CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24481/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catanzaro, in data 21 ottobre 2020, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Castrovillari 1'11 marzo 2019, in relazione al delitto di incendio colposo contestato come commesso in Cassano allo Ionio il 28 maggio 2014. Il ricorso consta di due motivi. Con il primo motivo, l'esponente denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione del materiale probatorio, con particolare riguardo alla presunta contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa nell'indicare il Falbo, a ss.ii., come autore del reato, rispetto a quelle rese nel contraddittorio delle parti (in cui il teste Gaviano avrebbe indicato il figlio del Falbo come autore della condotta incriminata) avendo la Corte di merito fornito una valutazione arbitraria, reputando più attendibili le sommarie informazioni in quanto rese nell'immediatezza. Con il secondo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione di attendibilità delle persone offese costituitesi parti civili. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, nonché propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. Le censure articolate dal ricorrente non tengono in alcun conto le argomentazioni poste a base della decisione impugnata, fondate su un accurato scrutinio delle acquisizioni probatorie a carico del ricorrente, costituite non solo dalle dichiarazioni rese dal Gaviano (la cui contraddittorietà è stata reputata più apparente che reale), ma anche da quelle della moglie [OSCURATO:PERSONA], confermative del ruolo del ricorrente nella vicenda. Le prove così scrutinate hanno conclamato, secondo la Corte di merito, la sicura riferibilità causale al [OSCURATO:PERSONA] dell'accensione dei fuochi per eliminare le sterpaglie. L'esposizione del motivo in esame si pone in contrasto con l'indirizzo pacificamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482). Quanto al secondo motivo, è noto che la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; ed è peraltro vero che, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070). Nella specie tuttavia la valutazione dell'affidabilità dichiarativa delle parti civili è stata adeguata, avendo la Corte di merito messo in risalto i rapporti di buon vicinato e di rispetto dimostrati dal Gaviano e dalla Ranni. Nel resto, il motivo in questione risente degli stessi limiti rilevati nel primo motivo, costituendo anch'esso una doglianza volta a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro :3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos