CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23770/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 16 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza diSassari ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di differimentodella pena, anche nella forma della detenzione domiciliare, per ragioni di salute proposte daXXXXXXXXXXXXXXX, detenuto nella Casa circondariale di Nuoro, in espiazione della penadetentiva scaturente dalla condanna riportata per la violazione degli artt. 73 e 80 d.P.R. 9ottobre 1990, con termine attualmente fissato al 10 aprile 2028.Il Tribunale – dopo aver richiamato nel dettaglio l’esito delle informazioni di polizia edella relazione rassegnata dalla Casa di reclusione di Alghero – ha valutato tutti gli indicatoriemersi e ha conclusivamente considerato non potersi ammettere [OSCURATO:PERSONA] all’affidamento inprova al servizio sociale, in ragione della marcata pericolosità sociale del condannato, ilquale, peraltro, aveva continuato a minimizzare il suo vissuto deviante confermando di nonavere avviato una seria revisione critica.I giudici di sorveglianza hanno affermato, poi, che anche l’istanza volta al differimentodella pena non si è correlata alle sue condizioni di salute, ma si è rivelata sorretta dal solointeresse di [OSCURATO:PERSONA] a uscire al più presto e in ogni modo dal circuito carcerario rifiutando disottoporsi all’intervento chirurgico esplorativo di cui ha necessità.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendonel’annullamento e affidando l’impugnazione a due motivi.2.1. Con il primo motivo si denunciano l’erronea applicazione dell’art. 47 legge 26 luglio1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.) e il vizio di motivazione in ordine alla disamina deirisultati dell’osservazione della personalità del detenuto.Ad avviso della difesa, la motivazione posta a sostegno dell’ordinanza lascia trasparireche i giudici di sorveglianza si sono limitati a riportare i vari elementi da valutare, senza peròanalizzarli in modo compiuto e senza contestualizzarli: in tal senso, la relazione di sintesiproveniente dall’Istituto penitenziario di Alghero è stata più volte citata, senza però tenerconto del parere favorevole espresso dagli specialisti e senza svolgere argomentateriflessioni in merito; nemmeno risulta spiegato alcunché in ordine al parere favorevolerassegnato dall’UEPE; la valorizzazione dell’unico precedente penale, per fatti risalenti al2011, e dei carichi pendenti – uno dei quali peraltro da riferirsi, non al reato di cui all’art. 73,comma 1, bensì all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, dal momento che l’accusa siera cristallizzata con riguardo alla detenzione di cannabis, come da sentenza di condanna inprimo grado allegata al ricorso – risulta contraddittoriamente enfatizzata, tenuto anche contoche nessuna condanna per i fatti di cui ai carichi pendenti è stata emessa e che anche leinformazioni relative al reperimento del domicilio ne avevano confermato l’idoneità.Si fa carico, quindi, al Tribunale di sorveglianza di avere illogicamente basato ladecisione su dati inerenti al passato del soggetto, obliterando il principio secondo cui lavalutazione e la relativa prognosi avrebbero dovuto esaminare anche e soprattutto lacondotta serbata dal condannato in tempo successivo considerando gli elementi positiviemersi anche in ordine al progressivo abbandono della rilevata tendenza a ridimensionare ledinamiche causative della devianza e, così, trascurando di ponderare i succitati pareri resi insenso favorevole a [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell’art. 47, secondo comma, Ord. pen., cheevidenzia il ruolo principale rivestito dall’osservazione della personalità.2.2. Con il secondo motivo si prospettano la violazione dell’art. 47-ter, comma 1, lett. c),Ord. pen. e la mancanza di motivazione in punto di verifica della compatibilità dellecondizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA] con l’ambiente carcerario.Il ricorrente critica la motivazione resa sull’argomento reputandola apodittica e nonconforme ai principi emersi dall’elaborazione di legittimità in forza dei quali il differimentodella pena va accordato quando sussiste l’impossibilità di praticare le cure necessarienell’ambiente carcerario, essendo onere dei giudici di sorveglianza indicare con precisione, enon in modo generico, il luogo inframurario in cui avrebbero dovuto praticarsi le cure e gliinterventi occorrenti: nel caso in esame, il provvedimento non ha specificamente indicatocome il reparto clinico del carcere di Cagliari-Uta avrebbe potuto garantire il decorso post-operatorio al condannato, a fronte di un intervento (operazione esplorativa scrotale, conescissione di cisti) particolarmente invasivo.In questa situazione, secondo la difesa, il rifiuto del detenuto è stato giustificato dafondato timore di ricevere un’assistenza inadeguata, in un contesto inidoneo a scongiurare irischi per la sua salute.Il Tribunale di sorveglianza, secondo la difesa, avendo giustificato il provvedimento dirigetto su una mera petizione di principio, ha del tutto trascurato il percorso inframurarioassolutamente positivo del detenuto e ha compresso il suo diritto alla salute, peraltro nondisponendo nemmeno l’espletamento di una perizia al fine di approfondire le condizioni perla concessione e la fruizione della misura e accertare se si correva il rischio di trasformarel’esecuzione della pena in una situazione contraria al senso di umanità e in un trattamentodegradante.Nemmeno si ritiene congruo il riferimento all’elaborazione di legittimità finalizzato adascrivere all’istante la responsabilità determinata dal rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] di sottoporsi alleterapie, dal momento che la decisione del condannato era stata motivata dal timore per leconseguenze negative che le condizioni igienico-sanitarie dello specifico ambientecarcerario indicato avrebbero potuto innescare in suo danno, in relazione alla naturadell’intervento chirurgico, incidente su un distretto organico particolarmente vulnerabile.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, facendo notare che ilricorrente non ha individuato specifici profili del provvedimento impugnato suscettibili dicensura, ma ha sollecitato la rivalutazione dei presupposti per la concessionedell'affidamento in prova, presupposti invece vagliati dal Tribunale di sorveglianza tenendoconto delle emergenze processuali e delle informazioni acquisite, con la connessaevidenziazione che, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non sipuò prescindere dalla persistente pericolosità e dalla ponderazione relativa alla condotta delcondannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati inerenti alle pene inespiazione, mentre, per ciò che concerne l’istanza di differimento della pena, è stato correttoporre a carico dell’istante il suo rifiuto di sottoporsi ai trattamenti sanitari, contegnopreclusivo del beneficio.4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria di replica con cui, richiamando eillustrando ulteriormente i motivi articolati con l’atto di impugnazione, contesta gli approdiraggiunti e gli argomenti svolti dall’Autorità requirente, sottolineando, in particolare, laspecificità delle sue censure, evidenziando che il Tribunale di sorveglianza è incorsonell’erronea applicazione del criterio di valutazione della pericolosità sociale dequotando inmodo illogico l’esito dell’osservazione della personalità, favorevole al detenuto, nonchéribadendo anche la fondatezza della critica mossa avverso il diniego del chiesto differimentodella pena per il preteso rifiuto delle cure da parte del condannato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’impugnazione è da respingere, in quanto le doglianze che la compongono – laprima, relativa al rigetto dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e, la seconda,inerente alla reiezione dell’istanza di differimento della pena, anche nella forma delladetenzione domiciliare umanitaria, per motivi di salute, pur come illustrate nella susseguentememoria – rinvengono un contrasto adeguato e persuasivo nelle argomentazioni offerte dalTribunale di sorveglianza.2. In ordine al primo motivo, integrando quanto esposto in parte narrativa, si osservache il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che XXXXXaveva iniziato a delinquere dagiovanissimo con reati predatori, commettendo poi il grave reato in materia di stupefacenti,la cui pena è in esecuzione, con una condotta tale da manifestare una personalità inclinealla trasgressione delle regole della civile convivenza e volta alla ricerca di miglioramentidelle sue condizioni essenzialmente attraverso attività illecite, così da destare grave allarmesociale.