CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34054/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi 10) e 38) dell'imputazione e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 38), e ha confermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di associazione per delinquere finalizzata al compimento di una serie di reati di furto; Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti, è costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha individuato gli elementi strutturali dell'associazione di cui al capo 1) della rubrica; [OSCURATO:PERSONA] che, con riferimento alla mancata esclusione della circostanza aggravante ex art. 61, comma primo, n. 5), cod. pen., la corte di appello ha adeguatamente motivato sia in ordine alle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa, sia alla irrilevanza della presenza di un custode e di un sistema di videosorveglianza, circostanze; [OSCURATO:PERSONA] che, con riferimento all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore del furto di cui al aapo 35), il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M