CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 giugno 1994
Cassazione n. 35640/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 14;03/2023 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 14/03/2023, del Tribunale di Brescia, che, in sede di appello, ha confermato l'ordinanza in data 16/02/2023 del G.i.p. del Tribunale di Brescia, che aveva rigettato l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 299 cod.proc.pen. per la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata per i reati di cui agli artt. 605 cod.pen., 582 — 583 cod.pen., aggravati ai sensi degli artt. 270- bis.1, 270-sexies, 604-ter cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, travisamento del fatto in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che il tribunale ha t erroneamente ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto non analizza quanto esposto dalla difesa alla luce dei risultati delle indagini difensive. L'impugnazione è riferita, in particolare, al verbale d'interrogatorio del 24/01/2023 dove non si dà atto della foto e della voce sottoposte all'attenzione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che, peraltro, riconosce la voce di tale [OSCURATO:PERSONA] - che si trova attualmente detenuto in Siria- e non di Bougana; all'assenza di referti medici; al luogo e alla durata della prigionia e alle contraddizioni del narrato della persona offesa a tale riguardo; alle modalità della liberazione. Denuncia, dunque, l'omessa motivazione su tutte le circostanze dedotte con i motivi nuovi e il mancato rispetto dello standard probatorio richiesto per giustificare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, anche per l'errato vaglio degli indizi. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. A tale riguardo il ricorrente premette che il tribunale ha ritenuto che non vi fossero elementi sopravvenuti per ritenere mutato quadro cautelare, pur a fronte di una pluralità di elementi esposti dalla difesa, così omettendo di motivare sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. 1.3. "Violazione dell'art. 192 comma 2 c.p.p., artt. 273 e 274 c.p.p. in relazione all'articolo 606 lettera e) c.p.p.". Con il terzo motivo si assume che non è stato rispettato il canone di cui all'art. 192, comma 2, cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. Il tribunale ha rigettato l'appello cautelare, fondato sulle medesime argomentazioni oggi riproposte con il ricorso e puntualmente affrontate alle pagine 4 ss. del provvedimento impugnato, dove -inoltre- si osservava anche come talune argomentazioni difensive fossero già state vagliate in sede di riesame, segnatamente in relazione alla figura di [OSCURATO:PERSONA], alla identificazione dei soggetti coinvolti nei vari episodi, alla prova delle lesioni patite dalla persona offesa, alla inidoneità delle fonti aperte a dare conto dell'assenza di attacchi con il gas nella zona di [OSCURATO:PERSONA], alle modalità della liberazione. Parimenti, il tribunale ha puntualmente argomentato sulle esigenze cautelari, osservando che non erano stati addotti elementi sopravvenuti utili a ritenere il pericolo di recidiva ritenuto in sede di riesame. 2. A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria oltre che conforme ai principi di diritto disciplinanti il tema trattato, con il ricorso si t sollevano questioni rivolte alla valutazione del tribunale, reiterando quelle già affrontate e risolte dal giudice di merito, non riconducibili al vizio di violazione di legge e caratterizzati da apprezzamenti di fatto sull'ordito motivazionale del provvedimento impugnato, non apprezzabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 — 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 — 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252178). Da ciò l'inammissibilità del ricorso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.. Così