CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36662/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità del reato di cui all'art. 349 cod. pen., è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove e sono riproduttive di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte di merito ribadito la sussistenza del delitto in esame sulla base di quanto accertato dai verificatori Enel, che riscontrarono un abusivo allacciamento alla rete idrica, previa rimozione dei sigilli, ed essendo la giustificazione addotta dal ricorrente (ossia l'esigenza di abbeverare le vacche), del tutto indimostrata, come ritenuto dalla Corte, per l'assenza dei requisiti dell'attualità e della inevitabilità del pericolo (cfr. p. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è inammissibile sia perché generico, sia perché manifestamente infondato, avendo la Corte di merito inflitto una pena, nella misura di quattro mesi di reclusione, che è addirittura inferiore al minimo edittale comminato per il delitto ex art. 349, comma 1, cod. pen., che è pari a sei mesi di reclusione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2