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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 17226/2023

Testo disponibile della fonte

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98-2017 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AMARIO, presso lo studio del quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 5637, elegge domicilio – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – resistente con procura – per la cassazione della sentenza n. 768 del 201 6 della C ORTE D’APPELLO DI L’AQUILA, depositata il 2 9 settembre 201 6 (R.G.N. 12/2016).

R.G.N.2698/2017 Cron.

Rep.

C.C. 13/04/2023 giurisdizione Pensioni e giurisdizione contabile -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 13 aprile2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–L’INPS, in qualità di successore dell’INPDAP, ha agito con la procedura monitoria per il recupero delle somme indebitamente corrisposte alla signora [OSCURATO:PERSONA], che ha percepito l’indennità integrativa speciale nella misura intera sia sulla pensione diretta che su quella di reversibilità.

A sostegno della domanda di ripetizione, l’Istituto ha invocato la sentenza n. 586 del 2010, pronunciata dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale d’appello.

I giudici contabili hanno accertato che, sul secondo trattamento, l’indennità integrativa speciale spetta nei limiti del “minimo INPS”.

Il Tribunale di Sulmona, in accoglimento del ricorso,ha ingiunto alla signora Gianni di restituireall’Istituto l’importo di Euro 93.391,36.

Contro il decreto ingiuntivo la pensionata ha proposto opposizione, respinta dal Tribunale con sentenza pronunciata il 13 luglio 2015. 2.–Con sentenza n. 768 del 2016, depositata il 29 settembre 2016, la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il gravame della signora Gianni «per essere stata proposta una questione rientrante nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti».

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che l’appellante ha posto «una questione relativa alla quantificazione del debito», concernente «pensioni pubbliche», e che tale questione è devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.

Il giudice ordinario, pertanto, non può trattare le controversie in esame, neppure con riferimento alla «ripetibilità di somme indebitamente percepite».

Ne derivail rigetto dell’impugnazione. 3.–La signora [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi. -3 - 4.– L’INPS si è limitato a depositare procura in calce al ricorso notificato, senza svolgere sostanziale attività difensiva. 5.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in conformitàall’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte in vista dell’adunanza in camera di consiglio. 6.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380- bis.1., secondo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo, la ricorrente deduce « violazione del giudicato»: la sentenza d’appello avrebbe errato nel rilevare d’ufficio la carenza di giurisdizione, in mancanzad’impugnazione su tale profilo. 1.1.–La censura, che ha priorità logica, coglie nel segno. 1.2.– Per giurisprudenza costante di questa Corte, allorché il giudice di prime cure abbia pronunciato sul merito della pretesa e abbia così affermato, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intendacontestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello (Cass., S.U., 29 novembre 2017, n. 28503, e 28 gennaio 2011, n. 2067).

Ove le parti abbiano prestato acquiescenzaa tale riguardo, non è consentito al giudice della successiva fase d’impugnazione rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione.

In assenza di specifico gravame, l a statuizione è ormai coperta dal giudicato (Cass., sez. lav., 20 marzo 2013, n. 6966). 1.3.– Come si evince dal ricorso per cassazione e dalla stessa sentenza impugnata, ilTribunale di Sulmona, investito dell’opposizione dellaparte debitrice , l’ha respinta e ha confermato il decreto ingiuntivo opposto. -4 - La conferma del decreto ingiuntivo opposto, con il conseguente riconoscimento della fondatezza del credito azionato,implica in modo indefettibile l’affermazione della giurisdizione del giudice adìto, in quantosi configura come una statuizione che investe il bene della vita rivendicato dall’Istituto (Cass., S.U., 19 marzo 2020, n. 7454): ove il giudice dell’opposizione non fosse munito di giurisdizione, sarebbe tenuto a revocare il decreto ingiuntivo.

Né la statuizione attinente alla giurisdizione è stata ritualmente censurata.

Sulla sussistenza della giurisdizione si è formato, pertanto, un giudicato, idoneo a precludere il riesame di tale questione pregiudiziale. 1.4.– L a sentenza impugnata ha dichiara to d’ufficio il difetto di giurisdizione ad onta d’un siffatto giudicatoe presta dunque il fianco alle censure formulate con il primo mezzo.

