CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29714/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EGLIANZA di Catania.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FrancescaCostantini, che chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiaratoinammissibile e rigettato l’istanza di misure alternative alla detenzione avanzatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], per irreperibilità del medesimo.2. Avverso la sopra indicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 47,comma 2, e 72 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).Rileva la difesa che l’irreperibilità valorizzata dall’ordinanza impugnata risultasmentita dagli atti del presente procedimento, considerato che [OSCURATO:PERSONA] erapresente all’udienza del 18 febbraio 2026, proprio a riprova del suo interesse edella propria disponibilità ad una partecipazione attiva al fine di ottenere laconcessione di una delle misure alternative alla detenzione invocate; e che lostesso rappresentava, anche a mezzo del suo difensore, di non essere mai statocercato dall’Uepe presso il domicilio di V.le Grimaldi, che, quindi, non potevacompiere a detto domicilio alcuna attività istruttoria, e di avere manifestato conla presenza in udienza la propria reperibilità.Insiste per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza in esame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.L’ordinanza impugnata si limita ad affermare, con formula assertiva, che ilcondannato si è reso irreperibile presso l’ultimo domicilio conosciuto, neppurespecificato, e che i tentativi di contatto da parte dell’Uepe sarebbero rimastisenza esito, senza in alcun modo confrontarsi con la circostanza della presenzadel condannato all’udienza del 18 febbraio 2026, che senza dubbio contraddicedetta irreperibilità.2. Si impone, alla luce di tali contraddizioni e incertezze, l’annullamento delprovvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale disorveglianza di Catania. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale disorveglianza di Catania.Così deciso, il 4 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]