CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 49649/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 1 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, in data 4 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cessione continuata di sostanze stupefacenti, violazioni di domicilio aggravate, tentate estorsioni, lesioni personali ed il più grave reato di rapina aggravata. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore, eccependo: Violazione di legge in relazione agli artt. 81, secondo comma, e 629 cod. pen. per la ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione in luogo dell'unico tentativo di estorsione consistito in una pluralità di atti. Ciò premesso, deve rilevarsi che, in data 17/10/2022, perveniva rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente; la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 1.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 novembre