CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16697/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cura rilasciatain calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AMATO, condomicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensore– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– resistente con procura –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.– intimata –per la cassazione della sentenza n. 1876 del 2019 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 20 settembre 2019 (R.G.N.149/2016).Numero registro generale 10165/2020Numero sezionale 1883/2026Numero di raccolta generale 16697/2026Data pubblicazione 28/05/2026Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 16aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bariha accolto il gravame del signor [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma dellapronuncia del Tribunale della medesima sede, ha dichiarato chel’appellante non deve alcuna somma riguardo all’intimazione dipagamento n. 014 2012 910188481 0000, notificata il 2 ottobre 2012,per la sopravvenuta prescrizione quinquennale, e ha compensato lespese del doppio grado.Per quel che ancora rileva, la Corte territoriale ha argomentato, afondamento della scelta di compensare le spese, che «la questionerelativa all’individuazione del termine di prescrizione (se decennale oquinquennale) dei contributi previdenziali a seguito di notifica dicartella esattoriale non opposta è stata risolta dalla giurisprudenza dilegittimità solo in corso di causa e, fra l’altro, in epoca successiva allaproposizione dell’appello» (pagina 4, punto 5, della pronunciad’appello).2.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, sulla base didue motivi, la sentenza d’appello.3.– L’INPS ha conferito procura, senza notificare controricorso, edEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]., pure ritualmente evocata in giudizio, non ha svoltoin questa sede attività difensiva.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 113,91 e 92 cod. proc. civ. e del decreto del Ministro della giustizia 10- 2 -Numero registro generale 10165/2020Numero sezionale 1883/2026Numero di raccolta generale 16697/2026Data pubblicazione 28/05/2026marzo 2014, n. 55, e censura la sentenza d’appello per avercompensato le spese del doppio grado, in difetto delle gravi edeccezionali ragioni tipizzate dalla legge: già al tempo dell’instaurazionedel giudizio, era consolidata la giurisprudenza nel reputare applicabileil termine di prescrizione quinquennale.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce omessa motivazione, in relazione agli artt.112, 91, 92, 132 cod. proc. civ. e all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.,e addebita alla Corte di merito di aver assorbito le ulteriori questioniprospettate dall’appellante, pregiudicando «il diritto alla liquidazionedelle spese che è una specifica domanda» (pagina 13 del ricorso percassazione).3.– Le censure, tra loro connesse, possono essere esaminatecongiuntamente e si rivelano infondate.3.1.– La Corte di merito ha illustrato in maniera adeguata ecoerente la scelta di compensare le spese del doppio grado e, nellamotivazione esposta alla pagina 4, punto 5, della pronuncia d’appello,non si ravvisano le anomalie radicali stigmatizzate nel ricorso, le soleche de iure condito possano essere denunciate in sede di legittimità(fra le molte, Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053).La motivazione è rispettosa dell’obbligo sancito dall’art. 111, sestocomma, Cost., anche nella parte in cui pondera i presupposti dellacompensazione alla stregua delle questioni idonee a definire il giudizio,negando, per contro, ogni rilievo alle questioni dichiarate assorbite peril principio della “ragione più liquida”. Rispetto alle questioni assorbite,questa Corte è costante nell’escludere in apicibus lo stesso configurarsidi una posizione di soccombenza (Cass., sez. VI-II, 13 maggio 2019,n. 12633).3.2.– La motivazione circa l’esercizio del potere discrezionale dicompensazione non soltanto è intelligibile ed esente da aporie e lacune,ma enuncia ragioni tutt’altro che labili e stereotipate.- 3 -Numero registro generale 10165/2020Numero sezionale 1883/2026Numero di raccolta generale 16697/2026Data pubblicazione 28/05/20263.2.1.– Invero, le ragioni addotte dal giudice a sostegno dellacompensazione delle spese possono essere censurate in sede dilegittimità a condizione che si risolvano in una enunciazione astratta,avulsa dalle risultanze di causa (Cass., sez. II, 16 maggio 2022, n.15495), oppure illogica ed erronea (Cass., sez. lav., 21 maggio 2024,n. 14036, e Cass., sez. VI-L, 9 aprile 2019, n. 9977).Sulla compensazione questa Corte esercita un vaglio di nonimplausibilità (Cass., sez. VI-III, 26 luglio 2021, n. 21400), in virtùdella “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza ilpotere giudiziale di compensare le spese di lite (di recente, Cass., sez.lav., 26 agosto 2025, n. 23914, punto 6 delle Ragioni della decisione).3.2.2.– Le ragioni indicate dalla Corte di merito superanoampiamente tale vaglio e trovano solido e persuasivo riscontro nelladisamina dell’evoluzione della giurisprudenza.Come rimarcano i giudici d’appello, l’applicabilità del termine diprescrizione quinquennale nel caso di mancata opposizione contro lacartella esattoriale è stata affermata in modo univoco con Cass., S.U.,17 novembre 2016, n. 23397, ed è stato necessario interpellare leSezioni Unite per fugare ogni dubbio ermeneutico.La questione era stata rimessa dalla sesta sezione civile «conordinanza 29 gennaio 2016, n. 1799, avendo riscontrato nellagiurisprudenza di questa Corte di cassazione delle “disarmonie” sulladeterminazione dell’ambito di applicabilità dell’art. 2953 cod. civ. conriferimento alla riscossione mediante ruolo di diversi tipi di crediti,rispettivamente degli enti previdenziali, oppure per sanzioniamministrative pecuniarie e/o per violazioni di norme tributarie e cosìvia, ha sollecitato la rimessione della questione alle Sezioni Unite,qualificandola come una questione di massima di particolareimportanza, anche per il cospicuo contenzioso in corso che ne èinteressato» (sentenza n. 23397 del 2016, cit., punto 4 dell’Esposizionedel fatto).- 4 -Numero registro generale 10165/2020Numero sezionale 1883/2026Numero di raccolta generale 16697/2026Data pubblicazione 28/05/2026A tale riguardo, è emblematico che Cass., sez. lav., 15 marzo 2016,n. 5060, prima dell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, abbiaaffermato il principio di diritto così compendiato nella massimaufficiale: «Nel caso di mancata proposizione di opposizione a cartellaesattoriale la pretesa contributiva previdenziale ad essa sottesa divieneintangibile e non più soggetta ad estinzione per prescrizione, potendoprescriversi soltanto l’azione diretta all’esecuzione del titolo cosìdefinitivamente formatosi che, in difetto di diverse disposizioni e insostanziale conformità a quanto previsto dall’art. 2953 cod. civ., èsoggetta al termine decennale ordinario di cui all’art. 2946 cod. civ.».4.– Dalle considerazioni esposte discende il rigetto del ricorso.5.– Non si devono regolare le spese del presente giudizio, per laragione dirimente che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata e l’INPSsi è limitato a conferire procura, senza svolgere sostanziale attivitàdifensiva.6.– In conseguenza dell’integrale rigetto del ricorso, occorre dareimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020,n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 16 aprile 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 5 -