Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28782/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

I Consigliere ha emesso la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16027/2022 proposto da: Agenzia delleDogane e dei Monopoli , nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio legale tributario [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 22, in virtù di procura speciale rilasciata a margine del controricorso. -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio legale tributario [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 22, in virtù di procura speciale rilasciata a margine del controricorso. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], n. 1552, depositata in data 22 dicembre 2021 , non notificata; udita la relazione della causa udita svolta nella pubblica udienzadel 28 settembre 2023, dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’estinzione del processo; udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il processo verbal e prot.

A8481 del 5 luglio 2011, redatto a seguito di attività di controllo dell’impianto di distribuzione di prodotti petroliferi della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di Lido degli Estensi (FE), era stata contestata alle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’indebita fruizione dell’esenzione d’accisa prevista dal punto 3, della tabella allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, per rifornimenti di gasolio effettuati sulla imbarcazione « M/Y Lucki me», di proprietà dellasocietà [OSCURATO:PERSONA], con sede nelle [OSCURATO:PERSONA] e registrata presso il porto di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), come «[OSCURATO:PERSONA]».2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Ferrara, adita dalle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con separati ricorsi, con le sentenze n. 505/02/14 e n. 506/02/14, entrambe depositate il 16 maggio 2014, aveva accolto i ricorsi.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, riuniti gli appelli proposti dall’Agenzia delle Dogane, con la sentenza n. 2727/01/2017, depositata il 2 ottobre 2017, li aveva rigettati.

4. La Corte di Cassazione, adita dall’Agenzia delle Dogane, con la sentenza n. 24291/20, depositata in data 3 novembre 2020, aveva accolto il ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata, statuendo il seguente principio di diritto: «In tema di esenzione d'accisa per l'utilizzazione di carburante per la navigazione, il D.Lgs. n. 171 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), limitandosi a prevedere che "l'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali:a) quando è oggetto di contratti di locazione e di noleggio", va disapplicato perché in contrasto con l'art. 14, p. 1, lett. c), della direttiva n. 2003/96/CE, dovendosi invece accertare, con onere della prova in capo al soggetto che invoca l'esenzione, che la navigazione da parte dell'utilizzatore implichi una prestazione di servizi a titolo oneroso». 5.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in sede di rinvio, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenza delle Dogane, ritenendo che, anche in ragione della decisione della Commissione Europea resa nella causa C-341/20, si d oveva affermare che ciò che rileva va , rispetto all'esenzione dal pagamento delle accise, non era l'appartenenza alla UE o meno dell'imbarcazione, bensì il modo in cui le stesse venivano effettivamente utilizzate da parte di chi ne aveva la disponibilità al momento e che doveva essere di natura commerciale ; tutte le imbarcazioni straniere potevano procedere al rifornimento in esenzione di accisa dopo la presentazione della documentazione di bordo (da annotare nel memorandum) secondo quanto previsto per natanti di paesi dell'UE, applicabile per identità di ratio anche a quelli di paesi non UE;la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio, dopo aver premesso che tra le questioni sollevate nel giudizio vi era quella dell'appartenenza dell'imbarcazione ad un paese non compreso nella UE, avevaricordato che nella decisione CGUE 1 marzo 2007, in causa C-391/05, [OSCURATO:PERSONA] NV/[OSCURATO:PERSONA] era stato sancito che «l'esenzione obbligatoria per gli oli minerali utilizzati come carburante per la navigazione nelle acque comunitarie ha lo scopo di facilitare il commercio intracomunitario, in particolare il traffico di merci e la libera prestazione dei servizi che possono svolgersi nelle acque considerate»e, al punto 36, che « qualsiasi operazione di navigazione a fini commerciali rientra nella sfera di applicazione dell'esenzione dall'accisa armonizzata prevista da tale disposizione»; tale interpretazione era consentita dal tenore letterale del punto 3, tabella «A» del decreto legislativo n. 504 del 199 5, che escludeva l'esenzione dalle accise per le sole imbarcazioni private da diporto senza cenno all'appartenenza dell'imbarcazione ad un paese comunitario o meno; l 'art. 2 del d ecreto legislativo n. 171 del 2005 (CND) vigente al momento dei fatti, peraltro, che si occupava solo dell'utilizzo commerciale delle unità da diporto, non lo limitava ai soli natanti italiani o appartenenti all'UE,ma esigeva la presentazione ed il possesso di documentazione che ben poteva essere depositata ed utilizzata, in analogia, anche da imbarcazioni di paesi non compresi nell'UE, in assenza di un divieto espresso;anche il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, con la sent enza 2 marzo 2012, n. 3282, atteneva allemodalità con le quali gli olii minerali destinati agli usi della tabella «A» po tevano essere ammessi ad esenzione , ma non alla nazionalità del natante; la motivazione dell'avviso di accertamento impugnato non era correttae si trattava di questione specifica che non aveva fatto oggetto della decisione della Corte di Cassazione e nemmeno della sentenza della Commissione tributaria regionale annullata, che aveva argomentato rispetto all'uso del natante e , pertanto,non era coperta dal giudicato; l'avviso di accertamento nella contestazione in fatto non aveva fatto menzione specifica alcuna ad un utilizzo dell'imbarcazione diverso da quello commerciale nel senso specificato la Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, ma aveva contesta to alle società il mancato possesso del previsto libretto di controllo relativo al natante all'atto del rifornimento legato, a sua volta, all'appartenenza del natante ad un paese non aderente all'Unione Europea e,quindi, si tratta va di u na contestazione che concernevaaspetti formali della procedura di rifornimento.

6. L'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi .

7. Le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resistono con rispettivi controricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo mezzo deduce la violazione dell'art. 63 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e dell’art. 394 cod. proc. civ. per mancata applicazione del principio di diritto di cui al punto 3.10 della sentenza n. 24291/2020, depositata il 3 novembre 2020, della - Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

La pronuncia resa dalla Commissione tributaria regionale aveva violato il «perimetro cognitivo» del giudizio di rinvio, così come tracciato dalla Suprema Corte con la detta sentenza. 2.Il secondo mezzo deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Contrariamente all'affermazione dei giudici di secondo grado, l'Ufficio aveva compiutamente assolto l'obbligo di motivazione del provvedimento impositivo conformemente alla normativa vigente, evidenziando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche ad esso sottese in modo congruo ed esaustivo. 3.Deve osservarsi, in via preliminare, che le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato, in data 8 settembre 2023, giusta ricevuta di avvenuta consegna in atti, istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197/2022, allegando domanda di definizione agevolata presentata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. relativa alla controversia in oggetto, trasmessa telematicamente in data 30 marzo 2023 , rappresentando che si era proceduto , nei termini di legge, al versamento della somma di euro 1.281,94, giusta avviso di pagamento e relativa quietanza, pure allegati in atti. 3.1Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, «presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della primarata» e, in tal caso, «il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate». 3.2Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge n. 197/ 2022 «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200)e « Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.

Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego.

Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201)». 3.3 Inoltre, il comma 202 dell’art. 1 d ella legge n. 197 del 2022 stabilisce che «La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196», ovvero che «La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa ». 4.Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio. 4.1Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate. 4.2 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione nei casi di rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere ha emesso la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16027/2022 proposto da: Agenzia delleDogane e dei Monopoli , nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio legale tributario [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 22, in virtù di procura speciale rilasciata a margine del controricorso. -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio legale tributario [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 22, in virtù di procura speciale rilasciata a margine del controricorso. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], n. 1552, depositata in data 22 dicembre 2021 , non notificata; udita la relazione della causa udita svolta nella pubblica udienzadel 28 settembre 2023, dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’estinzione del processo; udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il processo verbal e prot. A8481 del 5 luglio 2011, redatto a seguito di attività di controllo dell’impianto di distribuzione di prodotti petroliferi della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di Lido degli Estensi (FE), era stata contestata alle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’indebita fruizione dell’esenzione d’accisa prevista dal punto 3, della tabella allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, per rifornimenti di gasolio effettuati sulla imbarcazione « M/Y Lucki me», di proprietà dellasocietà [OSCURATO:PERSONA], con sede nelle [OSCURATO:PERSONA] e registrata presso il porto di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), come «[OSCURATO:PERSONA]».2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Ferrara, adita dalle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con separati ricorsi, con le sentenze n. 505/02/14 e n. 506/02/14, entrambe depositate il 16 maggio 2014, aveva accolto i ricorsi. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, riuniti gli appelli proposti dall’Agenzia delle Dogane, con la sentenza n. 2727/01/2017, depositata il 2 ottobre 2017, li aveva rigettati. 4. La Corte di Cassazione, adita dall’Agenzia delle Dogane, con la sentenza n. 24291/20, depositata in data 3 novembre 2020, aveva accolto il ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata, statuendo il seguente principio di diritto: «In tema di esenzione d'accisa per l'utilizzazione di carburante per la navigazione, il D.Lgs. n. 171 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), limitandosi a prevedere che "l'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali:a) quando è oggetto di contratti di locazione e di noleggio", va disapplicato perché in contrasto con l'art. 14, p. 1, lett. c), della direttiva n. 2003/96/CE, dovendosi invece accertare, con onere della prova in capo al soggetto che invoca l'esenzione, che la navigazione da parte dell'utilizzatore implichi una prestazione di servizi a titolo oneroso». 5.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in sede di rinvio, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenza delle Dogane, ritenendo che, anche in ragione della decisione della Commissione Europea resa nella causa C-341/20, si d oveva affermare che ciò che rileva va , rispetto all'esenzione dal pagamento delle accise, non era l'appartenenza alla UE o meno dell'imbarcazione, bensì il modo in cui le stesse venivano effettivamente utilizzate da parte di chi ne aveva la disponibilità al momento e che doveva essere di natura commerciale ; tutte le imbarcazioni straniere potevano procedere al rifornimento in esenzione di accisa dopo la presentazione della documentazione di bordo (da annotare nel memorandum) secondo quanto previsto per natanti di paesi dell'UE, applicabile per identità di ratio anche a quelli di paesi non UE;la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio, dopo aver premesso che tra le questioni sollevate nel giudizio vi era quella dell'appartenenza dell'imbarcazione ad un paese non compreso nella UE, avevaricordato che nella decisione CGUE 1 marzo 2007, in causa C-391/05, [OSCURATO:PERSONA] NV/[OSCURATO:PERSONA] era stato sancito che «l'esenzione obbligatoria per gli oli minerali utilizzati come carburante per la navigazione nelle acque comunitarie ha lo scopo di facilitare il commercio intracomunitario, in particolare il traffico di merci e la libera prestazione dei servizi che possono svolgersi nelle acque considerate»e, al punto 36, che « qualsiasi operazione di navigazione a fini commerciali rientra nella sfera di applicazione dell'esenzione dall'accisa armonizzata prevista da tale disposizione»; tale interpretazione era consentita dal tenore letterale del punto 3, tabella «A» del decreto legislativo n. 504 del 199 5, che escludeva l'esenzione dalle accise per le sole imbarcazioni private da diporto senza cenno all'appartenenza dell'imbarcazione ad un paese comunitario o meno; l 'art. 2 del d ecreto legislativo n. 171 del 2005 (CND) vigente al momento dei fatti, peraltro, che si occupava solo dell'utilizzo commerciale delle unità da diporto, non lo limitava ai soli natanti italiani o appartenenti all'UE,ma esigeva la presentazione ed il possesso di documentazione che ben poteva essere depositata ed utilizzata, in analogia, anche da imbarcazioni di paesi non compresi nell'UE, in assenza di un divieto espresso;anche il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, con la sent enza 2 marzo 2012, n. 3282, atteneva allemodalità con le quali gli olii minerali destinati agli usi della tabella «A» po tevano essere ammessi ad esenzione , ma non alla nazionalità del natante; la motivazione dell'avviso di accertamento impugnato non era correttae si trattava di questione specifica che non aveva fatto oggetto della decisione della Corte di Cassazione e nemmeno della sentenza della Commissione tributaria regionale annullata, che aveva argomentato rispetto all'uso del natante e , pertanto,non era coperta dal giudicato; l'avviso di accertamento nella contestazione in fatto non aveva fatto menzione specifica alcuna ad un utilizzo dell'imbarcazione diverso da quello commerciale nel senso specificato la Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, ma aveva contesta to alle società il mancato possesso del previsto libretto di controllo relativo al natante all'atto del rifornimento legato, a sua volta, all'appartenenza del natante ad un paese non aderente all'Unione Europea e,quindi, si tratta va di u na contestazione che concernevaaspetti formali della procedura di rifornimento. 6. L'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi . 7. Le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resistono con rispettivi controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo deduce la violazione dell'art. 63 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e dell’art. 394 cod. proc. civ. per mancata applicazione del principio di diritto di cui al punto 3.10 della sentenza n. 24291/2020, depositata il 3 novembre 2020, della - Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La pronuncia resa dalla Commissione tributaria regionale aveva violato il «perimetro cognitivo» del giudizio di rinvio, così come tracciato dalla Suprema Corte con la detta sentenza. 2.Il secondo mezzo deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Contrariamente all'affermazione dei giudici di secondo grado, l'Ufficio aveva compiutamente assolto l'obbligo di motivazione del provvedimento impositivo conformemente alla normativa vigente, evidenziando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche ad esso sottese in modo congruo ed esaustivo. 3.Deve osservarsi, in via preliminare, che le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato, in data 8 settembre 2023, giusta ricevuta di avvenuta consegna in atti, istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197/2022, allegando domanda di definizione agevolata presentata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. relativa alla controversia in oggetto, trasmessa telematicamente in data 30 marzo 2023 , rappresentando che si era proceduto , nei termini di legge, al versamento della somma di euro 1.281,94, giusta avviso di pagamento e relativa quietanza, pure allegati in atti. 3.1Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, «presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della primarata» e, in tal caso, «il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate». 3.2Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge n. 197/ 2022 «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200)e « Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201)». 3.3 Inoltre, il comma 202 dell’art. 1 d ella legge n. 197 del 2022 stabilisce che «La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196», ovvero che «La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa ». 4.Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio. 4.1Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate. 4.2 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione nei casi di rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedi
Sentenza Cassazione n. 28782/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris