CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2021
Cassazione n. 00388/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 8793/2013 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Sein- elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 43 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende 2074' unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 88/2012 della COMM.TRIB.REG., LIGURIA, depositata il 26/09/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - che la Commissione tributaria regionale della Liguria con sentenza n. 88 del 2 aprile 2012, pubblicata 26 settem- bre 2012, ha confermato la sentenza della Commissione tri- butaria provinciale di Genova, n. 14/13/2011, di acco- gliemmo del ricorso proposto dalla contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'avviso di accertamento, recante l'importo di C 210.012,00 a titolo di imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2006, oltre sanzioni pertinenti; - che l'Avvocatura generale dello Stato ha proposto ri- corso per cassazione mediante atto del 25 marzo 2013; - che la contribuente intimata ha resistito con controri- corso del 3 maggio 2013; - che con memoria del 23 maggio 2019, corredata da pertinente documentazione, la controricorrente ha dedotto di essersi avvalsa della definizione agevolata della contro- versia e di aver corrisposto la prima rata di quanto dovuto, con conseguente sospensione del processo fino al 31 dicem- bre 2020; - che con successiva memoria del 22 settembre 2020 la controricorrente ha fato istanza di trattazione del ricorso (all' esito del compimento del periodo di sospensione), al fi- ne di dichiarare la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere; - che la Corte all'udienza del 3 marzo 2021 emetteva ordi- nanza interlocutoria per acquisire informazioni in merito alla regolarità della definizione; che l'Agenzia delle Entrate ha attestato con nota del 7/07/2021 che la contribuente sta provvedendo al versa- mento delle rate ex art. 6 d.l. 119/2018 e ha chiesto la de- claratoria di estinzione del giudizio;che, il comma 1 dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito in L. 225/2016 individua il fenomeno al quale il legislatore ha assegnato rilievo riferendolo «ai carichi affidati agli agen- ti della riscossione dal 2000 al 2016» e prevedendo che «i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del de- creto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 10 agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della 2 R. G. 15978/2018 Repubblica n. 602 del 1973.»; il comma 2 indi- vidua la forma in cui il fenomeno si deve manifestare e lo fa stabilendo che «ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulisti- ca che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla da- ta di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiara- zione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale in- tende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previ- sto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; Che, i termini per la presentazione della dichiarazione ed il pagamento della prima rata sono stai differiti dal d.l. n. 148/2017;che, alla luce dell'istanza di estinzione del giudizio avanzata dall'Agenzia delle entrate, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che, nella specie, è quella di pervenire all'estinzione del processo pen- dente; che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso nell'adunanza camerale della quinta sezione civi- le della Corte di cassazione del 4.11.2021, tenuta da remoto DEPOSITATO