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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 20922/2026

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CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché ilreato è estinto per remissione della querela, con revoca delle statuizioni civili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenzadel Tribunale di Avellino, emessa il 26 febbraio 2024, che aveva condannato il ricorrente allapena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione alreato di appropriazione indebita.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, in primo luogo,l’emissione di sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per remissionedella querela.In subordine, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancatadeclaratoria di prescrizione ed in ordine al giudizio di responsabilità.[OSCURATO:PERSONA]’ preliminare ed assorbente rilevare che è pervenuta la remissione della querela daparte della persona offesa del reato, corredata dall’accettazione dell’imputato.Il delitto per cui si procede è perseguibile a querela, sicché la remissione ne determinal’estinzione cui consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, la revocadelle statuizioni civili e la condanna del querelato al pagamento delle spese delprocedimento, nulla disponendosi in senso contrario nell’atto di remissione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione diquerela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Revoca le statuizionicivili.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché ilreato è estinto per remissione della querela, con revoca delle statuizioni civili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenzadel Tribunale di Avellino, emessa il 26 febbraio 2024, che aveva condannato il ricorrente allapena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione alreato di appropriazione indebita.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, in primo luogo,l’emissione di sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per remissionedella querela.In subordine, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancatadeclaratoria di prescrizione ed in ordine al giudizio di responsabilità.[OSCURATO:PERSONA]’ preliminare ed assorbente rilevare che è pervenuta la remissione della querela daparte della persona offesa del reato, corredata dall’accettazione dell’imputato.Il delitto per cui si procede è perseguibile a querela, sicché la remissione ne determinal’estinzione cui consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, la revocadelle statuizioni civili e la condanna del querelato al pagamento delle spese delprocedimento, nulla disponendosi in senso contrario nell’atto di remissione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione diquerela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Revoca le statuizionicivili.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Sentenza Cassazione n. 20922/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris