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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30812/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria e le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 marzo 2021 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano con cui [OSCURATO:PERSONA]Ercole è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), 2 bis e 2) sexies C.d.S., perché postosi, in ora notturna, alla guida di autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico accertato pari a g/I 1,69, accertato a mezzo di esame ematico, provocava un sinistro stradale.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo, articolato in più profili.

3. Con la doglianza lamenta la violazione del disposto degli artt. 354 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., il vizio di motivazione e l'omessa pronuncia su uno dei motivi proposti con l'appello.

Assume che i giudici del merito avrebbero dovuto assolvere l'imputato, essendo l'accertamento del tasso alcolemico, a mezzo di esame ematico, stato effettuato prima dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Invero, dagli atti del [OSCURATO:PERSONA] risulta che alle ore 7,18 'il paziente acconsente ai prelievi ematici che si eseguono', mentre è documentato che l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore è stato dato alle ore 7,20, cioè dopo l'esecuzione dell'esame del sangue.

Sottolinea che la Corte ha ritenuto che l'annotazione relativo al consenso, intervenuta alle ore 7,18 non indicasse siffatto orario come quello in cui il prelievo fu eseguito, ma solo il momento in cui l'interessato diede il consenso all'effettuazione dell'esame, andando contro il tenore letterale della certificazione del Pronto soccorso.

Trattandosi, tuttavia, di un controllo pacificamente richiesto dalla polizia giudiziaria e non rientrante in un protocollo sanitario, l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore avrebbe dovuto precedere l'esecuzione dell'esame.

Sicché l'esito deve ritenersi inutilizzabile per violazione degli artt. 354 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen..

Rileva l'inconferenza della giurisprudenza richiamata dalla Corte di appello in ordine al consenso al prelievo ematico, trattandosi di un tema distinto da quello dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.

D'altro canto, la Corte afferma di recepire la motivazione del giudice di prima cura, che aveva considerato la necessità di un consenso scritto per l'effettuazione dell'esame, ma in verità se ne discosta affermando che il consenso al prelievo non è necessario per l'esecuzione dell'esame ematico del tasso alcolemico.

Conclude sostenendo che l'assenza della motivazione in ordine all'eccezione sollevata e l'intrinseca contraddittorietà della motivazione impongono l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. L'unica questione svolta è quella della precedenza dell'effettuazione dell'esame ematico, rispetto al momento in cui l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore -per l'esecuzione di un accertamento irripetibile, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.- fu pacificamente dato alle ore

7.20. Ora, sia il primo, che il secondo giudice affermano che l'annotazione sulla cartella del Pronto soccorso della manifestazione del consenso all'esecuzione del prelievo, redatta alle ore 7.18, non può dirsi coincidente con il momento dell'effettuazione dell'esame, dovendo essa ritenersi solo la prova del momento in cui venne espressa l'autorizzazione.

3. Il motivo introdotto, per la verità, appare non sorretto da argomenti invalidanti la motivazione.

Invero, la sequenza procedimentale come descritta dai giudici di merito appare del tutto compatibile con la disciplina di cui all'art. 186 C.d.S. e degli artt. 354 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen..

Ed infatti, non si contesta che il prelievo ematico sia stato richiesto dalla Polizia giudiziaria, ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, né che la richiesta abbia preceduto l'effettuazione dell'esame, ma solo che questo abbia preceduto la formulazione dell'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia, come previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. in relazione agli atti irripetibili di cui all'art. 354 cod. proc. pen., perché dalla cartella clinica si ricava che alle ore 7,18 'il paziente acconsente ai prelievi ematici che si eseguono'.

Da ciò si pretende di ricavare che l'esame fu svolto esattamente alle ore 7,18, essendo annotato che l'avviso della facoltà difensiva fu dato alle ore 7,20.

E' chiaro, tuttavia, come ben argomentato da entrambe le sentenze di merito, che l'annotazione del consenso all'effettuazione del prelievo non può dirsi contestuale alla sua esecuzione, trattandosi di attività diverse e l'una susseguente all'altra.

Il che rende del tutto compatibile la prestazione del consenso -necessario solo per la materiale esecuzione dell'atto fisico del prelievo ematico- con la successiva formulazione dell'avviso e la consecutiva esecuzione dell'esame.

