CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07210/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE di APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'8 giugno 2021 dalla Corte di appello di Perugia, che ha confermato la decisione del Tribunale di Perugia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 19 marzo 2014. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, in qualità di rappresentante legale, avrebbe aggravato il dissesto della società astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento nonostante, fin dall'anno 2008, venissero registrati gravi segni di «squilibrio finanziario». 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che, dall'istruttoria dibattimentale, sarebbero emersi elementi che avrebbero dovuto indurre la Corte di appello a ritenere insussistente l'elemento soggettivo del reato. Il ricorrente ha evidenziato, in particolare, che l'imputato aveva versato nelle casse della società la somma di euro 800.000,00, che aveva contribuito a sgravare l'indebitamento. La decisione di rifinanziare la società dimostrerebbe che l'imputato credeva nella possibilità di risollevare l'azienda e la bontà del progetto imprenditoriale era dimostrata anche dal sostegno ricevuto dai sindacati, che avevano sottoscritto e appoggiato il ricorso agli ammortizzatori sociali. 2.2. Con un secondo motivo, deduce l'estinzione del reato per prescrizione. Sostiene che il termine di prescrizione, iniziato a decorre il 19 marzo 2014, sarebbe decorso il 19 settembre 2021. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per plurime convergenti ragioni. 2. In primo luogo, è inammissibile perché tardivamente proposto. L'art. 585 cod. proc. pen. prevede che - nei casi in cui il giudice indichi nel dispositivo un termine maggiore di quindici giorni per la stesura della motivazione - il termine per proporre impugnazione è di quarantacinque giorni. Tale termine decorre dalla scadenza termine fissato dalla giudice per il deposito della motivazione (tranne nei casi di deposito tardivo della motivazione, nel qual caso il termine decorre dalla notifica dell'avviso di deposito).Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 8 giugno 2021, con riserva di deposito nel termine di novanta giorni, che è stato rispettato, essendo stata la motivazione depositata il 26 agosto 2021. Il termine di quarantacinque giorni per impugnare la sentenza, pertanto, iniziava a decorrere il 6 settembre 2021 e scadeva il 21 ottobre 2021. Il ricorso risulta depositato solo il 13 novembre 2021 e, dunque, ben oltre il termine dei quarantacinque giorni previsto dall'art. 585 cod. proc. pen. 3. Entrambi i motivi di ricorso, in ogni caso, sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. la quinta e la sesta pagina della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. La Corte di appello ha rilevato che, dall'istruttoria, era emerso con evidenza che l'imputato aveva colpevolmente ritardato la richiesta di fallimento, sebbene fosse pienamente consapevole di una situazione economico-finanziaria dell'impresa orami da tempo definitivamente pregiudicata. Ha, in particolare, evidenziato che, a prescindere da quelle che erano le reali intenzioni dell'imputato, non vi erano elementi concreti che consentissero di ritenere che un ritardo nella richiesta di fallimento potesse effettivamente favorire la ripresa dell'attività aziendale. Era, infatti, impensabile che ciò potesse avvenire con un patrimonio netto negativo, sempre maggiore di anno in anno, al punto che, al momento della effettiva dichiarazione di fallimento, non esisteva più alcuna posta attiva e alcun bene strumentale disponibile, atteso che i macchinari e le attrezzature erano stati oggetto di pregresse azioni esecutive, l'ultima delle quali risaliva al gennaio 2010. A partire dall'anno 2008, i dati economici erano tutti negativi e vi era la concreta impossibilità di dare continuità all'attività aziendale: elementi che avrebbero dovuto indurre l'imputato a non ritardare la richiesta di fallimento. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che il termine di prescrizione, iniziato a decorre il 19 marzo 2014, sarebbe decorso il 19 settembre 2021. Va, tuttavia, rilevato che tale data è successiva alla pronuncia della sentenza di appello (senza contare che andrebbero aggiunti i periodi di sospensione, pari a centocinquantotto giorni), che è stata emessa 1'8 giugno 2021, e che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266).Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di estinzione del reato (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,0