È stato, inoltre, considerato che [OSCURATO:PERSONA] risulta raggiunto da due carichi pendenti persottrazione e danneggiamento di cose sequestrate e per violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309del 1990, dando mostra di aver continuato a commettere condotte illecite, pur essendoconsapevole di essere sottoposto a procedimento penale per il precedente delitto.I giudici di sorveglianza non hanno omesso di valutare che, dall’esame della relazionedi sintesi rassegnata dalla Casa di reclusione di Alghero, è emersa la persistente, sia puresostenere che l’entità di 860 kg di sostanza stupefacente (riferimento ponderale dell’oggettodel reato la cui pena è in esecuzione) non avesse rappresentato un’ingente quantità.La carenza delle condizioni legittimanti la misura alternativa più ampia è stata ritenutaanche per l’atteggiamento serbato da [OSCURATO:PERSONA], fin dall’esordio dell’esperienza inframuraria dinatura espiativa, meno di un anno addietro, atteggiamento improntato a insofferenza asottoporsi al regime detentivo, essendosi egli dedicato, al di là della normale verifica dellecondizioni per l’ammissione alle misure alternative, a formulare ogni istanzaindiscriminatamente volta alla sua uscita dal circuito carcerario e alla ricerca di un usostrumentale degli istituti previsti dall’Ordinamento penitenziario, al contempo palesando unapressoché assente revisione critica.2.1. Stante tale situazione, il Tribunale di sorveglianza, pur avendo considerato lebuone prove date dal detenuto nel lavoro in ambiente inframurario e il suo correttocomportamento, al netto di un solo rilievo disciplinare, ha ritenuto che la misuradell’affidamento in prova, siccome connotata da ampi spazi di libertà, non sia tale dagarantire – in relazione allo stadio del percorso trattamentale di [OSCURATO:PERSONA] – il suo buon esito,non autorizzando la ragionevole e fondata prognosi favorevole rispetto al concreto rischioche il condannato riprenda a commettere condotte penalmente rilevanti in danno dellacomunità: pertanto, è risultata esclusa la funzionalità risocializzante di una così ampiamisura, non consentanea al principio di gradualità nella fruizione dei benefici penitenziari.Il discorso giustificativo espresso dal Tribunale specializzato, dunque, non ha affattoobliterato il complesso degli elementi acquisiti dagli atti istruttori, ivi inclusa la relazionerassegnata dalla Direzione di reclusione di Alghero, ma gli aspetti positivi enucleabili dallastessa sono stati considerati, n modo sufficientemente argomentato, subvalenti rispetto alleevidenze di segno negativo che pure sono state rilevate e, di conseguenza, sottoposte alladebita valutazione.Del resto, il ricorrente, per sminuire l’autonoma valutazione compiuta dal Tribunaledella portata di uno dei fatti costituitivi dei carichi pendenti, ha richiamato, producendola inallegato al ricorso, la corrispondente sentenza di condanna di primo grado, sia pure conriqualificazione del reato relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti: dato che, tuttavia,conferma – al di là della minore gravità della violazione accertata – il rilievo dei giudicispecializzati circa la persistente condotta deviante che ha contrassegnato la posizione diXXXXX.La difesa, per il resto, ha svolto deduzioni di segno puramente confutativo, soltantodeducendo – ma non provando con l’allegazione, per l’autosufficienza, del relativo atto –l’avvenuta obliterazione da parte del Tribunale di sorveglianza dell’ulteriore relazione disegno favorevole ascritta all’Ufficio per l’esecuzione penale esterna e non contrastando inmodo specifico la valenza assegnata dai giudici del merito all’inadeguato periodo diosservazione inframuraria, per le conseguenti valutazioni in punto di gradualitàtrattamentale.Né sono state offerte ragioni logico-giuridiche specifiche per contrastare il rilievodell’emersa gravità della condotta inerente al reato commesso: reato che, al di là di ogniquestione sulle cause della coltivazione delle piante di cannabis risultate fuori norma, avevariguardato l’obiettiva detenzione di sostanza stupefacente in quantità incontestabilmenteingente.In definitiva, il quadro analizzato dai giudici di sorveglianza si è rivelato sorretto daconsiderazioni adeguate a dare conto della determinazione assunta, laddove il ricorrentenon ha esposto argomenti concreti idonei a persuadere che la valutazione del Tribunale siastata incongrua o illogica, in rapporto alle ancora serie carenze che la posizione delcondannato presenta e all’argomentato impiego della discrezionalità dimostrato dai giudici disorveglianza nel ponderare i requisiti di ammissione alla misura alternativa in esame.2.2. Così decidendo, i giudici di merito non si sono discostati dall’orientamentoconsolidato in base a cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al serviziosociale, pur non potendo prescindersi dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è statairrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità delsoggetto, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dalcondannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo,presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito dellaprova e di prevenzione del pericolo di recidiva, non occorrendo la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato, bensì quella che, dai risultatidell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almenoavviato (Sez. 1, n. 14103 del 20/03/2025, Lusha, Rv. 287818 - 01; Sez. 1, n. 7873 del18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01; Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep.2020, Nicolai, Rv. 278174 - 01).In tale prospettiva, inoltre, la determinazione negativa assunta dal Tribunale disorveglianza ha fatto retto governo del principio di diritto a mente del quale, quando si vertein tema di ammissione del condannato alle misure alternative alla detenzione, il tribunale disorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto,può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimentodi altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alleprescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevantecapacità a delinquere (Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, S., Rv. 288564 - 01; Sez. 1, n.22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213 - 01; Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari,Rv. 264037 - 01).Sotto altro e convergente aspetto, con particolare riferimento al principio di gradualità,non può trascurarsi che il giudice, nell'esaminare le informazioni e le relazioni provenientidagli organi deputati all'osservazione del condannato, oltre a non essere, in alcun modo,vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, è tenuto essenzialmente a considerare le riferiteinformazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza aifini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondola gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01).2.3. La ponderazione compiuta dal Tribunale in merito alla non ancora raggiuntaadeguatezza della personalità del condannato per accedere all’affidamento in prova siprofila, definitiva, conforme ai ribaditi principi: le problematiche personologiche presentatedal detenuto, che è risultato incline a condotte devianti, non paiono essere state enfatizzatedai giudici di sorveglianza, con l’effetto che la condotta regolare dell’ancor breve iterinframurario è stata incensurabilmente ritenuta non sufficiente a legittimare, allo stato, ilproficuo accesso di [OSCURATO:PERSONA] alla misura più ampia.In tal senso, le critiche mosse dal ricorrente non sono riuscite a riescono dimostrare ivizi dedotti, ossia la violazione dell’art. 47 Ord. pen. e il corrispondente vizio di motivazione.3. Trascorrendo all’esame della questione posta con il secondo motivo, generata daldiniego espresso dai giudici di sorveglianza all’istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], in distintoprocedimento riunito al primo, per l’ottenimento – secondo la qualificazione fattanenell’ordinanza – il differimento della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare, sideve anzitutto rilevare che la critica mossa con la doglianza in esame si profila eccentrica,quanto al riferimento normativo evocato: la detenzione domiciliare umanitaria, aventefunzione surrogatoria del differimento della pena (ex artt. 146 o 147 cod. pen.) è quelladisciplinata dall’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., non quella disciplinata dall’art. 47-ter,comma 1, lett. c), Ord. pen.3.1. A parte tale considerazione preliminare, i giudici di sorveglianza hanno annessorilievo al fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato di sottoporsi all’intervento esplorativo della zonascrotale prescritto dai sanitari, adducendo di non essere adeguatamente assistito e curatonella struttura per lui individuata: affermazione risultata non dimostrata, essendogli statonotificato il provvedimento di trasferimento presso il reparto clinico della Casa circondarialedi Cagliari-Uta per la permanenza post-operatoria, opzione immotivatamente respinta daldetenuto, per il resto adeguatamente monitorato e curato in sede inframuraria.Sull’argomento, il ricorrente ha concentrato la censura nell’addurre che il rifiuto disottoporsi al