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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09513/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23901/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: ) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: ) -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 2503/13/2023 depositata in data 19/04/2023; Oggetto: sospensione L. 197/2022 –tardività del ricorso Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento, emesso a seguito di una verifica ispettiva condotta nei confronti della stessa ricorrente e dei propri fornitori, relativo al recupero a tassazione a fini Ires, Irpef e Iva di fatture per prestazioni attinenti la sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche ritenute oggettivamente inesistenti; - la CTP rigettava il ricorso; appellava la contribuente; - con la pronuncia gravata in questa sede di Legittimità, il giudice dell’appello ha accolto l’impugnazione della società; - essa ha ritenuto, in sintesi, che la documentazione commerciale e soprattutto i supporti fotografici, nonché le copie di articoli di stampa specializzata dimostrano, in realtà, che le sponsorizzazioni hanno avuto effettiva attuazione.

Risulta infatti, secondo la sentenza impugnata, che il logo dei clienti della Image è stato ampiamente esposto in occasione di eventi sportivi organizzati dalle società fornitrici.

I contratti, inoltre, sempre secondo la CGT di secondo grado, trovano supporto in documentazione cartacea, e le prestazioni risultano regolarmente fatturate; inoltre, sempre secondo la pronuncia di merito, dalla documentazione depositata, effettivamente erano quindi organizzati gli eventi sportivi, “ripresi dalla stampa di settore, in occasione dei quali i marchi dei clienti dell’Image trovavano ampia diffusione”; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi di doglianza; - resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; Considerato che: - va preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività del ricorso proposta da parte controricorrente; - la stessa si rivela fondata; - invero, la sentenza impugnata risulta depositata in data 19 aprile 2023 e il ricorso per cassazione è stato notificato con invio via PEC in data 22 novembre 2023, oltre il termine previsto a pena di decadenza che veniva a scadere il 20 novembre (dal momento che il 19 novembre cadeva di domenica); - neppure viene in rilievo la sospensione dei termini prevista dall’art. 1 comma 199 della Legge n. 197/2022, secondo la quale “per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del ricorso per cassazione, che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023”; - tale sospensione va applicata solo con riguardo ai termini di impugnazione che vengono a scadenza “naturalmente” all’interno della cornice temporale individuata dal Legislatore (tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023, ambedue inclusi): pertanto, essa non è applicabile alla sentenza in oggetto che è stata depositata in data 19 aprile 2023 e la cui scadenza per l’impugnazione secondo l’art. 327 c.p.c. era fissata al 19 novembre 2023, che si colloca dopo il 31 ottobre 2023 quindi al di fuori della cornice di operatività della sospensione dei termini per l’impugnazione; - per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese sono regolate dalla soccombenza; P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 23.000,00 oltre euro 200 p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23901/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: ) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: ) -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 2503/13/2023 depositata in data 19/04/2023; Oggetto: sospensione L. 197/2022 –tardività del ricorso Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento, emesso a seguito di una verifica ispettiva condotta nei confronti della stessa ricorrente e dei propri fornitori, relativo al recupero a tassazione a fini Ires, Irpef e Iva di fatture per prestazioni attinenti la sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche ritenute oggettivamente inesistenti; - la CTP rigettava il ricorso; appellava la contribuente; - con la pronuncia gravata in questa sede di Legittimità, il giudice dell’appello ha accolto l’impugnazione della società; - essa ha ritenuto, in sintesi, che la documentazione commerciale e soprattutto i supporti fotografici, nonché le copie di articoli di stampa specializzata dimostrano, in realtà, che le sponsorizzazioni hanno avuto effettiva attuazione. Risulta infatti, secondo la sentenza impugnata, che il logo dei clienti della Image è stato ampiamente esposto in occasione di eventi sportivi organizzati dalle società fornitrici. I contratti, inoltre, sempre secondo la CGT di secondo grado, trovano supporto in documentazione cartacea, e le prestazioni risultano regolarmente fatturate; inoltre, sempre secondo la pronuncia di merito, dalla documentazione depositata, effettivamente erano quindi organizzati gli eventi sportivi, “ripresi dalla stampa di settore, in occasione dei quali i marchi dei clienti dell’Image trovavano ampia diffusione”; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi di doglianza; - resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; Considerato che: - va preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività del ricorso proposta da parte controricorrente; - la stessa si rivela fondata; - invero, la sentenza impugnata risulta depositata in data 19 aprile 2023 e il ricorso per cassazione è stato notificato con invio via PEC in data 22 novembre 2023, oltre il termine previsto a pena di decadenza che veniva a scadere il 20 novembre (dal momento che il 19 novembre cadeva di domenica); - neppure viene in rilievo la sospensione dei termini prevista dall’art. 1 comma 199 della Legge n. 197/2022, secondo la quale “per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del ricorso per cassazione, che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023”; - tale sospensione va applicata solo con riguardo ai termini di impugnazione che vengono a scadenza “naturalmente” all’interno della cornice temporale individuata dal Legislatore (tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023, ambedue inclusi): pertanto, essa non è applicabile alla sentenza in oggetto che è stata depositata in data 19 aprile 2023 e la cui scadenza per l’impugnazione secondo l’art. 327 c.p.c. era fissata al 19 novembre 2023, che si colloca dopo il 31 ottobre 2023 quindi al di fuori della cornice di operatività della sospensione dei termini per l’impugnazione; - per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese sono regolate dalla soccombenza; P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 23.000,00 oltre euro 200 p
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