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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2025

Cassazione n. 11637/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32473-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], OCCORSO [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.32473/2020 Cron.

Rep.

Ud.04/04/2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erededi [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DEL LAVORO, [OSCURATO:PERSONA] E DELL'AMBIENTE - [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 206/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/06/2020 R.G.N. 359/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 206 del 20/6/2020qui impugnata , ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda introdotta dagli odierni ricorrenti e volta a ottenere il riconoscimento d el diritto ad essere avviati al lavoro, perle campagne antincendio degli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 e 2013, per complessive 151 giornate, all’u o po lamentando essi di avere svolto, negli anni predetti, un numero di giornate lavorative inferiore a 151, con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute (i.e., Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Comando forestale della regione siciliana e Regione Sicilia) a risarcire il danno patrimoniale conseguente, parametrato alle differenze retributive, alle indennità contrattuali e all’indennità di disoccupazione perduta;

2. per la cassazione di tale sentenza hannoproposto ricorso i lavoratori, come indicati in epigrafe , sulla base di tre motivi, cui hanno resistito con controricorso l’ Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l’Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e il Comando forestale della Regione siciliana;

3. parte ricorrente ha, quindi, depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettatadalle contropart i . [OSCURATO:PERSONA]:

1. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass.

SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.;

2. in presenza di adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, comma 4, c.p.c., non occorre provvedere sulle spese;

3. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente, rimasto soccombente, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi ‒ tipici ‒ del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).

P.Q.M La Corte: dichiara l’estinzione del processo; nulla pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32473-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], OCCORSO [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.32473/2020 Cron. Rep. Ud.04/04/2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erededi [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DEL LAVORO, [OSCURATO:PERSONA] E DELL'AMBIENTE - [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 206/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/06/2020 R.G.N. 359/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 206 del 20/6/2020qui impugnata , ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda introdotta dagli odierni ricorrenti e volta a ottenere il riconoscimento d el diritto ad essere avviati al lavoro, perle campagne antincendio degli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 e 2013, per complessive 151 giornate, all’u o po lamentando essi di avere svolto, negli anni predetti, un numero di giornate lavorative inferiore a 151, con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute (i.e., Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Comando forestale della regione siciliana e Regione Sicilia) a risarcire il danno patrimoniale conseguente, parametrato alle differenze retributive, alle indennità contrattuali e all’indennità di disoccupazione perduta; 2. per la cassazione di tale sentenza hannoproposto ricorso i lavoratori, come indicati in epigrafe , sulla base di tre motivi, cui hanno resistito con controricorso l’ Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l’Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e il Comando forestale della Regione siciliana; 3. parte ricorrente ha, quindi, depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettatadalle contropart i . [OSCURATO:PERSONA]: 1. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.; 2. in presenza di adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, comma 4, c.p.c., non occorre provvedere sulle spese; 3. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente, rimasto soccombente, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi ‒ tipici ‒ del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018). P.Q.M La Corte: dichiara l’estinzione del processo; nulla pe
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