trattamento sanitario – consistente in intervento chirurgico esplorativo, ritenutodai sanitari necessario e contemplante la successiva fase di degenza e convalescenzapresso il reparto clinico della suindicata Casa circondariale di Cagliari-Uta – fossegiustificato, in quanto, secondo le sue prospettazioni, il reparto di destinazione non avrebbeofferto assistenza adeguata, sotto il profilo igienico-sanitario: epperò, di tale inadeguatezzanon è emersa alcuna prova.Pertanto, in mancanza di concreti elementi idonei a supportare il timore paventato daldetenuto, resta il suo ingiustificato diniego dei trattamenti sanitari specificamente destinatialla sua persona.3.2. In questo ambito, non può trascurarsi che il rifiuto del condannato, che sia affettoda infermità fisica, di ricovero in un reparto detentivo dotato di struttura sanitaria diosservazione e monitoraggio di eventi critici costituisce una condizione ostativa alla positivavalutazione della richiesta di differimento della pena o di applicazione di una misuraalternativa alla detenzione, non potendo essere consentito al predetto di ostacolare leiniziative di cura di cui necessita, così da rimettere surrettiziamente alla sua scelta lapermanenza in un istituto detentivo (Sez. 1, n. 7369 del 16/12/2022, dep. 2023, Zappone, Rv. 284257 - 01).La condivisa ratio di tale indirizzo si fonda sul rilievo che i trattamenti sanitari neiconfronti del detenuto sono – certo – incoercibili ma, se essi sono potenzialmente risolutivi dicondizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimentodella pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione integra unacondizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta (Sez. 1, n.5447 del 15/11/2019, dep. 2020, Bellanca, Rv. 278472 - 01; Sez. 1, n. 46730 del18/10/2011, Salvan, Rv. 251414 - 01).Questa constatazione preclude la delibazione della doglianza in senso favorevole alricorrente, posto che il provvedimento risulta osservante del principio diritto secondo cui, intema di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute, il tribunale disorveglianza che rigetti l'istanza, ritenendo possibile praticare utilmente le cure necessarie inambiente sanitario adeguato, deve indicare con precisione la struttura in cui la pena puòessere espiata, monitorando la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri che l'autoritàsanitaria preposta indichi come necessari (Sez. 1, n. 28631 del 23/04/2024, L., Rv. 286742 -01).3.3. È, per il resto, da aggiungere che, essendo risultata chiara la situazione clinicainerente alla persona di [OSCURATO:PERSONA] ed essendo stato, con essa, compiutamente inquadrato lostato di salute del detenuto, adeguatamente controllabile mediante l’effettuazionedell’intervento chirurgico suindicato, i giudici di sorveglianza, in carenza di documentatecritiche di natura tecnica, in specie medico-legale, alla corrispondente prescrizione deisanitari dell’Amministrazione penitenziaria, hanno correttamente escluso la necessità didisporre perizia al fine di ulteriormente indagare sulle sue condizioni.Si condivide, dunque, il concetto, ripetutamente enunciato (Sez. 1, n. 9432 del17/01/2024, C. Rv. 285917 - 01; Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Dimarco, Rv. 276948 - 01)secondo il quale il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestantil'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga dinon accogliere l’istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliareper motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medicinecessari e, all'occorrenza, nominando un perito.Nel caso di specie, però, in carenza di dati concreti tali da contrastare le indicazionisanitarie univoche provenienti dall’Amministrazione penitenziaria, non sussisteva materia diconfronto medico-legale da approfondire, se del caso con la disposizione di perizia.La sollecitata perizia, in questo contesto, si sarebbe risolta, quindi, in un’attività nonnecessaria e meramente esplorativa.Anche questo motivo non merita di essere accolto.4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato nel suo complesso.Al rigetto dell’impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.5. Secondo quanto stabilisce l’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, deve disporsi (inconsiderazione della tematica oggetto di scrutinio, contenente riferimenti alle condizioni disalute del detenuto) che in caso di diffusione del presente provvedimento dovrannoomettersi le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.