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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 34763/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Napoli del 27/3/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 27.3.2026, la Corte d’appello di Napoli, su concorderichiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e in riforma dellasentenza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rideterminatola pena nei confronti degli imputati per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73d.P.R. n. 309 del 1990, 2 L. n. 895 del 1967, 648 cod. pen.2.

Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore degliimputati, articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., vizio di omessa o carente motivazione, non avendo proceduto laCorte territoriale all’accertamento dei fatti rilevanti per la decisione e non avendogiustificato l’applicabilità al caso concreto delle disposizioni di legge contestate.2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen., la mancata concessione della diminuzione per lecircostanze attenuanti generiche nella massima estensione.[OSCURATO:PERSONA] ricorrsi sono inammissibili, in quanto proposti avverso un provvedimentonon impugnabile per i motivi dedotti con l’impugnazione.Infatti, il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. è ammissibile solo allorquando deduca motivi relativi allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso delpubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia delgiudice (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102).Dalla sentenza impugnata, risulta, peraltro, che i medesimi motivi eranostati rappresentati nell’atto di appello e poi erano stati rinunciati contestualmentealla richiesta di rideterminazione della pena, formulata ex art. 599-bis cod. proc.pen. e accolta dalla Corte d’appello.Ma il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative aimotivi rinunciati è parimenti inammissibile, salvo il solo caso – che non è statodedotto nella specie – di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordodelle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto dirinuncia (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 - 01).Pertanto. i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguentecondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma,ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Napoli del 27/3/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27.3.2026, la Corte d’appello di Napoli, su concorderichiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e in riforma dellasentenza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rideterminatola pena nei confronti degli imputati per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73d.P.R. n. 309 del 1990, 2 L. n. 895 del 1967, 648 cod. pen.2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore degliimputati, articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., vizio di omessa o carente motivazione, non avendo proceduto laCorte territoriale all’accertamento dei fatti rilevanti per la decisione e non avendogiustificato l’applicabilità al caso concreto delle disposizioni di legge contestate.2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen., la mancata concessione della diminuzione per lecircostanze attenuanti generiche nella massima estensione.[OSCURATO:PERSONA] ricorrsi sono inammissibili, in quanto proposti avverso un provvedimentonon impugnabile per i motivi dedotti con l’impugnazione.Infatti, il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. è ammissibile solo allorquando deduca motivi relativi allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso delpubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia delgiudice (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102).Dalla sentenza impugnata, risulta, peraltro, che i medesimi motivi eranostati rappresentati nell’atto di appello e poi erano stati rinunciati contestualmentealla richiesta di rideterminazione della pena, formulata ex art. 599-bis cod. proc.pen. e accolta dalla Corte d’appello.Ma il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative aimotivi rinunciati è parimenti inammissibile, salvo il solo caso – che non è statodedotto nella specie – di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordodelle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto dirinuncia (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 - 01).Pertanto. i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguentecondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma,ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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