CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 09960/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4234-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & CEMENTISTI - C.M.C. - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] di Tarsia di Belmonte, in Roma, via Guido d'Arezzo, n. 2; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via IV Novembre, n. 119/A; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5240/2016 della Corte d'appello di Roma, depositata il 7/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 'gGig 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Provincia di Roma (attualmente Città metropolitana di [OSCURATO:PERSONA]) conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] & Cementisti di Ravenna in opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto di pagare la somma di Lire 938.704.021, oltre interessi, a titolo di revisione prezzi dovuta alla Cooperativa per l'affidamento in concessione della realizzazione di un edificio scolastico in Roma. 2. Instaurato il contraddittorio tra le parti, con sentenza non definitiva n. 22634/2008, l'adito Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità parziale del patto di cui all'art. 5 del capitolato, in quanto volto a derogare al termine previsto dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 reso indisponibile dall'art. 2, primo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 37. In particolare il termine di decorrenza dei coefficienti di cui all'art. 33 I. 41/1986 veniva fissato nel 4 gennaio 1989, così facendo coincidere la data dell'aggiudicazione con quella dell'offerta formulata, essendo la prima intervenuta oltre sei mesi dopo la presentazione della seconda. 3.11 giudice di prime cure ha pertanto revocato il decreto ingiuntivo e disposto la riconvocazione del CTU per la quantificazione del compenso revisionale spettante alla Cooperativa. 4. Su istanza della Cooperativa, in data 3 dicembre 2009 il Tribunale ha emesso ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. condannando la Provincia di Roma al pagamento, in favore dell'istante, della somma pari a Euro 242.477,49 determinata all'esito del nuovo accertamento tecnico. L'Amministrazione provinciale ha rinunciato alla sentenza e, pertanto, l'ordinanza ha acquistato efficacia di decisione definitiva. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato gravame avverso la sentenza non definitiva ed avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 186 quater cod.proc. civ. e la Provincia si è costituita nel giudizio di impugnazione formulando a sua volta appello incidentale. 6. Con sentenza n. 5240/2016 deposita il 7 settembre 2016, la Corte d'appello di Roma ha rigettato tutte le impugnazioni proposte, confermando integralmente i provvedimenti impugnati. 7. Per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale, dopo aver confermato la decorrenza del calcolo di revisione dal 4 gennaio 1989, ha osservato che, ai fini della liquidazione del compenso, doveva farsi in concreto riferimento al secondo anno successivo all'aggiudicazione, in considerazione del fatto che i tempi relativi all'esecuzione dell'opera si erano protratti per disposizioni dell'autorità appaltante per una durata superiore ad un anno. Sicché, in base alla cronologia dello svolgimento dei lavori desumibile dalla relazione del collaudatore e dai documenti prodotti, il compenso revisionale doveva essere calcolato con riferimento al periodo temporale compreso tra la data dell'effettiva aggiudicazione - coincidente con la consegna dei lavori effettuata in data 15 gennaio 1992 - e la data di ultimazione dell'opera e di formazione dello stato passivo, avvenuta il 13 maggio 1992. 8. Inoltre, la Corte distrettuale ha statuito che la revisione dei prezzi non poteva ritenersi ricompresa nell'approvazione del collaudo, in quanto nel relativo certificato non era presente alcun riferimento esplicito alla revisione dei prezzi e alla somma calcolata a tale riguardo dal collaudatore. 9. Da ultimo, la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile per genericità il motivo di appello incidentale formulato dalla Provincia relativo alla qualificazione in termini di appalto in concessione del rapporto intercorso inter partes. 10. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza, con atto notificato in data 14 febbraio 2017, sulla base di tre motivi cui ha resistito con controricorso la Città metropolitana di [OSCURATO:PERSONA] (già Provincia di Roma), la quale ha altresì spiegato un motivo di ricorso incidentale condizionato. considerato che 1. Il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) censura la sentenza impugnata perché illogica e priva dei requisiti minimi per la configurabilità di una valida motivazione. 1.1. Ad avviso della ricorrente, la Corte d'appello capitolina sarebbe incorsa in una insanabile contraddizione logica, là dove ha riconosciuto che la data di aggiudicazione rilevante a fini revisionali era il 4 giugno 1989, tuttavia facendo in concreto decorrere il termine di cui all'art. 33 I. 41/1982 dalla data della consegna dei lavori, avvenuta il 15 gennaio 1992. 1.2. La ricorrente sostiene che il provvedimento di aggiudicazione sia cosa diversa dal provvedimento di consegna dei lavori, attenendo a fasi diverse del rapporto di appalto pubblico. Il primo sarebbe il provvedimento conclusivo della fase concorsuale con il quale la stazione appaltante perviene alla scelta del privato contraente. Il secondo sarebbe, invece, l'atto con cui l'amministrazione immette l'appaltatore nella detenzione dei luoghi in cui i lavori devono essere eseguiti. La Corte d'appello, a giudizio della ricorrente, avrebbe ignorato detta distinzione, giungendo ad una determinazione del compenso revisionale del tutto illogica. 1.3. La ricorrente deduce che non avrebbero dovuto essere assoggettati a revisione solo i lavori eseguiti nel periodo ricompreso tra il 4 gennaio 1989 e il 3 gennaio 1990, ovvero, a voler tener conto della data del provvedimento di aggiudicazione effettiva, tra il 2 agosto 1989 e il 10 agosto 1990. Ma, a parere della ricorrente, poiché in entrambi in periodi non erano stati eseguiti lavori di sorta essendo la consegna dei lavori avvenuta il 15 gennaio 1991, tutti i lavori avrebbero dovuto essere assoggettati a revisione perché eseguiti tutti in epoca successiva allo spirare del termine di un anno successivo all'aggiudicazione. 2. Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 33 I. 41/1986, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) deduce l'erroneità della decisione impugnata per aver fatto in concreto decorrere il termine di cui all'art. 33 I. 41/1986 dalla data della consegna dei lavori, anzi che dalla data dell'aggiudicazione. 2.1. La ricorrente evidenzia che, nel caso di specie, l'aggiudicazione è avvenuta con provvedimento del 2 agosto 1989, sebbene i suoi effetti dovrebbero essere retrodatati al 4 gennaio 1989, ossia con la data della proposizione dell'offerta, essendo intercorsi più di sei mesi tra quest'ultima e l'aggiudicazione effettiva. 2.2. La Corte d'appello sarebbe incorsa nella lamentata violazione o falsa applicazione dell'art. 33 I. 41/1986 là dove ha fatto decorrere il termine per la quantificazione del compenso revisionale non già dalla data dell'aggiudicazione, bensì da quella della consegna dei lavori, avvenuta il 15 gennaio 1991. 3. Il terzo motivo lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.. 3.1. Con la censura si lamenta che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare che la Provincia avrebbe riconosciuto il debito con riguardo all'intero compenso revisionale, là dove ha approvato il certificato di collaudo senza alcuna riserva e senza nulla disporre in merito alla revisione dei prezzi. 3.2. Tanto sarebbe stato sostenuto dalla ricorrente nel ricorso ex art.633 cod. proc. civ. e sarebbe stato confermato anche dall'Amministrazione nell'atto di citazione in opposizione al decreto. 4. Il motivo di ricorso incidentale condizionato (violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., dell'art. 2 I. 37/1937, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile l'appello incidentale spiegato dalla Provincia con riguardo alla qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti. 4.1. A sostegno della domanda, la ricorrente incidentale riporta testualmente il capo della sentenza non definitiva impugnato e la relativa censura formulata con l'atto di costituzione in appello. 4.2. Ad avviso della ricorrente incidentale, la disciplina dell'appalto differirebbe da quella dell'appalto in concessione, sicché al primo non sarebbe applicabile l'art. 2 della legge n. 37/1973. Con il ricorso incidentale, si sostiene in particolare che la deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 1 09/32 del 2 agosto 1989 non avrebbe affidato alla Cooperativa i lavori ma la sola concessione per realizzare un progetto, farlo approvare e ottenere ogni necessario benestare e permesso, salvo poi procedere all'aggiudicazione definitiva. 5. Così delineate le censure mosse alla sentenza impugnata, osserva il Collegio che i primi due motivi del ricorso principale sono infondati, mentre va accolto il motivo di ricorso incidentale, vertente, al pari dei due motivi di ricorso principale, sul termine di decorrenza della revisione dei prezzi, dovendo escludersi - esaminando il motivo di appello incidentale trascritto nel ricorso - la genericità dell'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 6.Invero, in tema di appalto pubblico, l'art. 33 della I. n. 41 del 1986, in forza del quale la revisione dei prezzi è ammessa a decorrere dal secondo anno successivo all'aggiudicazione, si riferisce all'aggiudicazione definitiva, non a quella provvisoria, sicché nessun rilievo rivestono quest'ultima ed il tempo eventualmente intercorrente tra essa e l'aggiudicazione definitiva e/o la stipulazione del contratto ai fini della predetta norma (Cass. 11577/2016). 7.Nella specie, l'aggiudicazione provvisoria è avvenuta il 2 agosto 1989, laddove l'aggiudicazione definitiva, con la consegna del cantiere, è avvenuta il 15 gennaio 1991, mentre il contratto tra le parti è stato stipulato 1'11 marzo 1991. Per cui del tutto correttamente - non vi è, peraltro, neppure il dedotto vizio motivazionale - la Corte d'appello ha fatto, pertanto, decorrere la revisione dal secondo anno successivo all'aggiudicazione effettiva (lo stesso ricorrente dice che dal 1989 al gennaio 1991 nessun lavoro è stato fatto, per cui vi è stata un'aggiudicazione provvisoria e formale), escludendo dalla revisione il primo anno dal 15 gennaio 1991 al 15 gennaio 1992. 8.E' fondato, invece, il terzo motivo di ricorso principale. 8.1.Dal certificato di collaudo trascritto si evince, infatti, che il collaudatore aveva approvato e quantificato l'importo per la revisione prezzi, e l'amministrazione aveva, poi, approvato il collaudo, senza disporre nulla di diverso in punto revisione. 8.2. Questa spettava, dunque, all'appaltatore, come ha - del resto - accertato Cass. 15811/2003, che - proprio sul presupposto dell'avvenuto riconoscimento del compenso revisionale, essendone controversa solo la data di inizio della relativa corresponsione, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario nel caso concreto. 8.3.Nello stesso senso, si è affermato che in tema di revisione dei prezzi relativi ad un appalto di opera pubblica, la controversia che abbia ad oggetto - come nella specie - l'individuazione del termine iniziale per il calcolo del compenso revisionale, una volta che, da parte dell'amministrazione, sia intervenuto il riconoscimento della spettanza del medesimo con riguardo all'intera opera, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'oggetto di detta controversia attiene al criterio di quantificazione del compenso e, pertanto, ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, essendosi esaurito il potere discrezionale dell'amministrazione con il suddetto riconoscimento, in quanto relativo all'intera opera (Cass.Sez.Un.897/1999; Cass.Sez.Un. 1558/2002). 9.In conclusione va quindi accolto il terzo motivo del ricorso principale e quello incidentale, mentre vanno rigettati i primi due motivi del ricorso principale; la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale; rigetta i primi due motivi del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello d