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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44312/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di NOVARA1 to avviso alle parti; il udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché formulato per ragioni che si pongono fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, oltre che perché strutturato secondo modalità espositive estremamente generiche e meramente enunciative, avuto riguardo particolarmente alla sussistenza della recidiva qualificata, riconosciuta nell'accordo sulla pena tra le parti, sì come ratificato dal giudice.

2. Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

Orbene, il ricorrente denuncia l'insufficiente motivazione circa la sua affermazione di responsabilità e, inoltre, quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva qualificata, il ricorrente non enuncia alcuna illegalità della pena finale inflitta (sul tema cfr. Sez. 5, n. 18304 del 23/1/2019, Rosettani, Rv. 275915), ma espone un vizio motivazione ad essa relativo e neppure una violazione di legge (come, invece, nel caso di Sez. 6, n. 44393 del 24/9/2019, Lamberti, Rv. 277214).

Il motivo, pertanto, è manifestamente inammissibile.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000, ravvisandosi profili di colpa della ricorrente nella proposizione dell'impugnazione).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di NOVARA1 to avviso alle parti; il udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché formulato per ragioni che si pongono fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, oltre che perché strutturato secondo modalità espositive estremamente generiche e meramente enunciative, avuto riguardo particolarmente alla sussistenza della recidiva qualificata, riconosciuta nell'accordo sulla pena tra le parti, sì come ratificato dal giudice. 2. Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Orbene, il ricorrente denuncia l'insufficiente motivazione circa la sua affermazione di responsabilità e, inoltre, quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva qualificata, il ricorrente non enuncia alcuna illegalità della pena finale inflitta (sul tema cfr. Sez. 5, n. 18304 del 23/1/2019, Rosettani, Rv. 275915), ma espone un vizio motivazione ad essa relativo e neppure una violazione di legge (come, invece, nel caso di Sez. 6, n. 44393 del 24/9/2019, Lamberti, Rv. 277214). Il motivo, pertanto, è manifestamente inammissibile. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000, ravvisandosi profili di colpa della ricorrente nella proposizione dell'impugnazione). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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