Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1/2007
ECLI:EU:T:2007:381
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑112/05
[OSCURATO:PERSONA] NV e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Concorrenza — Intese nel settore dei prodotti vitaminici — Cloruro di colina (vitamina B 4) — [OSCURATO:PERSONA] che accerta una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo — Imputabilità del comportamento illecito»
Massime della sentenza
1.
Ricorso di annullamento — Presupposti per la ricevibilità — Ricorso proposto da vari soggetti di un gruppo di società contro
una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che infligge loro un’ammenda in solido
(Art. 230 CE)
2.
Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società capogruppo e controllate
(Artt. 81 CE e 82 CE)
3.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo — Calcolo
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2)
1.
Nell’ambito di un unico ricorso d’annullamento esperito da diverse entità di un gruppo di società contro una decisione della
[OSCURATO:PERSONA] che infligge loro solidalmente un’ammenda, ragioni di economia procedurale giustificano la decisione di non esaminare
un’eccezione di irricevibilità sollevata nei confronti di alcune di tali entità quando tuttavia il ricorso è ricevibile nei
confronti di alcune altre entità dello stesso gruppo, con la conseguenza che il giudice è tenuto ad esaminare il ricorso in
toto e che, alla luce dei motivi dedotti nel ricorso, un eventuale annullamento non potrebbe avvantaggiare le entità oggetto
dell’eccezione di irricevibilità.
(v. punti 31‑32)
2.
[OSCURATO:PERSONA] è legittimata ad emanare nei confronti di una società capogruppo una decisione che infligge un’ammenda per
infrazione delle regole di concorrenza commessa da una delle controllate, non a causa di una relazione di istigazione tra
la controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, di un’implicazione della prima in tale illecito, ma per il fatto
che tali società costituiscono un’entità economica e pertanto un’unica impresa ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE se esse
non determinano in modo autonomo il loro comportamento sul mercato.
Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della sua controllata che si sia resa responsabile
di un comportamento illecito, esiste una presunzione semplice che tale società controllante eserciti un’influenza determinante
sul comportamento della sua controllata, e che esse costituiscano quindi un’unica impresa nel senso indicato. Incombe quindi
alla società controllante che contesta dinanzi al giudice comunitario una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che le infligge un’ammenda
per il comportamento della sua controllata confutare tale presunzione fornendo elementi di prova idonei a dimostrare l’autonomia
della sua controllata. È quindi sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che la totalità del capitale di una controllata sia detenuta
dalla controllante per concludere che quest’ultima esercita un’influenza determinante sulla sua politica commerciale. [OSCURATO:PERSONA]
potrà, in seguito, ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla
sua controllata, a meno che tale società non provi che la sua controllata non applica sostanzialmente le direttive che essa
impartisce e si comporta, pertanto, in maniera autonoma nel mercato.
Sebbene, nell’ambito dell’analisi dell’esistenza di un’entità economica unica tra diverse società che fanno parte di un gruppo,
il giudice comunitario abbia esaminato se la società controllante potesse influenzare la politica dei prezzi, le attività
di produzione e di distribuzione, gli obiettivi di vendita, gli utili lordi, le spese di vendita, il «cash flow», le giacenze
e il marketing, tuttavia non può dedursene che solo tali aspetti rientrino nella nozione della politica commerciale di una
controllata ai fini dell’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE nei confronti della società controllante. Al contrario, incombe
alla società controllante sottoporre alla valutazione del Tribunale ogni elemento relativo ai vincoli organizzativi, economici
e giuridici intercorrenti con la propria controllata e che essa considera atto a dimostrare che la controllante e la controllata
non costituiscono un’entità economica unica. Nella sua valutazione, il Tribunale deve tener conto di tutti gli elementi sottopostigli
dalle parti, il cui carattere e la cui importanza possono variare a seconda delle caratteristiche proprie di ciascun caso
di specie.
Quindi, per quanto riguarda una società che detiene il 100% nel capitale delle sue controllate e che interviene in maniera
significativa su diversi aspetti essenziali della loro strategia, riservandosi la decisione finale riguardo ad una serie di
argomenti che definiscono la loro linea d’azione nel mercato, la presunzione secondo cui la società controllante esercita
un’influenza determinante sulla politica delle sue controllate non può essere confutata dal fatto che le decisioni concernenti
il settore specifico oggetto dell’infrazione sono, in linea di principio, adottate dalle controllate né dal fatto che il gruppo
sia strutturato su due livelli con l’obiettivo di sottrarre la politica commerciale stricto sensu al controllo della capogruppo.
Infatti, ai fini dell’imputazione del comportamento illecito di una controllata alla sua società controllante non occorre
la prova che la società controllante influenzi la politica della propria controllata nel settore specifico oggetto dell’infrazione.
Per contro, i vincoli organizzativi, economici e giuridici esistenti tra la società controllante e la sua controllata possono
provare l’esistenza di un’influenza della prima sulla strategia della seconda e, pertanto, giustificare la loro considerazione
come un’unica entità economica, senza che occorra accertare se la controllante abbia influenzato il comportamento anticoncorrenziale
di cui trattasi.
(v. punti 58, 60, 62, 64‑65, 82‑83, 85)
3.
La circostanza secondo cui più società sono solidalmente responsabili per il pagamento di un’ammenda per il motivo che costituiscono
un’impresa ai sensi dell’art. 81 CE non implica, quanto all’applicazione del limite previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento
n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, che l’obbligazione
di ciascuna di esse si limiti al 10% del fatturato da essa realizzato durante l’ultimo esercizio sociale. Infatti, il limite
del 10%, ai sensi di tale disposizione, dev’essere calcolato sulla base del fatturato complessivo di tutte le società che
costituiscono l’entità economica unica che agisce in qualità di impresa ai sensi dell’art. 81 CE, poiché solo il fatturato
complessivo delle società che la compongono può costituire un’indicazione delle dimensioni e del potere economico dell’impresa
di cui trattasi.
(v. punti 90‑91)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
12 dicembre 2007 (
*
)
«Concorrenza – Intese nel settore dei prodotti vitaminici – Cloruro di colina (vitamina B 4) – [OSCURATO:PERSONA] che accerta una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo – Imputabilità del comportamento illecito»
Nella causa T‑112/05,
[OSCURATO:PERSONA] NV,
con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA] BV
, con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] BV,
con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:SOCIETA] BV,
con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] BV,
con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentate inizialmente dagli avv.ti C. Swaak e J. de Gou, successivamente dagli avv.ti Swaak,
M. van der Woude e M. Mollica,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. A. Whelan e F. Amato, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 dicembre 2004, 2005/566/CE, relativa ad
un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E‑2/37.533 – Cloruro di colina)
(sintesi in GU 2005, L 190, pag. 22),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione),
composto dal sig. A.W.H. [OSCURATO:PERSONA], facente funzione di presidente, e dai sigg. N.J. [OSCURATO:PERSONA] e S. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 febbraio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] di causa e decisione impugnata
1
Con decisione 9 dicembre 2004, 2005/566/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo
SEE (Caso COMP/E-2/37.533 – Cloruro di colina) (sintesi in GU 2005, L 190, pag. 22; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA]
accertava che diverse imprese avevano violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo
(SEE) avendo partecipato ad una serie di accordi e di pratiche concordate concernenti la fissazione dei prezzi, la ripartizione
dei mercati e azioni concertate contro i concorrenti nel settore del cloruro di colina nel SEE (art. 1 della [OSCURATO:PERSONA]).
2
Con riferimento al prodotto di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che il cloruro di colina fa parte del gruppo di vitamine
idrosolubili del complesso B (vitamina B 4). Esso viene usato principalmente nell’industria alimentare per animali (volatili
e suini) come additivo alimentare. Esso viene venduto in soluzione acquosa al 70% oppure polverizzato su un supporto di cereali
disidratati o di silice con un tasso compreso tra il 50 e il 60%. La parte di cloruro di colina non utilizzata come additivo
alimentare per animali viene raffinata per ottenere un prodotto di maggiore purezza (qualità farmaceutica). A parte i produttori,
il mercato del cloruro di colina riguarda, da un lato, i trasformatori, i quali acquistano il prodotto dai produttori in forma
liquida e lo trasformano, per conto del produttore oppure per proprio conto, in cloruro di colina su supporto e, dall’altro,
i distributori.
3
Risulta dal punto 3 della [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un’indagine sul settore del cloruro di colina a livello
mondiale, dopo aver ricevuto, nell’aprile 1999, una richiesta di applicazione di misure di clemenza da parte del produttore
americano [OSCURATO:PERSONA]. L’indagine ha riguardato il periodo compreso tra il 1992 e la fine del 1998. Al punto 45 della [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il produttore canadese [OSCURATO:PERSONA] aveva già preso contatto con essa il 25 novembre e il 3 e il 16
dicembre 1998 in merito all’intesa in questione, ma che non aveva avviato alcuna indagine a quell’epoca.
4
Per ciò che riguarda il SEE, l’intesa in questione è stata attuata, ai termini del punto 64 della [OSCURATO:PERSONA], a due livelli
differenti, ma strettamente connessi: a livello mondiale e a livello europeo. A livello mondiale i produttori [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (Canada), [OSCURATO:PERSONA] (Canada), DuCoa ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (Germania), [OSCURATO:PERSONA] (Belgio) e le
ricorrenti, cinque società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), hanno partecipato direttamente o indirettamente ad attività
anticoncorrenziali tra il giugno 1992 e l’aprile 1994. Tali attività avevano, in sostanza, per oggetto l’aumento dei prezzi
su scala mondiale, segnatamente nel SEE, e il controllo dei trasformatori, segnatamente nel SEE, al fine di garantire che
questi ultimi non ostacolassero gli aumenti concordati e di ripartire i mercati mondiali mediante il ritiro dei produttori
nordamericani dal mercato europeo in cambio del ritiro dei produttori europei dal mercato nordamericano. [OSCURATO:PERSONA] ha
individuato nove riunioni dell’intesa su scala mondiale tra il giugno 1992 (a Città del Messico, Messico) e l’aprile 1994
(a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). La riunione più importante sarebbe stata quella tenutasi a Ludwigshafen (Germania) nel novembre
1992.
5
Solo i produttori europei (la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e le ricorrenti) avrebbero partecipato alle riunioni di attuazione dell’intesa
a livello europeo, durata dal marzo 1994 all’ottobre 1998. [OSCURATO:PERSONA] ha individuato quindici riunioni ivi attinenti,
dal marzo 1994 (a Schoten, in Belgio) all’ottobre 1998 (a Bruxelles, in Belgio o Aquisgrana, in Germania). Secondo il punto
65 della [OSCURATO:PERSONA], tali riunioni sono servite al proseguimento dell’accordo concluso a livello mondiale. Esse avrebbero avuto
come obiettivo l’aumento regolare dei prezzi in tutto il SEE unitamente ad una ripartizione dei mercati e ad un’attribuzione
dei clienti individuali, nonché il controllo dei trasformatori in Europa al fine di salvaguardare un elevato livello dei prezzi.
6
Secondo le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA], gli accordi mondiali e gli accordi europei si collocavono tutti, per ciò che riguarda
il SEE, nell’ambito di un progetto complessivo che aveva definito le linee di azione dei membri dell’intesa e limitato la
loro condotta commerciale individuale al fine di perseguire un unico obiettivo economico anticoncorrenziale, ossia falsare
le condizioni normali di concorrenza nel SEE. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], occorre, pertanto, considerare gli accordi conclusi
a livello mondiale ed europeo come un’unica infrazione complessa e continuata concernente il SEE, cui i produttori nordamericani
hanno partecipato per un certo tempo, mentre i produttori europei vi hanno partecipato durante tutto il periodo in questione.
7
Per quanto riguarda l’individuazione dei destinatari della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, al punto 166 di questa,
che le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la DuCoa e la UCB dovevano essere considerate responsabili dell’infrazione.
Per contro, la Ertisa, società spagnola detentrice del 50% del mercato spagnolo, non è stata destinataria della [OSCURATO:PERSONA],
in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, al punto 178, che le prove fossero complessivamente insufficienti per considerarla responsabile
dei fatti asseriti.
8
All’art. 3 della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato alle imprese destinatarie di porre immediatamente termine alle infrazioni
di cui all’art. 1 della [OSCURATO:PERSONA], laddove non vi avessero ancora proceduto, e di astenersi, da tale momento, dai constatati
atti o comportamenti illeciti nonché da ogni misura avente oggetto o effetto identico o equivalente.
9
Quanto all’imposizione delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che i produttori nordamericani ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e
DuCoa) avessero posto fine alla loro partecipazione all’infrazione non oltre il 20 aprile 1994, a seguito della riunione di
[OSCURATO:PERSONA] (v. punto 4 supra). Secondo il punto 165 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di prove che dimostrassero
l’esistenza di altre riunioni o altri contatti cui avrebbero partecipato i produttori nordamericani e mediante i quali essi
avrebbero fissato i prezzi per il SEE o avrebbero confermato il loro impegno iniziale di non esportare verso l’Europa. Posto
che il primo atto della [OSCURATO:PERSONA] riguardo a tale infrazione è datato 26 maggio 1999, ossia oltre cinque anni dopo la fine
della partecipazione dei produttori nordamericani, la [OSCURATO:PERSONA] non ha inflitto alcuna ammenda a tali produttori, conformemente
all’art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni
e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della [OSCURATO:PERSONA] economica europea (GU L 319, pag. 1),
e all’art. 25 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza
di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
10
Per contro, essendo la partecipazione dei produttori europei durata fino al 30 settembre 1998, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto
loro ammende per un importo totale di EUR 66,34 milioni.
11
Per ciò che riguarda, più precisamente, il gruppo [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di indirizzare la [OSCURATO:PERSONA] solidalmente
alla [OSCURATO:PERSONA] NV, alla [OSCURATO:PERSONA] BV, alla [OSCURATO:SOCIETA] BV, alla [OSCURATO:PERSONA]
BV e alla [OSCURATO:PERSONA] BV. Le tre ultime società, ovvero i loro predecessori, avrebbero partecipato direttamente all’infrazione.
[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata creata come controllata della [OSCURATO:SOCIETA] nel giugno 1999, quando
quest’ultima era divenuta una holding. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] fosse
succeduta giuridicamente nella maggior parte delle attività nel settore del cloruro di colina precedentemente esercitate dalla
sua società controllante e che, conseguentemente, dovesse anch’essa essere destinataria della [OSCURATO:PERSONA].
12
Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], essa costituirebbe un’unica entità economica insieme alle altre persone giuridiche del
gruppo [OSCURATO:PERSONA] destinatarie della [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe l’entità economica unica che avrebbe assunto la responsabilità della
produzione del cloruro di colina nel SEE e avrebbe partecipato all’intesa. Potrebbe essere diversamente solo se le società
controllate operative della [OSCURATO:PERSONA] fossero state in grado di condurre una politica commerciale autonoma durante il periodo
interessato e l’avessero effettivamente condotta. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA], lungi dall’essere una semplice struttura di investimento,
svolgerebbe la funzione di una centrale generale per il gruppo [OSCURATO:PERSONA] che coordinerebbe le principali attività relative
alla strategia generale del gruppo, alle finanze, alle questioni giuridiche e alle risorse umane. Grazie a tali funzioni,
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettivamente esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale delle sue controllate,
delle quali deterrebbe, direttamente o indirettamente, il 100% delle partecipazioni. [OSCURATO:PERSONA] ha dunque ritenuto che
sussistesse una mancanza di autonomia commerciale delle controllate della [OSCURATO:PERSONA], il che l’ha indotta ad adottare la [OSCURATO:PERSONA]
nei suoi confronti, nonostante il fatto che essa non avesse partecipato individualmente all’intesa (punto 172 della [OSCURATO:PERSONA]).
13
L’assenza di autonomia commerciale delle società operative o delle unità commerciali del gruppo [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe anche
provata dai documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo e intitolati «Programmi di direzione».
Da tali documenti risulterebbe che gli obiettivi del gruppo nonché le linee direttrici relative alle strategie delle unità
commerciali sarebbero determinate dal consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]. Tali strategie potrebbero essere approvate
solo se in linea con il piano strategico del gruppo. Per di più, anche la configurazione del portafoglio nell’ambito del piano
strategico verrebbe decisa dal consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], mentre il piano operativo di ciascuna unità
commerciale dovrebbe essere conforme alle linee direttrici e agli obiettivi del gruppo come definiti da tale consiglio di
amministrazione. Infine, gli investimenti di importo superiore a EUR 2,5 milioni, necessiterebbero, in funzione del loro impatto
finanziario, di un’approvazione del «[OSCURATO:PERSONA]», del «[OSCURATO:PERSONA] of Management» o del «[OSCURATO:PERSONA]» della [OSCURATO:PERSONA]. Il consiglio di amministrazione deciderebbe anche in merito alla distribuzione dei profitti e dei dividendi, nonché
in merito alle nomine, alle retribuzioni e ai licenziamenti (punto 173 della [OSCURATO:PERSONA]).
14
[OSCURATO:PERSONA] SpA, destinataria della comunicazione degli addebiti a causa dei sospetti quanto alla sua partecipazione
ad attività illecite concernenti il mercato spagnolo del cloruro di colina, non è stata destinataria della [OSCURATO:PERSONA] poiché
la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto le prove raccolte come insufficienti per provare la sua responsabilità (punto 176 della [OSCURATO:PERSONA]).
15
L’importo delle ammende è stato fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dei suoi Orientamenti per il calcolo delle ammende
inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA
(GU 1998, C 9, pag. 3), nonché della sua comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa
tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4).
16
Al fine di determinare l’importo di partenza delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver proceduto ad un trattamento
differenziato delle società implicate al fine di tener conto delle differenze nella loro capacità economica effettiva di nuocere
gravemente alla concorrenza. Quindi, tenuto conto del fatto che l’infrazione ha avuto inizio a livello mondiale, con la partecipazione
di società nordamericane che hanno, segnatamente, accettato di ritirarsi dal mercato europeo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che
occorresse riferirsi alle quote di mercato mondiale delle imprese partecipanti all’infrazione al fine di determinare la loro
rispettiva importanza (punti 200 e 201 della [OSCURATO:PERSONA]).
17
Quindi, sulla base del quote di mercato a livello mondiale detenute nel 1997, la [OSCURATO:PERSONA] ha classificato le ricorrenti
nella terza categoria con una quota di mercato del 12%. Al fine di assicurare un sufficiente effetto dissuasivo, la [OSCURATO:PERSONA],
con riferimento al fatturato realizzato della [OSCURATO:PERSONA] nel 2003 (EUR 13 miliardi), ha moltiplicato l’importo di partenza
per un fattore pari a 1,5.
18
Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’importo di partenza del 10% per ogni anno completo di infrazione e del 5% per
ogni periodo supplementare di sei mesi o più, ma inferiore ad un anno. Essendo l’infrazione durata almeno cinque anni e undici
mesi (dal 13 ottobre 1992 al 30 settembre 1998), la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’importo di partenza del 55%. Pertanto, l’importo
di base dell’ammenda inflitta solidalmente alle ricorrenti è stato fissato in EUR 29,99 milioni.
19
Quanto all’applicazione della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese
nei confronti delle ricorrenti, in data 8 gennaio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato l’importanza della comunicazione volontaria,
concernente cinque riunioni a livello europeo. È in tal modo che, come si legge nel punto 233 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]
ha potuto raccogliere la prova dell’intesa e della durata dell’infrazione a livello europeo. Inoltre, le ricorrenti non hanno
contestato l’effettività dei fatti accertati dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ritenuto che le ricorrenti potessero
beneficiare di una riduzione del 30% dell’importo dell’ammenda che sarebbe stata loro altrimenti inflitta (punti 233-236 della
[OSCURATO:PERSONA]).
20
Al termine di tale procedimento, l’ammenda inflitta alle ricorrenti è stata stabilita in EUR 20,99 milioni.
Procedimento e conclusioni delle parti
21
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 marzo 2005 le ricorrenti hanno proposto il presente
ricorso.
22
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 febbraio 2005 (registrato con il numero di ruolo
T‑111/05) e il 1° marzo 2005 (registrato con il numero di ruolo T‑101/05), la UCB e la [OSCURATO:PERSONA], anch’esse destinatarie della
[OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso contro la decisione medesima.
23
Con ordinanza 7 settembre 2006, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha deciso, sentite le parti, di riunire
le cause T‑101/05, causa T‑111/05 nonché la presente causa ai fini della fase orale e della sentenza, conformemente all’art. 50
del regolamento di procedura del Tribunale.
24
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione
del procedimento, ha posto un quesito per iscritto alle parti.
25
Sentite all’udienza le parti su tale punto, il Tribunale ha deciso, con la propria sentenza pronunciata nelle cause T‑101/05
e T‑111/05, di separare la causa T‑112/05 dalle cause T‑101/05 e T‑111/05 ai fini della sentenza, conformemente all’art. 50
del regolamento di procedura.
26
Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
– annullare la [OSCURATO:PERSONA];
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
27
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato per quanto concerne la [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA];
– respingere il ricorso per il resto;
– condannare le ricorrenti alle spese.
Diritto
28
Le ricorrenti deducono tre motivi, relativi, il primo, all’imputazione erronea alla [OSCURATO:PERSONA] di una responsabilità in solido,
il secondo, alla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 nella parte in cui l’importo dell’ammenda oltrepassa
il 10% del fatturato della [OSCURATO:PERSONA] realizzato nel 2003 e, il terzo, ad una violazione dell’obbligo
di motivazione riguardo all’imputazione della responsabilità in solido alla [OSCURATO:PERSONA].
1.
Sulla ricevibilità del ricorso riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] delle parti
29
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il ricorso, che deve essere considerato come cinque ricorsi individuali, non contiene motivi che possano
giustificare l’annullamento della [OSCURATO:PERSONA] o la riduzione dell’importo dell’ammenda nei confronti della [OSCURATO:PERSONA],
della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. Esso non sarebbe, pertanto, conforme all’art. 21 dello
Statuto della Corte di giustizia né all’art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale per ciò che riguarda le dette tre
ricorrenti. In ogni caso, il ricorso dovrebbe essere respinto, con riferimento a tali ricorrenti, in quanto manifestamente
del tutto infondato in diritto.
30
Le ricorrenti sostengono che il ricorso è ricevibile con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:SOCIETA]. Esse sottolineano che il ricorso soddisfa le condizioni di cui all’art. 21 dello
Statuto della Corte e dell’art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale e sostengono che la possibilità di un annullamento
della [OSCURATO:PERSONA] giustifichi un interesse ad agire.
Giudizio del Tribunale
31
Occorre rilevare, anzitutto, che trattandosi di un unico ricorso che è ricevibile per la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], non occorre esaminare l’eccezione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso e per analogia, sentenza della
Corte 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1125, punti 30 e 31).
32
A tale riguardo, l’argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] all’udienza secondo cui la valutazione di cui al punto precedente si
applicherebbe solo nel caso in cui l’annullamento pronunciato favorisse tutti, indipendentemente dal fatto che l’interessato
abbia proposto ricorso, non è sufficiente per rendere necessario l’esame della detta eccezione. Infatti, se è pur vero che
l’annullamento di una decisione che impone sanzioni a diverse entità ai sensi dell’art. 81 CE non deve avvantaggiare quelle
entità che non hanno proposto ricorso (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 settembre 1999, causa C‑310/97 P, [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän
[OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5363, punto 63) o il cui ricorso è irricevibile, ciò non toglie che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia
spiegato in quale modo un eventuale annullamento della [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei motivi descritti al precedente punto 30 potrebbe
avvantaggiare la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. È peraltro la [OSCURATO:PERSONA]
stessa a sostenere, nella controreplica, che, considerati i motivi sollevati nel ricorso, un annullamento eventuale potrebbe
riguardare solo la responsabilità della società capogruppo o l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA].
Inoltre, anche ammesso che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA] non fosse ricevibile, il Tribunale dovrebbe nondimeno esaminare il ricorso in toto. Alla luce di tali considerazioni,
ragioni di economia procedurale giustificano la decisione di non esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA].
2.
Nel merito
Sul primo motivo, relativo all’erronea imputazione di una responsabilità in solido alla [OSCURATO:PERSONA] delle parti
33
Le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore di diritto infliggendo l’ammenda solidalmente alla [OSCURATO:PERSONA], società capogruppo detentrice, direttamente o indirettamente, del 100% del capitale delle sue società controllate.
Esse descrivono la struttura organizzativa e la struttura giuridica del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nei termini seguenti. La struttura
organizzativa sarebbe composta di una centrale generale ([OSCURATO:PERSONA] NV), di unità commerciali e di sub-unità commerciali.
Le attività del gruppo sarebbero, infatti, organizzate in modo tale che un’unità o sub-unità commerciale intraprenda un’attività
esercitata da diverse controllate della [OSCURATO:PERSONA]; ad esempio, la sub‑unità delle metilamine e del cloruro di colina comprende
attività esercitate da diverse controllate della [OSCURATO:PERSONA]. La struttura giuridica includerebbe la [OSCURATO:PERSONA] come società
capogruppo, nonché più di 1 000 entità giuridiche controllate, direttamente o indirettamente, al 100% da tale società. Queste
entità giuridiche dovrebbero essere considerate come titolari di portafogli che esercitano attività commerciali gestite dalle
unità e dalle sub-unità commerciali. Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la
[OSCURATO:PERSONA] sarebbero le proprietarie, specificamente, dell’attività esercitata dalla sub-unità commerciale
delle metilamine e del cloruro di colina. Ne risulterebbe che le strutture organizzative e giuridiche del gruppo [OSCURATO:PERSONA]
sarebbero parallele.
34
Dal punto di vista organizzativo, tale gruppo comprenderebbe quindi due livelli: una centrale generale responsabile per le
questioni strategiche (investimenti principali, finanze, questioni giuridiche, risorse umane) e 20 unità commerciali a livello
direttamente inferiore. Ciascuna unità disporrebbe di un direttore generale, di un gruppo direttivo, di servizi generali nonché
di responsabili per tutta la gestione operativa. Atteso che la direzione dell’unità commerciale rispetterebbe gli obiettivi
finanziari strategici fissati e approvati dalla [OSCURATO:PERSONA], tale direzione sarebbe completamente autonoma e vincolata solamente
dai «business principles» (i valori essenziali del mondo del commercio, quali lo spirito d’impresa, l’integrità personale,
la responsabilità sociale, ecc.) e dalle «corporate directives» (le direttive dell’impresa in materia di questioni giuridiche
e fiscali, di risorse umane, di salute, di sicurezza e di ambiente, ecc.) applicabili a tutto il gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Ciascuna
unità sarebbe divisa in sub-unità dotate di organi direttivi. Nella fattispecie, le attività commerciali nell’ambito del cloruro
di colina sarebbero state esercitate dalla [OSCURATO:SOCIETA], dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA].
35
Sarebbero le unità e le sub-unità commerciali competenti per il settore interessato che determinerebbero, in modo autonomo
rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], la politica, le strategie e le operazioni commerciali. Tuttavia, ciò non significherebbe che tali
unità o sub-unità dispongano dello stesso potere decisionale quanto alle controllate. Sarebbe, infatti, impossibile considerare
che ciascuna unità e sub-unità commerciale determini la politica commerciale delle singole controllate.
36
Secondo l’analisi della giurisprudenza effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], l’influenza determinante che una società controllante
deve esercitare per vedersi imputare la responsabilità delle azioni della propria controllata deve riguardare la politica
commerciale stricto sensu di quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe quindi provare, in primo luogo, la possibilità che la società
controllante eserciti un potere di direzione tale da privare la propria controllata di qualunque autonomia nella sua linea
d’azione commerciale e, in secondo luogo, il fatto di aver esercitato tale potere.
37
Tuttavia, le ricorrenti sostengono che risulta dalla giurisprudenza che si può presumere che una società controllata al 100%
abbia applicato le istruzioni impartitele dalla società controllante. Alla luce di tali considerazioni, affinché la [OSCURATO:PERSONA]
sia tenuta, in una siffatta ipotesi, a ritenere responsabile solo la controllata, occorrerebbe che quest’ultima determinasse
la sua politica commerciale in gran parte da sola. Qualora quest’ultima circostanza risultasse provata, spetterebbe nuovamente
alla [OSCURATO:PERSONA] provare che la società controllante abbia effettivamente esercitato un’influenza determinante in un caso
concreto. Ne risulterebbe che un’organizzazione unitaria, come quella del gruppo [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe sufficiente, di per
sé, a rendere superflua la prova dell’implicazione effettiva della società controllante. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che
la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della sua prassi decisionale, e i giudici comunitari utilizzano sempre elementi di fatto al fine
di corroborare la presunzione in questione.
38
Le controllate della [OSCURATO:PERSONA] determinerebbero la loro politica commerciale in gran parte da sole, possedendo ciascuna il
proprio organo decisionale. Non esercitando la [OSCURATO:PERSONA] alcuna attività commerciale e non producendo né distribuendo alcun
prodotto, essa non disporrebbe di un potere di direzione nei loro confronti al punto di privarle di qualsiasi autonomia reale
nella determinazione della loro linea d’azione sul mercato. [OSCURATO:PERSONA] definirebbe semplicemente la strategia macroeconomica
generale del gruppo, senza rivendicare un ruolo quanto alle decisioni puramente commerciali. Le decisioni sui prezzi di vendita
e i loro aumenti verrebbero adottate, in linea di principio, in seno a ciascuna controllata dai direttori del marketing dei
prodotti in questione. [OSCURATO:PERSONA] si occuperebbe quindi unicamente delle principali questioni strategiche (finanze, questioni
giuridiche, regole e politiche in materia di salute, sicurezza, ambiente, ecc.), il che escluderebbe le questioni di politica
commerciale. Quindi, la responsabilità relativa a questioni di politica commerciale sarebbe di competenza delle unità e delle
sub-unità commerciali, di cui farebbero parte tutte le controllate operative del gruppo.
39
La rivista internazionale interna pubblicata dalla [OSCURATO:PERSONA] metterebbe in evidenza una struttura particolarmente dettagliata
in seno alle controllate. Orbene, tale struttura sarebbe inutile se la politica commerciale fosse decisa dal consiglio di
amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, nessuna società controllante detentrice della totalità del capitale della propria
controllata la lascerebbe operare senza alcun controllo. Quindi, la [OSCURATO:PERSONA] determinerebbe le politiche e le regole in
materia di sanità, di sicurezza, di ambiente, di identità sociale di contratti collettivi che le controllate sarebbero tenute
a seguire. Orbene, tale genere di controllo non potrebbe essere assimilato a un controllo della politica commerciale stricto
sensu delle controllate.
40
Inoltre, ciascuna delle controllate implicate nel presente procedimento disporrebbe del proprio consiglio d’amministrazione,
essendo la politica commerciale (fissazione dei prezzi, distribuzione) decisa a livello delle unità e delle sub-unità commerciali
responsabili dei prodotti in questione. I fatturati realizzati nel settore del cloruro di colina figurerebbero nei conti della
[OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:SOCIETA].
41
Il direttore del marketing per il cloruro di colina, come lo testimonierebbe la descrizione della sua posizione, avrebbe il
compito principale di determinare il progetto del piano di vendita per ciò che riguarda le quantità, i prezzi, la gamma dei
prodotti e la strategia di marketing. L’assenza di prove documentali atte ad avvalorare il complesso delle affermazioni in
punto di fatto non potrebbe sminuire il valore degli elementi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA], considerato il fatto, segnatamente,
che essa avrebbe prodotto numerose prove nel corso del procedimento amministrativo.
42
Essendo stata invertita la presunzione de qua sulla base delle suesposte considerazioni, le ricorrenti ritengono che la tesi
della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata corretta se la [OSCURATO:PERSONA] avesse impartito istruzioni per ciò che riguarda la fissazione dei
prezzi e la ripartizione del mercato del cloruro di colina. Orbene, una società controllante di oltre 1 000 entità giuridiche
non potrebbe materialmente impartire istruzioni, neanche ad una sola delle sue controllate, in materia di politiche di prezzo
o di comportamento commerciale. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe provato che la [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dell’infrazione, né
che vi fosse direttamente implicata, né che essa avesse dato istruzione alle sue controllate di commetterla. Gli elementi
su cui si fonda la [OSCURATO:PERSONA] per imputare la responsabilità dell’infrazione solidalmente alla [OSCURATO:PERSONA] non riguarderebbero
la politica commerciale stricto sensu delle controllate. Dato che le ricorrenti avrebbero dimostrato che la sub-unità delle
metilamine e del cloruro di colina beneficiava quanto meno di un’ampia autonomia commerciale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto
provare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale delle altre ricorrenti o sulla
sub-unità commerciale delle metilamine e del cloruro di colina. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe soddisfatto tale obbligo,
non avendo la [OSCURATO:PERSONA] alcuna ragione per esercitare un’influenza del genere.
43
In tale contesto, sarebbe del tutto irrilevante individuare la persona fisica o giuridica che designa i vicepresidenti del
gruppo, i direttori e gli altri attori della sub-unità delle metilamine e del cloruro di colina e alla quale questi ultimi
devono rendere conto. La questione cruciale sarebbe quella di sapere se la [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato un controllo determinante
sulla politica commerciale delle sue filiali o di questa sub-unità commerciale. Potrebbe anche sostenersi che la destinataria
della [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere la sub-unità delle metilamine e del cloruro di colina.
44
Le ricorrenti fanno osservare che, se tutte le entità giuridiche del settore del cloruro di colina dovessero essere considerate
come un’unica entità economica, non vi sarebbe alcuna ragione di escludere la [OSCURATO:SOCIETA] dal novero dei destinatari
della [OSCURATO:PERSONA] per il solo motivo che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di prove sufficienti per provare la sua responsabilità.
Inoltre, tale esclusione contraddirebbe l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe l’unica connessione
tra la produzione del cloruro di colina in Italia e la produzione nei [OSCURATO:PERSONA].
45
Le ricorrenti sottolineano che la [OSCURATO:PERSONA] non si è mai presentata come l’unico interlocutore della [OSCURATO:PERSONA] durante
il procedimento amministrativo. Inoltre, ciascuna delle ricorrenti avrebbe concesso un mandato separato agli avvocati che
le rappresentano.
46
Alla luce delle considerazioni che precedono, e tenuto conto del fatto che gli elementi, diversi dalla detenzione della totalità
del capitale, su cui si è fondata la [OSCURATO:PERSONA] sono privi di rilevanza, ovvero errati, la [OSCURATO:PERSONA] considera di aver rovesciato
la presunzione concernente la responsabilità della società capogruppo. Non avendo la [OSCURATO:PERSONA] prodotto alcun elemento che
dimostri che la [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale delle sue controllate, il
presente motivo dovrebbe essere accolto.
47
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, secondo la giurisprudenza, si può presumere che una società controllante eserciti un’influenza
determinante su una controllata qualora il comportamento di quest’ultima sia, in sostanza, sottoposto alle istruzioni che
questa le impartisce, vale a dire, qualora la società controllante definisca i grandi orientamenti della strategia e delle
operazioni commerciali della sua controllata. La giurisprudenza non richiede che la società controllante impartisca istruzioni
alla sua controllata di commettere un’infrazione affinché la [OSCURATO:PERSONA] possa adottare una decisione nei suoi confronti infliggendole
un’ammenda. È sufficiente, pertanto, che la società controllante abbia esercitato un’influenza determinante sulla politica
commerciale generale delle sue controllate affinché sia provata la sua responsabilità in solido, senza che la [OSCURATO:PERSONA]
sia obbligata a dimostrare che essa avesse conoscenza dell’infrazione o che vi fosse direttamente implicata.
48
Risulterebbe dalla giurisprudenza che l’inversione di tale presunzione postula la prova che la società controllante non era
in grado di influenzare in modo determinante la politica commerciale della sua controllata ovvero che la filiale era effettivamente
autonoma. Di conseguenza, occorrerebbe dimostrare, mediante sufficienti elementi di prova, che la società controllante non
era in grado di esercitare, o non ha effettivamente esercitato, un’influenza determinante in merito ai grandi orientamenti
della strategia e delle operazioni commerciali della sua controllata, nonostante il fatto che essa abbia detenuto il 100%
del suo capitale. Per contro, non sarebbe sufficiente dimostrare che la controllata abbia esercitato la sua attività in gran
parte da sola e che essa disponesse di un proprio consiglio d’amministrazione, prova che non è, in ogni caso, stata apportata
nella presente fattispecie.
49
Le ricorrenti non potrebbero fondatamente pretendere di aver invertito la presunzione a carico della [OSCURATO:PERSONA] mediante elementi
prodotti in risposta alla comunicazione degli addebiti né potrebbero contestare la legittimità della [OSCURATO:PERSONA] sulla base
di documenti non prodotti durante il procedimento amministrativo.
50
Gli elementi forniti dalle ricorrenti non sarebbero, ad ogni modo, sufficienti a invertire la presunzione a carico della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti le ricorrenti non avrebbero definito le entità giuridiche che nominano i vicepresidenti del gruppo, i dirigenti
delle unità commerciali né le persone o le entità da cui dipendono tali vicepresidenti. [OSCURATO:PERSONA] ritiene quindi di poter
ragionevolmente supporre che i vicepresidenti del gruppo siano nominati dalla [OSCURATO:PERSONA], cui devono rendere conto della loro
gestione.
51
Le ricorrenti sosterrebbero nel ricorso che la politica commerciale delle controllate non verrebbe decisa da queste ultime,
ma dalle unità e dalle sub‑unità commerciali, mentre la direzione della [OSCURATO:PERSONA] ne assumerebbe il coordinamento e l’orientamento.
Il fatto che le controllate ricorrenti siano dotate di un consiglio di amministrazione non significherebbe necessariamente
che esse prendano in tutta autonomia le decisioni commerciali fondamentali riguardanti la produzione e la commercializzazione
del cloruro di colina. La loro appartenenza alla sub-unità commerciale delle metilamine e del cloruro di colina, priva di
organi direttivi, dimostrerebbe il contrario. Alla luce dell’affermazione delle ricorrenti secondo cui la direzione di ciascuna
sub-unità commerciale renderebbe conto alla direzione di un’unità commerciale, la [OSCURATO:PERSONA] presume che la direzione di
ciascuna unità commerciale debba rendere conto, a sua volta, alla direzione della [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe proprio tale obbligo
che giustificherebbe la qualifica del gruppo [OSCURATO:PERSONA] come «unità economica». Anche supponendo che il direttore del marketing
della sub-unità commerciale del cloruro di colina decida il prezzo del prodotto in tutta autonomia, ciò confermerebbe l’assenza
di autonomia delle controllate del gruppo e non escluderebbe un’influenza determinante da parte della [OSCURATO:PERSONA].
52
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’argomento delle ricorrenti secondo cui essa avrebbe dovuto indirizzare la [OSCURATO:PERSONA]
alla sub-unità commerciale delle metilamine e del cloruro di colina debba essere respinto, non costituendo tale sub-unità
un’entità giuridica, essendo le uniche entità giuridiche le società controllate appartenenti al gruppo coordinato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tali entità giuridiche non potrebbero sfuggire alla loro responsabilità per il fatto che esse sarebbero strutturate
in unità prive di personalità giuridica. Inoltre, lo status della [OSCURATO:PERSONA] di azionista unico delle sue controllate le attribuirebbe,
per definizione, il potere di controllare nella sostanza la loro linea di azione.
53
Peraltro, i documenti forniti dalle ricorrenti dimostrerebbero semplicemente che le decisioni commerciali ordinarie riguardanti
il cloruro di colina verrebbero adottate dai membri della direzione della sub-unità commerciale delle metilamine e del cloruro
di colina, senza identificare le persone che nominano e impiegano tali membri. Le ricorrenti non avrebbero, quindi, invertito
la presunzione di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA].
54
In ogni caso, la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe giustificata sulla base di altri elementi diversi dalla presunzione
relativa al possesso del 100% del capitale delle sue controllate. Infatti, risulterebbe provato, a partire dai programmi di
direzione, che tutti i progetti di un’unità commerciale che necessitano un investimento richiedono l’approvazione del comitato
di direzione, del consiglio d’amministrazione o del «[OSCURATO:PERSONA]» della [OSCURATO:PERSONA] in funzione della dimensione dell’investimento
in questione. Il ruolo giocato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella nomina dei dirigenti di ciascuna unità commerciale nonché i suoi compiti
amministrativi dimostrerebbero che essa funziona come un’entità economica unica con tali unità commerciali. L’indipendenza
commerciale non riguarderebbe solamente le decisioni di importanza secondaria, come le vendite quotidiane, ma anche le decisioni
più importanti, come la nomina dei dirigenti, la determinazione degli obiettivi commerciali e la scelta degli investimenti.
Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe l’entità incaricata di decidere su tali questioni.
55
Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] non esercitino
alcuna attività commerciale confermerebbe anche la conclusione secondo cui nessuna di queste entità giuridiche potrebbe essere
considerata come se costituisse di per se stessa un’entità economica autonoma.
56
[OSCURATO:PERSONA] costituirebbe peraltro, l’unico punto di connessione a livello di proprietà tra le attività nel settore del
cloruro di colina in Italia e quelle nei [OSCURATO:PERSONA]. Tale constatazione non sarebbe assolutamente in contraddizione con l’esclusione
della [OSCURATO:SOCIETA] dai destinatari della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non disporrebbe di prove atte a dimostrare
la partecipazione di tale entità all’infrazione. Per di più, quest’ultima non sarebbe una società di gestione responsabile
del comportamento delle entità direttamente implicate. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe obbligata ad imputare la responsabilità
a tutte le entità giuridiche costituenti un’impresa. Anche la rappresentanza comune delle ricorrenti sarebbe un elemento che
depone a favore dell’analisi della [OSCURATO:PERSONA].
Giudizio del Tribunale
– Osservazioni preliminari sull’imputabilità del comportamento illecito di una controllata alla sua controllante
57
Occorre anzitutto ricordare che la nozione d’impresa ai sensi dell’art. 81 CE include entità economiche, ognuna delle quali
consiste in un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato
fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un’infrazione prevista da tale disposizione
(v. sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1487, punto 54 e giurisprudenza
ivi citata).
58
Non è quindi una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la controllante e la sua controllata né, a maggior ragione,
un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa nel sopraccitato senso che
permette alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare la [OSCURATO:PERSONA] che impone ammende nei confronti della società controllante di un gruppo
di società. Infatti, occorre ricordare che il diritto comunitario della concorrenza riconosce che varie società appartenenti
ad uno stesso gruppo costituiscono un’entità economica e pertanto un’impresa ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE se le società
interessate non determinano in modo autonomo il loro comportamento sul mercato (sentenza del Tribunale 30 settembre 2003,
causa T‑203/01, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4071, punto 290).
59
Occorre anche rilevare che, per l’applicazione e l’esecuzione delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia di diritto della
concorrenza, è necessario identificare un’entità dotata della personalità giuridica che sarà destinataria dell’atto (v., in
tal senso, sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94,
T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑931,
punto 978).
60
Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della sua controllata che si sia resa responsabile
di un comportamento illecito, esiste una presunzione semplice che tale società controllante eserciti un’influenza determinante
sul comportamento della sua controllata (v., in tal senso, sentenza della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punto 50, e sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata al punto 59 supra, punti 961 e 984), e che esse costituiscano quindi
un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03
e T‑91/03 [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 59). Incombe quindi alla società controllante che contesta dinanzi al giudice
comunitario una [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] che le infligge un’ammenda per il comportamento della sua controllata confutare
tale presunzione fornendo elementi di prova idonei a dimostrare l’autonomia della sua controllata (sentenza del Tribunale
27 settembre 2006, causa T‑314/01, Avebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3085, punto 136; v. anche, in tal senso, sentenza della
Corte, 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9925; in prosieguo: la «sentenza
[OSCURATO:PERSONA]», punto 29).
61
A tale riguardo, occorre evidenziare che, pur essendo vero che, ai punti 28 e 29 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata al precedente
punto 60, la Corte ha menzionato, oltre alla detenzione del 100% del capitale della controllata, altre circostanze, quali
la mancata contestazione dell’influenza esercitata dalla controllante sulla politica commerciale della sua controllata e la
rappresentanza comune delle due società durante il procedimento amministrativo, ciò non toglie che tali circostanze siano
state rilevate dalla Corte solo con l’obiettivo di mostrare tutti gli elementi su cui il Tribunale aveva fondato il suo ragionamento,
per concludere che questo non era fondato solamente sulla detenzione della totalità del capitale della controllata da parte
della società controllante. Pertanto, dal fatto che la Corte abbia confermato la valutazione del Tribunale in tale causa non
può derivare la modifica del principio enunciato al punto 50 della sentenza AEG/[OSCURATO:PERSONA], citata al precedente punto 60.
62
Alla luce di tali considerazioni, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che la totalità del capitale di una controllata sia
detenuta dalla controllante per concludere che quest’ultima esercita un’influenza determinante sulla sua politica commerciale.
[OSCURATO:PERSONA] potrà, in seguito, ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda
inflitta alla sua controllata, a meno che tale società non provi che la sua controllata non applica sostanzialmente le direttive
che essa impartisce e si comporta, pertanto, in maniera autonoma nel mercato.
63
Occorre anche esaminare, nell’ambito delle presenti osservazioni preliminari, l’argomento, che occupa un posto essenziale
negli atti delle ricorrenti, secondo cui l’influenza presunta della società controllante per effetto della detenzione dell’intero
capitale della sua controllata si riferirebbe alla politica commerciale stricto sensu di questa (v. punto 36 supra). Secondo
le ricorrenti, rientra in questa politica, per esempio, la strategia di distribuzione e dei prezzi. Pertanto, secondo tale
argomento, la controllante potrebbe invertire la presunzione dimostrando che è la controllata che gestisce tali aspetti specifici
della sua politica commerciale senza ricevere direttive al riguardo.
64
A tale titolo, è necessario menzionare che, nell’ambito dell’analisi dell’esistenza di un’entità economica unica tra diverse
società che fanno parte di un gruppo, il giudice comunitario ha esaminato se la società controllante potesse influenzare la
politica dei prezzi (v., in tal senso, sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 619,
punto 137, e causa 52/69, Geigy/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 787, punto 45), le attività di produzione e di distribuzione (v.,
in tal senso, sentenza della Corte 6 marzo 1974, cause 6/73 e 7/73, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 223, punti 37 e 39-41), gli obiettivi di vendita, gli utili lordi, le spese di vendita, il «cash flow», le giacenze
e il marketing (sentenza del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T‑102/92, Viho/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑17, punto 48). Tuttavia,
non può dedursene che solo tali aspetti rientrino nella nozione della politica commerciale di una controllata ai fini dell’applicazione
degli artt. 81 CE e 82 CE nei confronti della società controllante.
65
Al contrario, risulta da tale giurisprudenza, nel combinato disposto con le considerazioni di cui ai precedenti punti 57 e
58, che incombe alla società controllante sottoporre alla valutazione del Tribunale ogni elemento relativo ai vincoli organizzativi,
economici e giuridici intercorrenti con la propria controllata e che essa considera atto a dimostrare che la controllante
e la controllata non costituiscono un’entità economica unica. Ne risulta anche che, nella sua valutazione, il Tribunale deve
tener conto di tutti gli elementi sottopostigli dalle parti, il cui carattere e la cui importanza possono variare a seconda
delle caratteristiche proprie di ciascun caso di specie.
66
È alla luce di tali considerazioni che occorre verificare se la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate destinatarie della [OSCURATO:PERSONA]
costituiscano un’entità economica unica.
– Sull’esistenza di un’entità economica unica tra la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate destinatarie della [OSCURATO:PERSONA]
67
Nella presente fattispecie, è pacifico inter partes che la [OSCURATO:PERSONA] detiene, direttamente o indirettamente, il 100% del
capitale delle sue controllate destinatarie della [OSCURATO:PERSONA]. Incombe, dunque, alla [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle considerazioni
che precedono, dimostrare che tali controllate determinano la loro politica commerciale in maniera autonoma e non costituiscono
pertanto, insieme ad essa, un’entità economica unica e, dunque, un’impresa unica ai sensi dell’art. 81 CE (v. punto 57 supra).
68
A tale riguardo, occorre rilevare che i programmi di direzione prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo
(v. punto 13 supra) e analizzati sommariamente al punto 173 della [OSCURATO:PERSONA] contengono, nella loro parte introduttiva, una
descrizione della ripartizione delle competenze relative al procedimento decisionale in seno al gruppo [OSCURATO:PERSONA] riguardo
a quattordici materie.
69
Si tratta, più particolarmente, della strategia, del piano operativo, degli investimenti, delle acquisizioni o delle cessioni,
dei piani di ristrutturazione, delle politiche generali di funzionamento, delle finanze, della revisione e della contabilità,
delle risorse umane, delle questioni giuridiche, della gestione dei rischi, della tecnologia e dell’ambiente, dell’informatica
e di un punto intitolato «Varie».
70
Rileva precisare che, ai termini della parte introduttiva dei programmi di direzione:
«Disposizioni e istruzioni dettagliate (probabilmente per questioni non menzionate nei programmi di direzione della [OSCURATO:PERSONA])
sono incluse in direttive separate e/o statuti o sono determinate a seguito di un accordo tra il direttore di ciascuna unità
o sub-unità commerciale e il responsabile membro del consiglio di direzione.
Per ciò che riguarda le controllate che non sono totalmente possedute, direttamente o indirettamente, dalla [OSCURATO:PERSONA], tale
ripartizione delle competenze deve essere applicata integralmente il più possibile».
[Detailed authorities and instructions (possibly also for items not mentioned in the [OSCURATO:PERSONA]) are laid
down in separate directives and/or charters or are agreed upon between the BU/SU manager and the responsible [OSCURATO:PERSONA].
As to subsidiaries not wholly owned by [OSCURATO:PERSONA], either directly or indirectly, this allocation of authorities shall be
integrally enforced as much as possible.]
71
Inoltre, occorre esaminare diversi elementi dei programmi di direzione, in questo caso la strategia, gli investimenti, le
politiche generali di funzionamento, la revisione e la contabilità, le risorse umane e le questioni giuridiche.
72
Riguardo alla strategia, risulta dai programmi di direzione che ciascuna unità o sub-unità commerciale prepara e sottopone
il suo piano strategico al [
confidenziale
] (
1
) della [OSCURATO:PERSONA] per un parere, il quale, in seguito, lo sottopone in revisione al [
confidenziale
] nell’ambito delle linee direttrici determinate dal consiglio d’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’ambito del
[
confidenziale
] decide in merito alle azioni strategiche più importanti.
73
L’elaborazione del piano operativo di ciascuna unità commerciale necessita la consultazione del [
confidenziale
] della [OSCURATO:PERSONA] che a, sua volta, sottopone qualunque questione all’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] per la decisione nell’ambito
delle linee direttrici e degli obiettivi del gruppo.
74
Per quanto concerne gli investimenti (inclusi le locazioni, il leasing, la cessione o l’acquisizione di beni immateriali),
ciascuna unità o sub-unità commerciale dispone di un potere di decisione, ma nei limiti convenuti preliminarmente con [
confidenziale
] della [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo decide sui progetti di valore inferiore a EUR [
confidenziale
], essendo tale competenza attribuita al [
confidenziale
], al [
confidenziale
] o al [
confidenziale
] a seconda che tale valore oscilli rispettivamente tra EUR 2,5 milioni e EUR 10 milioni, EUR 10 milioni e EUR 20 milioni
oppure oltrepassi EUR 20 milioni.
75
Per quanto riguarda le politiche generali di funzionamento, il [
confidenziale
] della [OSCURATO:PERSONA] sottopone una proposta riguardante un settore di attività e il [
confidenziale
], nell’ambito del [
confidenziale
], decide.
76
Nel settore della revisione e della contabilità, occorre rilevare che ciascuna unità o sub-unità commerciale riporta periodicamente
i risultati, mentre il [
confidenziale
] della [OSCURATO:PERSONA], il [
confidenziale
] e il [
confidenziale
] rivedono periodicamente le prestazioni a livello delle unità, o delle sub-unità, del gruppo.
77
Riguardo alle risorse umane delle unità o delle sub-unità commerciali, spetta a queste sottoporre le loro proposte riguardo
a cambiamenti organizzativi maggiori al [
confidenziale
] della [OSCURATO:PERSONA] per approvazione in merito ai concetti d’organizzazione, mentre la decisione finale è riservata al [
confidenziale
] della [OSCURATO:PERSONA]. Rileva precisare che, in caso di non conformità della proposta con i concetti d’organizzazione, la decisione
definitiva spetta al [
confidenziale
] della [OSCURATO:PERSONA].
78
Per ciò che riguarda le questioni giuridiche, occorre rilevare che, trattandosi di contratti importanti in materia di know-how,
di brevetti, di marchi, di cooperazione nella ricerca e di cooperazione strategica, ciascuna unità o sub-unità sottopone le
sue proposte al [
confidenziale
] della [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, consiglia, in funzione del valore dell’operazione, il [
confidenziale
], il [
confidenziale
] o il [
confidenziale
], ai quali spetta decidere. Le competenze sono attribuite in modo simile riguardo agli importanti contratti di fornitura
a lungo termine in funzione della loro durata e dell’impegno finanziario che essi comportano.
79
Del resto, risulta dai programmi di direzione che la [OSCURATO:PERSONA] interviene, mediante [
confidenziale
], [
confidenziale
], [
confidenziale
] o [
confidenziale
], nel procedimento decisionale concernente tutte le materie in questione (v. punto 69 supra).
80
Interrogate all’udienza su tale punto, le ricorrenti hanno sostenuto che i programmi di direzione illustravano la ripartizione
delle competenze in seno al gruppo [OSCURATO:PERSONA], ma non dimostravano che tali competenze fossero state effettivamente esercitate
per l’infrazione in questione. Tuttavia, occorre constatare che quest’ultima affermazione è irrilevante in questa fase dell’esame
la quale è dedicata all’accertamento dell’esistenza di un’influenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] sulla politica commerciale delle
sue controllate e non alla questione se la [OSCURATO:PERSONA] sia specificamente intervenuta presso di loro riguardo all’infrazione
in questione (v. punto 58 supra).
81
Quanto alla relazione organizzativa tra le controllate del gruppo [OSCURATO:PERSONA] destinatarie della [OSCURATO:PERSONA] e la sub-unità commerciale
delle metilamine e del cloruro di colina, è sufficiente rilevare che, come sottolineato dalle ricorrenti (v. punto 33 supra),
la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono le «proprietarie»,
segnatamente, dell’attività esercitata da tale sub-unità. Dato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva essere indirizzata solo a entità dotate
di personalità giuridica (v. punto 59 supra), che abbiano d’altronde partecipato direttamente all’infrazione o costituiscano
i successori di diritto delle entità che vi abbiano partecipato (v. punto 11 supra), le ricorrenti non possono pretendere
fondatamente che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto distinguere la determinazione della politica delle unità o delle sub-unità
commerciali del gruppo da quelle della politica delle società controllate della [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, le ricorrenti hanno
precisato ai punti 16, 17 e 54 della loro replica che la questione cruciale era quella se esse avessero potuto invertire la
presunzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato un’influenza determinante sulla sub-unità commerciale interessata oppure
sulle sue controllate destinatarie della [OSCURATO:PERSONA].
82
Alla luce di tali considerazioni, è giocoforza concludere, in conformità con il punto 173 della [OSCURATO:PERSONA], che il personale
competente e soprattutto l’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] intervengono in maniera significativa su diversi aspetti essenziali
della strategia delle controllate in questione, riservandosi la decisione finale riguardo ad una serie di argomenti che definiscono
la loro linea d’azione nel mercato.
83
L’argomento secondo cui le decisioni concernenti i prezzi di vendita e gli aumenti di prezzo sono, in linea di principio,
adottate dai direttori del marketing dei prodotti in questione i quali agiscono in seno alle loro rispettive controllate,
segnatamente dal direttore del marketing del cloruro di colina (v. punti 38 e 41 supra), non può cambiare tale conclusione.
Lo stesso vale per ciò che riguarda gli argomenti relativi alla struttura del gruppo [OSCURATO:PERSONA] su due livelli, la quale avrebbe
come obiettivo di sottrarre la politica commerciale stricto sensu al controllo della [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 38 supra). Infatti,
come è stato rilevato al precedente punto 58, ai fini dell’imputazione del comportamento illecito di una controllata alla
sua società controllante non occorre la prova che la società controllante influenzi la politica della propria controllata
nel settore specifico oggetto dell’infrazione, che, nella presente fattispecie, ha riguardato la distribuzione e i prezzi.
Per contro, i vincoli organizzativi, economici e giuridici esistenti tra la società controllante e la sua controllata possono
provare l’esistenza di un’influenza della prima sulla strategia della seconda e, pertanto, giustificare la loro considerazione
come un’unica entità economica.
84
L’argomento fondato sull’esistenza di un consiglio d’amministrazione in seno a ciascuna controllata (v. punto 40 supra) non
appare convincente. Infatti, tutte le società per azioni dispongono di un consiglio d’amministrazione nominato dai propri
azionisti, nella fattispecie dalla [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, le ricorrenti hanno precisato a tale riguardo, al punto 45 della
replica, che i vicepresidenti del gruppo (che dirigono le unità commerciali) sono designati dai presidenti delle divisioni
dei prodotti chimici del gruppo, a seguito di approvazione da parte del competente membro del consiglio d’amministrazione
della [OSCURATO:PERSONA]. Essi rendono conto al presidente della [OSCURATO:SOCIETA] che, a sua volta, rende conto al membro competente
del consiglio d’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la rivista internazionale interna pubblicata dalla [OSCURATO:PERSONA] (v.
punto 39 supra) mostra che il vicepresidente del gruppo, che è a capo di un’unità commerciale, assicura il controllo gerarchico
in seno a questo.
85
Ammettendo, quindi, che il ragionamento delle ricorrenti relativo all’onere della prova, menzionato al precedente punto 37,
sia esatto, ciò non toglie che esse non sono riuscite a confutare la presunzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], società controllante
che detiene il 100% nel capitale delle sue controllate destinatarie della [OSCURATO:PERSONA], esercitava una influenza determinante
sulla politica di queste ultime. Occorre pertanto concludere che la [OSCURATO:PERSONA] costituisce unitamente a queste ultime un’impresa
ai sensi dell’art. 81 CE, senza che vi sia bisogno di verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia influenzato il comportamento in questione.
Il primo motivo deve, di conseguenza, essere respinto.
Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
86
Le ricorrenti sostengono che, imponendo l’ammenda solidalmente alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha violato
il limite massimo del 10% del fatturato, imposto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Infatti, essendo il fatturato
realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2003 pari a EUR 124,5 milioni, l’importo dell’ammenda (EUR 20,99 milioni)
avrebbe ecceduto tale limite massimo.
87
Di conseguenza, dato che la responsabilità sarebbe stata erroneamente imputata alla [OSCURATO:PERSONA], non esisterebbe un’entità
economica unica che possa giustificare il calcolo del limite massimo del 10% sulla base del suo fatturato consolidato. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero, peraltro, secondo la [OSCURATO:PERSONA],
partecipato direttamente all’infrazione senza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia accertato che una di esse esercitasse un’influenza
determinante su un’altra.
88
[OSCURATO:PERSONA] afferma di aver calcolato il limite massimo del 10% sulla base del fatturato consolidato della [OSCURATO:PERSONA].
Infatti, il termine «impresa» avrebbe lo stesso significato nel regolamento n. 1/2003 e negli artt. 81 CE e 82 CE. Orbene,
la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata riconosciuta responsabile per il motivo che essa formava, insieme alle sue controllate destinatarie
della [OSCURATO:PERSONA], un’impresa ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe commesso
errori riguardo al calcolo del limite massimo.
89
Anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia imputato erroneamente la responsabilità in solido alla [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo,
ciò non toglie che le ricorrenti non avrebbero fondato il loro secondo motivo su un errore di tal genere. Il fatto di svilupparlo
in questo modo per la prima volta nella replica costituirebbe, in realtà, un motivo nuovo ed irricevibile ai sensi dell’art. 48,
n. 2, del regolamento di procedura. In secondo luogo, le ricorrenti non avrebbero richiesto una riduzione dell’importo dell’ammenda
nell’ambito dell’esercizio della competenza di merito del Tribunale nel caso in cui questo dovesse ritenere che la [OSCURATO:PERSONA]
non avrebbe dovuto adottare la [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. In terzo luogo, le ricorrenti non avrebbero affermato
che le controllate della [OSCURATO:PERSONA] non costituivano un’impresa ai sensi del regolamento n. 1/2003.
Giudizio del Tribunale
90
Occorre rilevare che la circostanza secondo cui più società sono solidalmente responsabili per il pagamento di un’ammenda
per il motivo che costituiscono un’impresa ai sensi dell’art. 81 CE non implica, quanto all’applicazione del limite previsto
dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, che l’obbligazione di ciascuna di esse si limiti al 10% del fatturato da essa
realizzato durante l’ultimo esercizio sociale. Infatti, il limite del 10%, ai sensi di tale disposizione, dev’essere calcolato
sulla base del fatturato complessivo di tutte le società che costituiscono l’entità economica unica che agisce in qualità
di «impresa» ai sensi dell’art. 81 CE, poiché solo il fatturato complessivo delle società che la compongono può costituire
un’indicazione delle dimensioni e del potere economico dell’impresa di cui trattasi (sentenza HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], citata
al punto 57 supra, punti 528 e 529).
91
Pertanto, alla luce delle considerazioni che hanno dato luogo al rigetto del primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso
errori adottando il fatturato consolidato della [OSCURATO:PERSONA] come riferimento per il calcolo del limite in questione. Il secondo
motivo deve, pertanto, essere rigettato senza che vi sia bisogno di pronunciarsi sulla eccezione di irrecivibilità sollevata
dalla [OSCURATO:PERSONA].
Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
92
Le ricorrenti sostengono che il ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per provare la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe
fondato su motivi erronei, nel senso che gli elementi di fatto dedotti a tale effetto sarebbero insufficienti e inappropriati
per pervenire a tale conclusione. Per di più, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe spiegato perché essa ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] ad un’ammenda superiore al 10% del suo fatturato. Tali vizi renderebbero la motivazione della [OSCURATO:PERSONA]
insufficiente, ovvero inesistente, ciò che giustificherebbe di per se stessa l’annullamento della [OSCURATO:PERSONA].
93
[OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tali argomenti. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] conterrebbe una motivazione chiara in ordine
alla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], spiegata ai punti 172-175. Riguardo all’ammenda nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ritiene di non essere tenuta a motivare il suo calcolo, dato che il limite del 10% non è stato oltrepassato.
In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito alle ricorrenti tutti gli elementi necessari per proporre il loro ricorso e far
valere i loro argomenti. Pertanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], anche il terzo motivo deve essere respinto nella sua totalità.
Giudizio del Tribunale
94
Riguardo alla motivazione in merito alla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce
una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità
nel merito dell’atto controverso (v. sentenza della Corte 22 marzo 2001, causa C‑17/99, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2481,
punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
95
Nella fattispecie, è giocoforza constatare che il capo del presente motivo relativo alla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] riguarda
la fondatezza dei motivi della [OSCURATO:PERSONA], il cui esame è stato effettuato nell’ambito del primo motivo (v. punti 67-85 supra).
Del resto, non sostenendo né provando una violazione delle forme sostanziali, tale capo del presente motivo è destituito di
qualsiasi fondamento in punto di fatto.
96
Inoltre, il presente motivo, nella parte in cui riguarda il fatturato della [OSCURATO:PERSONA], deve essere rigettato
sulla base del rilievo che, in assenza di superamento del limite massimo del fatturato che poteva essere legittimamente preso
in considerazione (v. punti 90 e 91 supra), la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a motivare l’importo dell’ammenda con specifico
riguardo a tale società. Il terzo motivo deve essere, pertanto, respinto.
97
Dalle considerazioni che precedono risulta che il ricorso deve essere respinto in toto.
Sulle spese
98
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] NV, la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:SOCIETA] BV e la [OSCURATO:PERSONA] BV sono condannate alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 dicembre 2007.
Il cancelliere
Il presidente facente funzione
E. Coulon
A.W.H. [OSCURATO:PERSONA] di causa e decisione impugnata
Procedimento e conclusioni delle parti
Diritto
1. Sulla ricevibilità del ricorso riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
2. Nel merito
Sul primo motivo, relativo all’erronea imputazione di una responsabilità in solido alla [OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
– Osservazioni preliminari sull’imputabilità del comportamento illecito di una controllata alla sua controllante
– Sull’esistenza di un’entità economica unica tra la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate destinatarie della [OSCURATO:PERSONA] secondo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulle spese
*
Lingua processuale: l’inglese.
1
Dati riservati non riportati.