistente di operazioni d’acquisto poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA], poi fallita, e alla responsabilità derivante dall’art. 14, comma 4, d.lgs.

Oggetto:op oggettiv inesist n. 472/1997 (cessione fatta in frode del creditore tributario), il tutto con riferimento all’anno d’imposta 2006 (peraltro nell’ambito di una verifica inerente diversi anni, dal 2006 al 2010).

Tanto la CTP quanto la CTR, quest’ultima adìta dai contribuenti in sede d’appello, rigettavano la domanda degli stessi, che quindi propongono ricorso in cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia resiste con controricorso, mentre successivamente i ricorrenti hanno presentato memorie.

Ragioni della decisione 1.Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 43, d.p.r. n. 600/1973, ritenendosi l’inapplicabilità del raddoppio dei termini per l’accertamento, invece affermato dai giudici d’appello, in quanto il Fantini non avrebbe commesso alcun reato e comunque nei suoi confronti non sarebbe “partita” alcuna denuncia.

La mera enunciazione della denuncia sarebbe insufficiente e comunque mancherebbe in radice la prova circa la commissione di un reato da parte sia del Fantini che della società.

1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Con riferimento all’IRES - in disparte la tematica della disciplina transitoria recata dal d.lgs n. 128/2015 e dalla l. n. 208/2015 - essendo qui il p.v.c. risalente al 2012 e dunque applicandosi la normativa previgente, va ricordato che la Corte Cost., con la sentenza n. 247 del 2011, ha affermato che non occorre in concreto – ai fini della fruizione del raddoppio dei termini per l’accertamento di cui all’art. 43, d.p.r. n. 600/1973 – una effettiva denuncia penale, e tantomeno occorre la prova del deposito della stessa, ma solo quella della esistenza dei presupposti per la denuncia ai sensi dell’art. 331, cod. proc. pen.

Orbene nella specie la CTR ha tra l’altro accertato l’avvenuto concreto deposito della denuncia penale, ed i fatti stessi come indicati sono tali da configurare gli elementi oggettivi di reato, mentre ovviamente il pubblico ufficiale denunciante, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., non ha l’onere di indagare circa la reale sussistenza di una responsabilità penale in capo ai singoli soggetti, o la sussistenza di cause di giustificazione o di esimenti, che invece formano oggetto dell’irrilevante (dal punto di vista del meccanismo di cui al citato art. 43, d.p.r. n. 600/1973) accertamento giudiziale penale.

Analoghe considerazioni valgono per l’IVA, con riferimento invece all’art. 57, d.p.r. n. 633/1972.

Viceversa, per l’IRAP, in ragione del fatto che le relative violazioni non sono assistite da statuto penale, non opera il meccanismo del raddoppio del termine, e pertanto con riguardo a tale imposta va ritenuta la decadenza dell’amministrazione nel potere di accertamento.

Limitatamente a tale ultimo aspetto, pertanto, il motivo merita accoglimento.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 14, d.lgs n. 472/1997, in quanto nessuna cessione d’azienda si era prodotta tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e del resto nel 2006 la [OSCURATO:PERSONA] non esisteva neppure, e d’altronde la stessa amministrazione collocava la cessione fraudolenta nel periodo 2009-2011.

2.1. Tale motivo è infondato.

L’art. 14 del d.lgs n. 472/1997 sancisce la responsabilità solidale del cessionario d’azienda per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili all’anno della cessione ed ai due anteriori, nonché per quelle già irrogate e contestate nel suddetto periodo, anche se inerenti a periodi anteriori il biennio.

Il comma 4 però estende la responsabilità solidale, senza alcuna limitazione (temporale o nel quantum) ove la cessione sia avvenuta in frode al fisco, e in tal caso anche se la stessa sia avvenuta attraverso il trasferimento frazionato di singoli beni.

Nella specie la CTR ha stabilito con accertamento di fatto che il Fantini aveva “svuotato” la società poi fallita, come risulta dalle sue stesse dichiarazioni (verbali 9 e 10 novembre 2011 “ero a conoscenza che la nuova fantini imballaggi era in condizioni economico finanziarie tremende, per poter continuare a lavorare, abbiamo passato i camion ed altri beni sulla nuova società”).

Evidente, dunque, la volontà di sottrarre il patrimonio aziendale alla società debitrice, e ciò attraverso la cessione di singoli beni, attuando così appieno il disposto previsto dalla normativa suddetta, mentre il fatto che il debito fosse riferito ad un periodo anteriore alla stessa iscrizione della nuova società risulta indifferente, in relazione alla responsabilità ricadente su quest’ultima – qual cessionaria -senza limiti temporali appunto in caso di frode.

3. Col terzo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella mancanza di operazioni oggettivamente inesistenti, avendo la CTR erroneamente valutato il materiale probatorio.

3.1. Il motivo è doppiamente inammissibile, da un lato perché si versa in ipotesi di “doppia conforme”, avendo entrambe le sentenze accertato gli elementi probatori atti a dimostrare la natura fittizia delle operazioni, con conseguente inammissibilità del profilo di censura previsto dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., pro tempore applicabile alla fattispecie); dall’altro perché con tale motivo si finisce per censurare un accertamento di fatto del giudice di merito, del quale si chiede inammissibilmente la revisione in questa Sede.

4. Il ricorso deve dunque essere accolto - limitatamente alla parziale fondatezza del primo motivo, rigettati gli altri – con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà altresì alla liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso con riferimento al primo motivo nei limiti di di cui in motivazione con riguardo all’IRAP e, rigettato nel resto, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, sedente in [OSCURATO:PERSONA], e Sergio FANTINI, con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - Contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1996/3/14 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna pubblicata il 20 novembre 2014; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa I contribuenti ricorrevano avverso gli avvisi di accertamento basati sull’assunta natura oggettivamente inesistente di operazioni d’acquisto poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA], poi fallita, e alla responsabilità derivante dall’art. 14, comma 4, d.lgs. Oggetto:op oggettiv inesist n. 472/1997 (cessione fatta in frode del creditore tributario), il tutto con riferimento all’anno d’imposta 2006 (peraltro nell’ambito di una verifica inerente diversi anni, dal 2006 al 2010). Tanto la CTP quanto la CTR, quest’ultima adìta dai contribuenti in sede d’appello, rigettavano la domanda degli stessi, che quindi propongono ricorso in cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia resiste con controricorso, mentre successivamente i ricorrenti hanno presentato memorie. Ragioni della decisione 1.Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 43, d.p.r. n. 600/1973, ritenendosi l’inapplicabilità del raddoppio dei termini per l’accertamento, invece affermato dai giudici d’appello, in quanto il Fantini non avrebbe commesso alcun reato e comunque nei suoi confronti non sarebbe “partita” alcuna denuncia. La mera enunciazione della denuncia sarebbe insufficiente e comunque mancherebbe in radice la prova circa la commissione di un reato da parte sia del Fantini che della società. 1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione. Con riferimento all’IRES - in disparte la tematica della disciplina transitoria recata dal d.lgs n. 128/2015 e dalla l. n. 208/2015 - essendo qui il p.v.c. risalente al 2012 e dunque applicandosi la normativa previgente, va ricordato che la Corte Cost., con la sentenza n. 247 del 2011, ha affermato che non occorre in concreto – ai fini della fruizione del raddoppio dei termini per l’accertamento di cui all’art. 43, d.p.r. n. 600/1973 – una effettiva denuncia penale, e tantomeno occorre la prova del deposito della stessa, ma solo quella della esistenza dei presupposti per la denuncia ai sensi dell’art. 331, cod. proc. pen. Orbene nella specie la CTR ha tra l’altro accertato l’avvenuto concreto deposito della denuncia penale, ed i fatti stessi come indicati sono tali da configurare gli elementi oggettivi di reato, mentre ovviamente il pubblico ufficiale denunciante, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., non ha l’onere di indagare circa la reale sussistenza di una responsabilità penale in capo ai singoli soggetti, o la sussistenza di cause di giustificazione o di esimenti, che invece formano oggetto dell’irrilevante (dal punto di vista del meccanismo di cui al citato art. 43, d.p.r. n. 600/1973) accertamento giudiziale penale. Analoghe considerazioni valgono per l’IVA, con riferimento invece all’art. 57, d.p.r. n. 633/1972. Viceversa, per l’IRAP, in ragione del fatto che le relative violazioni non sono assistite da statuto penale, non opera il meccanismo del raddoppio del termine, e pertanto con riguardo a tale imposta va ritenuta la decadenza dell’amministrazione nel potere di accertamento. Limitatamente a tale ultimo aspetto, pertanto, il motivo merita accoglimento. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 14, d.lgs n. 472/1997, in quanto nessuna cessione d’azienda si era prodotta tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e del resto nel 2006 la [OSCURATO:PERSONA] non esisteva neppure, e d’altronde la stessa amministrazione collocava la cessione fraudolenta nel periodo 2009-2011. 2.1. Tale motivo è infondato. L’art. 14 del d.lgs n. 472/1997 sancisce la responsabilità solidale del cessionario d’azienda per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili all’anno della cessione ed ai due anteriori, nonché per quelle già irrogate e contestate nel suddetto periodo, anche se inerenti a periodi anteriori il biennio. Il comma 4 però estende la responsabilità solidale, senza alcuna limitazione (temporale o nel quantum) ove la cessione sia avvenuta in frode al fisco, e in tal caso anche se la stessa sia avvenuta attraverso il trasferimento frazionato di singoli beni. Nella specie la CTR ha stabilito con accertamento di fatto che il Fantini aveva “svuotato” la società poi fallita, come risulta dalle sue stesse dichiarazioni (verbali 9 e 10 novembre 2011 “ero a conoscenza che la nuova fantini imballaggi era in condizioni economico finanziarie tremende, per poter continuare a lavorare, abbiamo passato i camion ed altri beni sulla nuova società”). Evidente, dunque, la volontà di sottrarre il patrimonio aziendale alla società debitrice, e ciò attraverso la cessione di singoli beni, attuando così appieno il disposto previsto dalla normativa suddetta, mentre il fatto che il debito fosse riferito ad un periodo anteriore alla stessa iscrizione della nuova società risulta indifferente, in relazione alla responsabilità ricadente su quest’ultima – qual cessionaria -senza limiti temporali appunto in caso di frode. 3. Col terzo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella mancanza di operazioni oggettivamente inesistenti, avendo la CTR erroneamente valutato il materiale probatorio. 3.1. Il motivo è doppiamente inammissibile, da un lato perché si versa in ipotesi di “doppia conforme”, avendo entrambe le sentenze accertato gli elementi probatori atti a dimostrare la natura fittizia delle operazioni, con conseguente inammissibilità del profilo di censura previsto dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., pro tempore applicabile alla fattispecie); dall’altro perché con tale motivo si finisce per censurare un accertamento di fatto del giudice di merito, del quale si chiede inammissibilmente la revisione in questa Sede. 4. Il ricorso deve dunque essere accolto - limitatamente alla parziale fondatezza del primo motivo, rigettati gli altri – con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà altresì alla liquidazione delle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso con riferimento al primo motivo nei limiti di di cui in motivazione con riguardo all’IRAP e, rigettato nel resto, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-
Sentenza Cassazione n. 12379/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris