CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 ottobre 2026
Cassazione n. 26039/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n atti;- ricorrente -[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappresentata edifesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ostuni, giusta procurain atti;- controricorrente –r.g. n. 25384/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25384/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 26039/2026Data pubblicazione 01/10/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n.2555/2022, pubblicata il 20 luglio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29settembre 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa un motivo, avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte diappello di Milano ha confermato la sentenza del locale Tribunaleche aveva respinto la sua domanda, proposta nei confronti diCassa [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter: “la banca”), aventea oggetto il risarcimento dei danni patiti per la violazione da partedella banca degli obblighi informativi e di verifica dell’adeguatezzae appropriatezza degli investimenti previsti dal TUF e dalRegolamento Consob a carico degli intermediari finanziari, inrelazione a operazioni di investimento in prodotti finanziariderivanti da tre contratti-quadro di deposito titoli sottoscritti tra leparti.2. La banca ha resistito con controricorso.3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancorarileva, ha osservato: a) che, per quanto attiene alla questionedella classificazione del cliente come “professionale”, andavarilevato che, in applicazione dell’allegato 3 al Regolamento Consob16190/2007, era lo stesso Orlandi, in data 19 dicembre 2013, adavere dichiarato di volere essere classificato come clienteprofessionale, avendo effettuato operazioni di dimensionisignificative con una frequenza media di 15/20 operazioni atrimestre nei quattro trimestri precedenti alla predetta richiesta;né tale dichiarazione poteva essere sconfessata dalladocumentazione prodotta dalla banca, ove non si rinveniva ilr.g. n. 25384/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25384/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 26039/2026Data pubblicazione 01/10/2026numero di operazioni in uno dei tre trimestri presenti alla richiesta,investitore, poteva anche presumersi che lo stesso avesseeffettuato gli investimenti in quel trimestre con altro intermediarioe, comunque, lo stesso investitore non avesse offerto elementiidonei a privare di efficacia la dichiarazione confessoria contenutanel documento indicato.4. Le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:«Violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.del regolamento Consob 16190/2007 in ordine alla profilatura delcliente come “professionale” – omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art.360 comma 1 n. 5», deducendo l’erroneità della sentenzaimpugnata in tema di attribuzione al ricorrente della qualifica diinvestitore professionale essendo essa frutto, quantomeno, di unaviolazione delle norme del [OSCURATO:PERSONA] relative agliobblighi di verifica che incombono sull’intermediario in relazionealla predetta qualificazione, essendovi in atti addirittura prova,sulla base della documentazione offerta in comunicazione dallabanca che, al momento della richiesta di classificazione comeoperatore “professionale”, tale requisito non fosse per nullasoddisfatto, non avendo né il ricorrente, né il suo delegato aoperare [OSCURATO:PERSONA], svolto nel trimestre precedente alcunaoperazione all’uopo significativa, laddove alcuna rilevanza potevaessere attribuita al questionario di profilatura, dove risultava inprofilo di rischio “alto”, atteso che tale valutazione era incontraddizione con altri moduli quasi coevi, ove l’esperienzar.g. n. 25384/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25384/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 26039/2026Data pubblicazione 01/10/2026dichiarata era di gran lunga inferiore e, in ogni caso, dovendoconsiderarsi che il cliente medesimo non aveva alcuna esperienzaspecifica nella negoziazione di prodotti simili a quelli per cui ècausa, sicché doveva essere considerato cliente al dettaglio, con iconnessi e inadempiuti doveri informativi a caricodell’intermediario.Il motivo è fondato, nei limiti e per le considerazioni che seguono.In via preliminare, del tutto priva di specificità – e pertantoinammissibile in questa sede – è l’allegazione della banca circa unapresunta genericità della domanda formulata dal cliente (che,invece, appare essere stata formulata anche con riferimento aidanni asseritamente patiti per effetto della sua ritenuta qualificaprofessionale, avendo egli impugnato la ratio decidendirappresentata dalla confessione stragiudiziale, come si evince alpunto 3.46 di pag. 33, ove si richiama un precedentegiurisprudenziale a sostegno della deduzione difensiva) e delconseguente presunto formarsi di un giudicato interno per rinunciaalla domanda originariamente formulata.Venendo all’esame del ricorso, va rilevato che la ratio decidendidella sentenza impugnata si rinviene a pagina 17 della decisione,laddove la Corte territoriale ritiene che la natura di clienteprofessionale sia stata “confessata” dall’Orlandi e dal di lui padre,suo delegato a operare sul conto, al momento della richiesta diprofilatura per gli investimenti, giacché lo stesso cliente si eradefinito come esperto della materia e aveva espressamenterichiesto l’attribuzione della qualità di investitore professionale.Tale qualificazione, di conseguenza, legittimava la banca aomettere qualsivoglia informazione al cliente sia sulla natura deglir.g. n. 25384/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25384/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 26039/2026Data pubblicazione 01/10/2026investimenti richiesti ed effettuati, sia sull’adeguatezza degli stessirispetto al profilo di rischio dichiarato.Entrambe le affermazioni sono errate.E’ errata la prima, giacché questa Corte (Sez. 1, Ordinanza n.18122 del 31/08/2020; id., Sentenza n. 28175 del 31/10/2019;id., Sentenza n. 4620 del 06/03/2015) ha affermato il principio,del tutto condivisibile e che va in questa sede espressamenteribadito, secondo cui la dichiarazione resa dal cliente in ordine allapropria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute,della rischiosità dell'investimento suggerito dal medesimointermediario e dell’inadeguatezza dello stesso rispetto al proprioprofilo d'investitore, non costituisce dichiarazione confessoria, inquanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e nonall'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo.Tale principio è applicabile anche alla fattispecie che ne occupa,anche la dichiarazione del cliente di reputarsi un investitorealtamente predisposto al rischio di investimento e, pertanto,inquadrabile nella categoria degli investitori professionali, è pursempre espressione di un convincimento, cioè di un giudiziopersonale, sebbene foriero di conseguenze giuridiche. Ma taledichiarazione di valore non può ritenersi assimilabile ai “fatti”oggettivamente verificabili, che sono gli unici cui si può attribuirel’effetto confessorio sfavorevole al confitente e favorevole allacontroparte (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16669 del14/06/2024).È errata anche la seconda, giacché l’Allegato 3 al RegolamentoConsob 16190/2007 va letto nella sua interezza e da esso vannodesunte le corrette coordinate per la soluzione del caso concreto.r.g. n. 25384/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25384/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 26039/2026Data pubblicazione 01/10/2026La predetta previsione distingue i clienti professionali privati in duecategorie: i clienti professionali di diritto e i clienti professionali surichiesta.Per tale ultima categoria, che riguarda la fattispecie oggetto dellapresente controversia, l’Allegato 3 enuncia espressamente i criteridi identificazione, cui gli intermediari debbono attenersiallorquando ricevano dal privato la richiesta di attribuzione dellarelativa qualifica.E, ben prima di scendere nel dettaglio delle condizioni per ilriconoscimento della qualifica (soddisfacimento di almeno due tra iseguenti requisiti: cliente che ha effettuato operazioni didimensioni significative sul mercato in questione con unafrequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestriprecedenti; valore del portafoglio di strumenti finanziari delcliente, inclusi i depositi in contante, superiore a euro 500.000,00;cliente che lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almenoun anno in una posizione professionale che presuppone laconoscenza delle operazioni o dei servizi previsti), la previsioneenuncia dei criteri generali, così letteralmente esprimendosi: “Gliintermediari possono trattare i clienti diversi da quelli inclusi allasezione I (id. est: i clienti professionali di diritto, n.d.r.), che nefacciano espressa richiesta, come clienti professionali, purchésiano rispettati i criteri e le procedure menzionati di seguito.Non è comunque consentito presumere che tali clienti possiedanoconoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle dellecategorie elencate alla sezione I.La disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazionedei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentitaquando, dopo aver effettuato una valutazione adeguata dellar.g. n. 25384/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25384/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 26039/2026Data pubblicazione 01/10/2026competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente,l’intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto dellanatura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia ingrado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materiadi investimenti e di comprendere i rischi che assume.”.Già tale premessa convince dell’erroneità dell’affermazione dellaCorte di appello, secondo cui l’attribuzione della qualifica di clienteprofessionale esoneri del tutto l’intermediario dagli obblighi divalutazione della rischiosità delle operazioni svolte nel corso delrapporto. Una simile affermazione è stata posta dal Tribunale inprimo grado come elemento fondante la reiezione dellecontestazioni del cliente sul punto, come del resto la sentenza diappello testualmente riporta a pag. 13 della decisione(trascrivendo il passo ove il Tribunale aveva affermato: “che lecontestazioni relative all’omessa informazione su appropriatezza eadeguatezza degli investimenti erano infondate poiché l’attoreaveva richiesto, al pari del suo Delegato, di essere classificatocome cliente professionale prima di effettuare gli investimenticontestati”), e condividendone la fondatezza, tanto da respingerel’appello sul punto.Sennonché, la circostanza che l’intermediario, una volta attribuitala qualifica di professionalità a domande del cliente, sia del tuttoesonerato dal valutare, comunicare ed esprimere un giudiziosull’adeguatezza dell’investimento al profilo di rischio del clientemedesimo, è affermazione che si mostra erronea, perché nonvaluta adeguatamente il precetto generale anteposto dall’Allegato3 alle conseguenze della attribuzione della qualifica, segnatamentenella parte in cui la previsione impone, comunque,r.g. n. 25384/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25384/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 26039/2026Data pubblicazione 01/10/2026all’intermediario una valutazione adeguata della competenza,dell’esperienza e delle conoscenze del cliente.È, quindi, l’intermediario che deve fornire la prova di averecorrettamente disapplicato le regole di condotta previste per laprestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali.Ciò significa che, in difetto di tale prova liberatoria, anche il clienteprivato professionale gode delle garanzie di informazionesull’adeguatezza dell’investimento prospettato rispetto al suoprofilo di rischio, per quanto “elevato” esso sia.Ma v’è di più.L’Allegato 3 termina con due ulteriori affermazioni, che si palesanoaltrettanto decisive ai fini della corretta ricostruzione dei doveriricadenti sugli intermediari: “Prima di decidere di accettarerichieste di rinuncia a protezione, devono essere adottate tutte lemisure ragionevoli per accertarsi che il cliente che chiede di essereconsiderato cliente professionale soddisfi i requisiti indicati nellasezione II al punto 1.Gli intermediari devono adottare per iscritto misure interneappropriate per classificare i clienti. Spetta ai clienti professionaliinformare il prestatore del servizio di eventuali cambiamenti chepotrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavial’intermediario constata che il cliente non soddisfa più le condizioninecessarie per ottenere il trattamento riservato ai clientiprofessionali deve adottare provvedimenti appropriati.”Ciò significa che esiste un preciso dovere dell’intermediario, primadi procedere a esporre il cliente privato professionale al rischio“totale”, di accertarsi che egli soddisfi (in quel preciso momento) lecondizioni esistenti al momento della primigenia valutazione. E,inoltre, che è preciso dovere dell’intermediario vigilare affinché ler.g. n. 25384/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25384/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 26039/2026Data pubblicazione 01/10/2026primigenie condizioni per l’attribuzione della qualifica persistanonel tempo per tutta la durata dell’investimento, dovendo prendereimmediatamente gli opportuni provvedimenti allorquando sospettiche tali condizioni siano mutate, con il potenziale venir meno dellecondizioni per la corretta attribuzione della qualifica professionaleoriginariamente attribuita al cliente.Di tutti questi spunti esegetici, che disegnano un quadro normativoricostruttivo degli obblighi ricadenti sull’intermediario finanziarioanche in presenza di un cliente privato professionale, la sentenzaimpugnata appare del tutto dimentica, essendosi la stessaconcentrata solo sulla correttezza del soddisfacimento deiparametri oggettivi sopra indicati per l’attribuzione della qualifica(peraltro affidandone la prova del soddisfacimento aun’affermazione (a pag. 17) del tutto apodittica, giacché sfornita diqualsivoglia spiegazione nell’addentellato delle prove raccolte:“ben potrebbe aver effettuato gli investimenti in quel trimestre conaltro intermediario”), ritenendo che da tale premessa potesseconseguirsi la legittimità del completo disinteressedell’intermediario per gli investimenti ordinati dal clienteprofessionale privato. Ciò che, come detto, si traduce in una falsaapplicazione del Regolamento n. 16190/2007.2) La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate alla Corte diappello di Milano, in diversa composizione, che provvederà arinnovare il giudizio, nonché a regolare le spese della presente fasedi legittimità, attenendosi ai seguenti principi di diritto:2.1) In tema di intermediazione finanziaria, la richiesta delcliente di essere considerato cliente professionale privato ai sensidell’Allegato 3 del [OSCURATO:PERSONA] n. 16190/2007 in ordine alpossesso delle qualità personali ivi previste ai fini delr.g. n. 25384/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25384/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 26039/2026Data pubblicazione 01/10/2026riconoscimento della qualifica, in quanto formulazione di ungiudizio e non affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo,non costituisce dichiarazione confessoria ai sensi e per gli effettidell’art. 2730 cod. civ.2.2) In tema di intermediazione finanziaria, sull’intermediariofinanziario che riceve ordini di investimento da parte di un clienteprofessionale privato su richiesta, ai sensi dell’Allegato 3 delRegolamento Consob n. 16190/2007, grava l’onere, prima diprocedere a esporre il cliente al rischio di investimento in assenzadi alcuna protezione, di accertarsi che permangano al momentodell’acquisto le condizioni esistenti al momento dell’attribuzionedella relativa qualifica e di vigilare affinché le stesse persistano pertutta la durata dell’investimento, avendo l’obbligo di prendereimmediatamente gli opportuni provvedimenti allorquando abbiaconsapevolezza che tali condizioni sono mutate, con il potenzialevenir meno della legittimità dell’attribuzione della qualificaprofessionale originariamente assegnata. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello diMilano, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare lespese della presente fase di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre2026.Il PresidenteEnrico Scodittir.g. n. 25384/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]