4. Sebbene la Corte territoriale si soffermi ultroneamente sull'inutilità del consenso all'effettuazione dell'esame rivolto all'accertamento alcolemico ai fini dell'utilizzabilità dell'atto, richiamando la giurisprudenza di legittimità, il nucleo della motivazione risiede nella lettura della documentazione delle attività svolte e si dimostra del tutto coerente, tanto più se integrato con gli argomenti svolti dal primo giudice, il quale si sofferma sul tempo necessario per acquisire per iscritto la formulazione del consenso informato, redatto a mano, rendendo compatibile l'orario di acquisizione dell'autorizzazione ad effettuare l'atto medico, con quello dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, stante la necessaria non coincidenza fra la redazione del modulo e l'effettuazione dell'esame.5.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria e le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 marzo 2021 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano con cui [OSCURATO:PERSONA]Ercole è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), 2 bis e 2) sexies C.d.S., perché postosi, in ora notturna, alla guida di autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico accertato pari a g/I 1,69, accertato a mezzo di esame ematico, provocava un sinistro stradale. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo, articolato in più profili. 3. Con la doglianza lamenta la violazione del disposto degli artt. 354 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., il vizio di motivazione e l'omessa pronuncia su uno dei motivi proposti con l'appello. Assume che i giudici del merito avrebbero dovuto assolvere l'imputato, essendo l'accertamento del tasso alcolemico, a mezzo di esame ematico, stato effettuato prima dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. Invero, dagli atti del [OSCURATO:PERSONA] risulta che alle ore 7,18 'il paziente acconsente ai prelievi ematici che si eseguono', mentre è documentato che l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore è stato dato alle ore 7,20, cioè dopo l'esecuzione dell'esame del sangue. Sottolinea che la Corte ha ritenuto che l'annotazione relativo al consenso, intervenuta alle ore 7,18 non indicasse siffatto orario come quello in cui il prelievo fu eseguito, ma solo il momento in cui l'interessato diede il consenso all'effettuazione dell'esame, andando contro il tenore letterale della certificazione del Pronto soccorso. Trattandosi, tuttavia, di un controllo pacificamente richiesto dalla polizia giudiziaria e non rientrante in un protocollo sanitario, l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore avrebbe dovuto precedere l'esecuzione dell'esame. Sicché l'esito deve ritenersi inutilizzabile per violazione degli artt. 354 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.. Rileva l'inconferenza della giurisprudenza richiamata dalla Corte di appello in ordine al consenso al prelievo ematico, trattandosi di un tema distinto da quello dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. D'altro canto, la Corte afferma di recepire la motivazione del giudice di prima cura, che aveva considerato la necessità di un consenso scritto per l'effettuazione dell'esame, ma in verità se ne discosta affermando che il consenso al prelievo non è necessario per l'esecuzione dell'esame ematico del tasso alcolemico. Conclude sostenendo che l'assenza della motivazione in ordine all'eccezione sollevata e l'intrinseca contraddittorietà della motivazione impongono l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. L'unica questione svolta è quella della precedenza dell'effettuazione dell'esame ematico, rispetto al momento in cui l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore -per l'esecuzione di un accertamento irripetibile, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.- fu pacificamente dato alle ore 7.20. Ora, sia il primo, che il secondo giudice affermano che l'annotazione sulla cartella del Pronto soccorso della manifestazione del consenso all'esecuzione del prelievo, redatta alle ore 7.18, non può dirsi coincidente con il momento dell'effettuazione dell'esame, dovendo essa ritenersi solo la prova del momento in cui venne espressa l'autorizzazione. 3. Il motivo introdotto, per la verità, appare non sorretto da argomenti invalidanti la motivazione. Invero, la sequenza procedimentale come descritta dai giudici di merito appare del tutto compatibile con la disciplina di cui all'art. 186 C.d.S. e degli artt. 354 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.. Ed infatti, non si contesta che il prelievo ematico sia stato richiesto dalla Polizia giudiziaria, ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, né che la richiesta abbia preceduto l'effettuazione dell'esame, ma solo che questo abbia preceduto la formulazione dell'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia, come previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. in relazione agli atti irripetibili di cui all'art. 354 cod. proc. pen., perché dalla cartella clinica si ricava che alle ore 7,18 'il paziente acconsente ai prelievi ematici che si eseguono'. Da ciò si pretende di ricavare che l'esame fu svolto esattamente alle ore 7,18, essendo annotato che l'avviso della facoltà difensiva fu dato alle ore 7,20. E' chiaro, tuttavia, come ben argomentato da entrambe le sentenze di merito, che l'annotazione del consenso all'effettuazione del prelievo non può dirsi contestuale alla sua esecuzione, trattandosi di attività diverse e l'una susseguente all'altra. Il che rende del tutto compatibile la prestazione del consenso -necessario solo per la materiale esecuzione dell'atto fisico del prelievo ematico- con la successiva formulazione dell'avviso e la consecutiva esecuzione dell'esame. 4. Sebbene la Corte territoriale si soffermi ultroneamente sull'inutilità del consenso all'effettuazione dell'esame rivolto all'accertamento alcolemico ai fini dell'utilizzabilità dell'atto, richiamando la giurisprudenza di legittimità, il nucleo della motivazione risiede nella lettura della documentazione delle attività svolte e si dimostra del tutto coerente, tanto più se integrato con gli argomenti svolti dal primo giudice, il quale si sofferma sul tempo necessario per acquisire per iscritto la formulazione del consenso informato, redatto a mano, rendendo compatibile l'orario di acquisizione dell'autorizzazione ad effettuare l'atto medico, con quello dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, stante la necessaria non coincidenza fra la redazione del modulo e l'effettuazione dell'esame.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi
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