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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43108/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diril:to Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 70 d.

Igs. 6 settembre 2011, n.159 e del vizio di motivazione dell'ordinanza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che, nel rigettare l'istanza di riabilitazione dalla misura di prevenzione personale, si sarebbe limitata a scarne valul:azioni e non alla valutazione dell'intero quadro personologico del condannato e del suo pieno reinserimento sociale attraverso attività lavorative e non ampiamente documentate - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla suddetta Corte territoriale con l'ordinanza impugnata.

Invero, la stessa, a p. 1, evidenzia, che al segnalato svolgimento di attività lavorativa lecita non può attribuirsi una decisiva valenza positiva, attesa la genericità dell'indicazione e l'assenza di alcuna concreta allegazione sulle modalità di vita attuali; inoltre che in data 1 dicembre 2018 i Carabinieri del NORM di Taranto lo hanno denunciato per falsa attestazione sulla propria identità, sicché alla predetta genericità e all'assenza di comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole si assomma l'anzidetta denunzia, per un fatto rivelatore della scelta di non indicare le proprie generalità espressivo di non trascura bili coefficienti di pericolosità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diril:to Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 70 d. Igs. 6 settembre 2011, n.159 e del vizio di motivazione dell'ordinanza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che, nel rigettare l'istanza di riabilitazione dalla misura di prevenzione personale, si sarebbe limitata a scarne valul:azioni e non alla valutazione dell'intero quadro personologico del condannato e del suo pieno reinserimento sociale attraverso attività lavorative e non ampiamente documentate - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla suddetta Corte territoriale con l'ordinanza impugnata. Invero, la stessa, a p. 1, evidenzia, che al segnalato svolgimento di attività lavorativa lecita non può attribuirsi una decisiva valenza positiva, attesa la genericità dell'indicazione e l'assenza di alcuna concreta allegazione sulle modalità di vita attuali; inoltre che in data 1 dicembre 2018 i Carabinieri del NORM di Taranto lo hanno denunciato per falsa attestazione sulla propria identità, sicché alla predetta genericità e all'assenza di comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole si assomma l'anzidetta denunzia, per un fatto rivelatore della scelta di non indicare le proprie generalità espressivo di non trascura bili coefficienti di pericolosità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobr