CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024
Cassazione n. 05911/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 4 legge n. 401 del 1989 alla pena di quattro mesi di reclusione, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; Considerato che il motivo espone censure manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata, da leggersi tenendo conto della connessione tra tutte le sue parti, ha correttamente indicato perché il comportamento deve ritenersi abituale, a norma dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., in quanto ha evidenziato sia la natura organizzata dell'attività illecita, realizzata predisponendo un locale, strumenti hardware, creazione di conti gioco di comodo, sia la protrazione nel tempo della condotta illecite, come desumibile dal rinvenimento di numerose ricevute relative a giocate effettuate sui siti di due diverse società estere, nell'arco di più giorni, compresi in anni e mesi diversi (28 aprile 2013, 19 aprile 2015, 14 giugno 2015, 15 giugno 2015), e, in questo modo, ha esposto elementi univoci per affermare che il reato per cui si procede ha avuto ad oggetto «condotte plurime, abituali e reiterate»; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.