CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2025
Cassazione n. 15417/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
13/11/1991avverso la sentenza del 30/06/2025 della Corte di appello di Venezia;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodisporsi la restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza di condannapronunciata dalla Corte di appello di Venezia.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza pronunciata il 30/06/2025,ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolentadocumentale e questi unitamente a [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolentapatrimoniale per distrazione in concorso, con l'aggravante della pluralità dei fatti,in relazione al fallimento della ditta individuale Italia a Tavola di [OSCURATO:PERSONA](dichiarato in data 11 luglio 2017). Il giudice d’appello, in parziale riforma dellasentenza emessa il 19/10/2023 dal Tribunale di Rovigo, ha, però, riconosciuto agliimputati le circostanze attenuanti generiche prevalenti, rideterminando in anni duela pena della reclusione e la durata delle pene accessorie irrogate, concedendo,infine, al solo [OSCURATO:PERSONA] i benefici di legge.2. Avverso la predetta sentenza, il difensore di fiducia degli imputati hapresentato richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso perCassazione, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., deducendo di non avere potutoosservare il termine per caso fortuito o forza maggiore.Ha dedotto che, pronunciato il dispositivo all'udienza del 30 giugno 2025, laCorte di appello aveva fissato in giorni novanta il termine per il deposito dellamotivazione. Scaduto tale termine, in data 29 settembre 2025, il difensore deiricorrenti aveva chiesto, in data 7 ottobre 2025, copia integrale della motivazionedepositata e del verbale dell'udienza del 30 giugno 2025; il giorno seguente laCancelleria aveva trasmesso tale verbale, comunicando che il file della sentenzanon era "in rete", confermando poi espressamente, in risposta ad un’ulteriorerichiesta della difesa, che la motivazione non risultava ancora depositata.Rappresenta inoltre parte ricorrente che, nelle successive date del 28 ottobre, 18novembre e 3 dicembre 2025, la difesa aveva fatto accesso al [OSCURATO:PERSONA] DepositoAtti [OSCURATO:PERSONA], all'interno del [OSCURATO:PERSONA] dei servizi telematici del Ministero della giustizia,riscontrando nella relativa sezione il persistente mancato deposito dellamotivazione. Assume quindi che, in ragione delle informazioni ricevute dallaCancelleria e delle verifiche effettuate sul [OSCURATO:PERSONA] telematico, la difesa aveva attesola notifica dell'avviso di deposito delle motivazioni e che solo il 23 gennaio 2026 ildifensore aveva ricevuto, per posta elettronica certificata, dalla Procura generalepresso la Corte d'appello di Venezia, Ufficio esecuzioni penali, l'ordine diesecuzione e il decreto di sospensione del medesimo, dal quale emergeva che lasentenza n. 2363/2025, emessa il 30 giugno 2025, era divenuta definitiva. Suimmediata richiesta di copia della sentenza, inoltrata lo stesso 23 gennaio 2026ed evasa il 26 gennaio, il difensore aveva acclarato che la motivazione era stata,in effetti, depositata il 29 agosto 2025.In ragione di tanto, essendo, imputati e difesa, rimasti incolpevolmenteall'oscuro fino al 26 gennaio 2026 del detto deposito, ha dedotto che tanto integriun caso di forza maggiore, chiedendo, pertanto, che questa Corte restituiscaentrambi gli imputati nel termine per proporre ricorso per Cassazione e adotti iprovvedimenti necessari a far cessare gli effetti determinati dalla scadenza deltermine, con particolare riferimento all'ordine di esecuzione per la carcerazione eal procedimento conseguente all'eventuale presentazione dell'istanza di misuraalternativa da parte di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La richiesta è fondata e va accolta.2. Ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., il Pubblico Ministero, leparti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenzase provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore;la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni daquello in cui è cessato il fatto impeditivo. Quando sono stati pronunciati sentenzao decreto di condanna, decide il giudice competente sull'impugnazione.Nel caso di specie, La richiesta è certamente tempestiva.Il fatto impeditivo è cessato il 26 gennaio 2026, quando la difesa ha ottenutocopia delle pagine della sentenza recanti l'annotazione del deposito o, al più, il 23gennaio 2026, allorché il difensore ha ricevuto l'ordine di esecuzione: sicchél’istanza, presentata il 30 gennaio 2026, risulta quindi proposta entro il dettotermine di dieci giorni dalla cessazione del fatto impeditivo.3. L’istanza è anche fondata, come detto.In tema di richiesta di restituzione dei termini ex art. 175 cod. proc. pen. perdedotta forza maggiore a proporre tempestiva impugnazione, spetta al difensorefornire la prova non solo di aver richiesto, a mezzo PEC, copia della sentenza daimpugnare, ma anche di aver posto in essere ogni possibile diligente iniziativa persollecitarne il rilascio, financo recandosi presso la cancelleria (Sez. 2, n. 39211 del24/09/2024, Pozzi, Rv. 287051-01; in senso analogo, Sez. 5, n. 29340 del19/04/2023, Suares, Rv. 284816-02).Tuttavia, è pacifico che integri fatto costituente forza maggiore, idoneo agiustificare la restituzione nel termine per impugnare, l'errata annotazione,indicazione o informazione proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA] circa il deposito dellasentenza, purché la circostanza ostativa sia provata rigorosamente mediantedella parte (in tal senso, tra le tante: Sez. 2, n. 17708 del 31/01/2022, Morelli,Rv. 283059-01, Sez. 2, n. 22161 del 24/05/2007, dep. 06/06/2007, Rv. 236805-01, Sez. 6, n. 21901 del 03/04/2014, dep. 28/05/2014, Rv. 259699-01 e Sez. 2,n. 44509 del 07/07/2015, dep. 04/11/2015, Rv. 264965-01).Il medesimo principio è stato di recente ribadito con riguardo alla tardivacomunicazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del mancato perfezionamento deldeposito telematico dell'impugnazione, evenienza anch'essa qualificata come forzamaggiore ai fini dell'art. 175 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 9958 del 30/01/2025, dep.12/03/2025, Rv. 287718-01), nonché in un precedente sovrapponibile al presente(Sez. 5, n. 31863 del 09/04/2024, non massimata).4. Nel caso in esame la prova del fatto impeditivo non si fonda su meredichiarazioni difensive, ma su dati documentali convergenti. Dagli atti risulta,infatti, che: a) all'udienza del 30 giugno 2025 la Corte di appello fissò in giorninovanta il termine per il deposito della motivazione; b) il 7 ottobre 2025, una voltaspirato il termine così indicato, il difensore richiese copia della motivazione e delverbale di udienza; c) in data 8 ottobre 2025 la [OSCURATO:PERSONA] rispose per iscritto cheil file della sentenza non era "in rete" e, subito dopo, confermò espressamente chela motivazione non risultava ancora depositata; d) in data 28 ottobre 2025, eanche successivamente, la difesa verificò sul [OSCURATO:PERSONA] ilpersistente mancato deposito della motivazione; e) solo in data 23 gennaio 2026,mediante la notificazione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione e del decretodi sospensione del medesimo, emerse che la sentenza era stata ritenuta definitivail 29 novembre 2025; f) il 26 gennaio 2026, ricevuta copia della prima e dell'ultimapagina della sentenza, il difensore apprese che la motivazione risultava depositatasin dal 29 agosto 2025.Tali elementi integrano una situazione oggettiva impeditiva, non superabilecon l'ordinaria diligenza. Il difensore, infatti, non è rimasto inerte, attivandosi dopola scadenza del termine di novanta giorni fissato dalla Corte di appello per ildeposito della motivazione, chiedendo copia della sentenza, ricevendo dallaCancelleria un’informazione errata, che lo ha tratto in errore, esplicitamenteincompatibile con l'avvenuto deposito. Non solo, lo stesso ha verificato poi sulportale ministeriale il perdurante mancato aggiornamento del dato. Ne deriva chela decadenza dal potere di impugnazione non può essere ricondotta a una meraerronea valutazione soggettiva della difesa o ad una sua colpevole inerzia, bensìall'affidamento determinato da un'informazione di [OSCURATO:PERSONA] errata, oltre che, adabundantiam, da successivi riscontri telematici concordanti, anch’essi errati, su cuila difesa ha fatto legittimo e comprensibile affidamento.5. Deve, pertanto, essere concessa a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] larestituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenzan. 2363/2025 della Corte di appello di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] dovrà curarel'immediata comunicazione del presente provvedimento alla Procura generalepresso la Corte di appello di Venezia, anche per gli adempimenti conseguenti inpunto di esecuzione. P.Q.MRestituisce [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel termine per proporre ricorsoavverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 30/6/2025, n.2363/25, che dichiara non esecutiva. Revoca per l'effetto l'ordine di esecuzionedella predetta sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Dispone che la presenteordinanza sia notificata all'imputato e al suo difensore e comunicata al p.m,competente per l'esecuzione nonché al giudice del merito, a cui vanno trasmessigli atti perché proceda agli adempimenti di cui agli artt. 164 - 165 bis disp. att.cod. proc. pen.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]