Ne discende che la potestas iudicandisulla domanda di ripetizione si è consolidata in capo al giudice ordinario. 2.–La sentenza d’appello, pertanto, dev’essere cassata in relazione alla censura accolta. 3.– Restano assorbite le restanti doglianze, che vertono su questioni consequenziali e denunciano ( art. 360, primo c omma, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza in relazione all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per omessa motivazione e per violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (secondo mezzo), la violazione e falsa applicazione (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) d i plurime disposizioni (terza critica) e, infine, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il difetto assoluto , la contraddittorietà, l’illogicità e l’incoerenza della motivazione (quarta censura). 4.–La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila, che, in diversa composizione,si farà carico di riesaminare la fattispecie controversa,tenendo conto dei rilievi svolti. -5 - Al giudice di rinvio è demandato, inoltre, il compito di provvedere sulla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa l’impugnata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
98-2017 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AMARIO, presso lo studio del quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 5637, elegge domicilio – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – resistente con procura – per la cassazione della sentenza n. 768 del 201 6 della C ORTE D’APPELLO DI L’AQUILA, depositata il 2 9 settembre 201 6 (R.G.N. 12/2016). R.G.N.2698/2017 Cron. Rep. C.C. 13/04/2023 giurisdizione Pensioni e giurisdizione contabile -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 13 aprile2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–L’INPS, in qualità di successore dell’INPDAP, ha agito con la procedura monitoria per il recupero delle somme indebitamente corrisposte alla signora [OSCURATO:PERSONA], che ha percepito l’indennità integrativa speciale nella misura intera sia sulla pensione diretta che su quella di reversibilità. A sostegno della domanda di ripetizione, l’Istituto ha invocato la sentenza n. 586 del 2010, pronunciata dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale d’appello. I giudici contabili hanno accertato che, sul secondo trattamento, l’indennità integrativa speciale spetta nei limiti del “minimo INPS”. Il Tribunale di Sulmona, in accoglimento del ricorso,ha ingiunto alla signora Gianni di restituireall’Istituto l’importo di Euro 93.391,36. Contro il decreto ingiuntivo la pensionata ha proposto opposizione, respinta dal Tribunale con sentenza pronunciata il 13 luglio 2015. 2.–Con sentenza n. 768 del 2016, depositata il 29 settembre 2016, la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il gravame della signora Gianni «per essere stata proposta una questione rientrante nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti». A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che l’appellante ha posto «una questione relativa alla quantificazione del debito», concernente «pensioni pubbliche», e che tale questione è devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. Il giudice ordinario, pertanto, non può trattare le controversie in esame, neppure con riferimento alla «ripetibilità di somme indebitamente percepite». Ne derivail rigetto dell’impugnazione. 3.–La signora [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi. -3 - 4.– L’INPS si è limitato a depositare procura in calce al ricorso notificato, senza svolgere sostanziale attività difensiva. 5.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in conformitàall’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte in vista dell’adunanza in camera di consiglio. 6.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380- bis.1., secondo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo, la ricorrente deduce « violazione del giudicato»: la sentenza d’appello avrebbe errato nel rilevare d’ufficio la carenza di giurisdizione, in mancanzad’impugnazione su tale profilo. 1.1.–La censura, che ha priorità logica, coglie nel segno. 1.2.– Per giurisprudenza costante di questa Corte, allorché il giudice di prime cure abbia pronunciato sul merito della pretesa e abbia così affermato, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intendacontestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello (Cass., S.U., 29 novembre 2017, n. 28503, e 28 gennaio 2011, n. 2067). Ove le parti abbiano prestato acquiescenzaa tale riguardo, non è consentito al giudice della successiva fase d’impugnazione rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione. In assenza di specifico gravame, l a statuizione è ormai coperta dal giudicato (Cass., sez. lav., 20 marzo 2013, n. 6966). 1.3.– Come si evince dal ricorso per cassazione e dalla stessa sentenza impugnata, ilTribunale di Sulmona, investito dell’opposizione dellaparte debitrice , l’ha respinta e ha confermato il decreto ingiuntivo opposto. -4 - La conferma del decreto ingiuntivo opposto, con il conseguente riconoscimento della fondatezza del credito azionato,implica in modo indefettibile l’affermazione della giurisdizione del giudice adìto, in quantosi configura come una statuizione che investe il bene della vita rivendicato dall’Istituto (Cass., S.U., 19 marzo 2020, n. 7454): ove il giudice dell’opposizione non fosse munito di giurisdizione, sarebbe tenuto a revocare il decreto ingiuntivo. Né la statuizione attinente alla giurisdizione è stata ritualmente censurata. Sulla sussistenza della giurisdizione si è formato, pertanto, un giudicato, idoneo a precludere il riesame di tale questione pregiudiziale. 1.4.– L a sentenza impugnata ha dichiara to d’ufficio il difetto di giurisdizione ad onta d’un siffatto giudicatoe presta dunque il fianco alle censure formulate con il primo mezzo. Ne discende che la potestas iudicandisulla domanda di ripetizione si è consolidata in capo al giudice ordinario. 2.–La sentenza d’appello, pertanto, dev’essere cassata in relazione alla censura accolta. 3.– Restano assorbite le restanti doglianze, che vertono su questioni consequenziali e denunciano ( art. 360, primo c omma, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza in relazione all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per omessa motivazione e per violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (secondo mezzo), la violazione e falsa applicazione (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) d i plurime disposizioni (terza critica) e, infine, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il difetto assoluto , la contraddittorietà, l’illogicità e l’incoerenza della motivazione (quarta censura). 4.–La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila, che, in diversa composizione,si farà carico di riesaminare la fattispecie controversa,tenendo conto dei rilievi svolti. -5 - Al giudice di rinvio è demandato, inoltre, il compito di provvedere sulla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa l’impugnata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione. Così
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