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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15691/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla sospensione condizionale della pena; la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], la quale, dopo dibattimento, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata, depositando, altresì, conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 07/12/2021 del Tribunale di Asti, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita ai danni del [OSCURATO:PERSONA] di Asti, via Pavese, n. 7 - aggravato dall'avere commesso il fatto («fino al 25.10.2013») con abuso della prestazione d'opera di amministratore del predetto condominio - alla pena di quattro mesi di reclusione ed C 400,00 di multa, oltre che al risarcimento del danno in favore del predetto condominio, costituito parte civile, da liquidare dal giudice civile, e al pagamento di una provvisionale di C 5.000,00.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico, articolato, motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sotto tre profili, relativi: a) «al mancato contenimento della pena base nei minimi edittali e riduzione della pena inflitta in relazione all'art. 133 c.p.»; b) alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; c) all'eccessività della somma liquidata a titolo di provvisionale.

Con riguardo al primo profilo del motivo, il ricorrente deduce la sproporzione della pena irrogatagli rispetto «al concreto disvalore del fatto complessivamente considerato» e «alla persona dell'imputato».

Sotto il primo aspetto, rappresenta che: la somma che aveva sottratto al condomino Pegaso era «molto al di sotto» di quella di C 50.000,00 indicata nel capo d'imputazione e ritenuta dalla Corte d'appello di Torino, come sarebbe emerso «da tutte le ricevute, dall'estratto delle operazioni effettuate sul conto corrente del Condominio e dai bonifici dal conto corrente del Condominio al conto corrente personale dell'amministratore»; una parte dei prelievi da lui effettuati dal conto corrente del Condominio erano «legittimi in quanto consistenti nel [proprio] salario».

Sotto il secondo aspetto, il ricorrente rappresenta «la episodicità, la unicità ed eccezionalità del fatto delittuoso e la non elevata rilevanza sociale del fatto nonché, da ultimo, anche la modesta capacità criminale dell'imputato e la ridottissima pericolosità».

Con riguardo al secondo profilo del motivo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino abbia del tutto omesso di pronunciarsi in ordine al proprio specifico motivo di appello con il quale aveva chiesto la concessione della sospensione condizionale della pena e rappresenta: da un lato, la sussistenza dei relativi presupposti di legge; dall'altro lato, che «[n]el caso in esame [...] il basso profilo criminale del reo, l'episodicità, l'occasionalità e la non particolare gravità del fatto che non è di per sé idoneo a destare un rilevante allarme sociale sono concreti elementi a favore di un effetto deterrente e di una prognosi positiva per il futuro».

Con riguardo al terzo profilo del motivo, il ricorrente deduce che «la somma liquidata a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva appare sfornita di un sostegno probatorio argomentativo» e che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe «errata nel punto in cui si ritiene documentata la sottrazione di oltre 50.000 euro e che la "provvisionale è stata limitata a 5.000 euro..."».[OSCURATO:PERSONA]

1. I tre profili del motivo devono essere esaminati separatamente.

2. Il primo profilo, relativo alla dosimetria della pena, è manifestamente infondato.

2.1. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01).

Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).

Con la precisazione che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01).

2.2. Nel caso di specie, la pena irrogata di quattro mesi di reclusione ed C 400,00 di multa è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena applicabile ratione temporis per il delitto di appropriazione indebita (che era punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a C 1.032,00), con la conseguenza che l'obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dalla Corte d'appello di Torino mediante il riferimento all'entità della somma sottratta, al peso della ritenuta aggravante e alla totale mancanza di qualsiasi risarcimento del danno cagionato al condominio.

A fronte di ciò, risultano del tutto generiche e indimostrate le deduzioni del ricorrente in ordine all'entità della somma da lui effettivamente sottratta al condominio - le quali, peraltro, avrebbero dovuto essere fatte valere contestando, in primis, la responsabilità - come pure quelle relative alla «persona dell'imputato».

Elemento del quale la Corte d'appello di Torino ha comunque tenuto conto, là dove ha sottolineato la già menzionata sottrazione dello stesso imputato al compimento di qualunque azione diretta a risarcire il condominio del danno a esso cagionato.

2. Il secondo profilo del motivo, relativo alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è fondato.

2.1. La Corte d'appello di Torino ha infatti omesso qualsiasi motivazione, neppure implicita, in ordine alla specifica richiesta, avanzata dall'imputato nel proprio atto di appello (si vedano le pagg. 4 e 5 di tale atto), di ammissione alla sospensione condizionale della pena (art. 163 e 164 cod. pen.).

Da ciò discende l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto in cui ha completamente omesso di motivare in ordine alla richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

2.2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nel punto in cui ha omesso di motivare in ordine alla specifica richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino affinché valuti la concedibilità o no di tale beneficio; rinvio che si impone in quanto tale valutazione coinvolge questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. 4.

Il terzo profilo del motivo, relativo alla condanna al pagamento della provvisionale, è inammissibile perché ha &Oggetto una statuizione della sentenza di appello non impugnabile per cassazione.

Questa Corte ha infatti chiarito - affermando un principio che viene costantemente ribadito e che è condiviso anche dal Collegio - che non è impugnabile con il ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, atteso che si tratta di una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata a essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-01; nello stesso senso: Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486-01; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054-01; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv. 261536-01).

5. In conclusione: la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino; il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto e deve essere dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità.Inoltre, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile condominio Pegaso di via Pavese 7 - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile condominio Pegaso di via Pavese 7 - Asti,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla sospensione condizionale della pena; la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], la quale, dopo dibattimento, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata, depositando, altresì, conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 07/12/2021 del Tribunale di Asti, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita ai danni del [OSCURATO:PERSONA] di Asti, via Pavese, n. 7 - aggravato dall'avere commesso il fatto («fino al 25.10.2013») con abuso della prestazione d'opera di amministratore del predetto condominio - alla pena di quattro mesi di reclusione ed C 400,00 di multa, oltre che al risarcimento del danno in favore del predetto condominio, costituito parte civile, da liquidare dal giudice civile, e al pagamento di una provvisionale di C 5.000,00. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico, articolato, motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sotto tre profili, relativi: a) «al mancato contenimento della pena base nei minimi edittali e riduzione della pena inflitta in relazione all'art. 133 c.p.»; b) alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; c) all'eccessività della somma liquidata a titolo di provvisionale. Con riguardo al primo profilo del motivo, il ricorrente deduce la sproporzione della pena irrogatagli rispetto «al concreto disvalore del fatto complessivamente considerato» e «alla persona dell'imputato». Sotto il primo aspetto, rappresenta che: la somma che aveva sottratto al condomino Pegaso era «molto al di sotto» di quella di C 50.000,00 indicata nel capo d'imputazione e ritenuta dalla Corte d'appello di Torino, come sarebbe emerso «da tutte le ricevute, dall'estratto delle operazioni effettuate sul conto corrente del Condominio e dai bonifici dal conto corrente del Condominio al conto corrente personale dell'amministratore»; una parte dei prelievi da lui effettuati dal conto corrente del Condominio erano «legittimi in quanto consistenti nel [proprio] salario». Sotto il secondo aspetto, il ricorrente rappresenta «la episodicità, la unicità ed eccezionalità del fatto delittuoso e la non elevata rilevanza sociale del fatto nonché, da ultimo, anche la modesta capacità criminale dell'imputato e la ridottissima pericolosità». Con riguardo al secondo profilo del motivo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino abbia del tutto omesso di pronunciarsi in ordine al proprio specifico motivo di appello con il quale aveva chiesto la concessione della sospensione condizionale della pena e rappresenta: da un lato, la sussistenza dei relativi presupposti di legge; dall'altro lato, che «[n]el caso in esame [...] il basso profilo criminale del reo, l'episodicità, l'occasionalità e la non particolare gravità del fatto che non è di per sé idoneo a destare un rilevante allarme sociale sono concreti elementi a favore di un effetto deterrente e di una prognosi positiva per il futuro». Con riguardo al terzo profilo del motivo, il ricorrente deduce che «la somma liquidata a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva appare sfornita di un sostegno probatorio argomentativo» e che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe «errata nel punto in cui si ritiene documentata la sottrazione di oltre 50.000 euro e che la "provvisionale è stata limitata a 5.000 euro..."».[OSCURATO:PERSONA] 1. I tre profili del motivo devono essere esaminati separatamente. 2. Il primo profilo, relativo alla dosimetria della pena, è manifestamente infondato. 2.1. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Con la precisazione che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01). 2.2. Nel caso di specie, la pena irrogata di quattro mesi di reclusione ed C 400,00 di multa è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena applicabile ratione temporis per il delitto di appropriazione indebita (che era punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a C 1.032,00), con la conseguenza che l'obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dalla Corte d'appello di Torino mediante il riferimento all'entità della somma sottratta, al peso della ritenuta aggravante e alla totale mancanza di qualsiasi risarcimento del danno cagionato al condominio. A fronte di ciò, risultano del tutto generiche e indimostrate le deduzioni del ricorrente in ordine all'entità della somma da lui effettivamente sottratta al condominio - le quali, peraltro, avrebbero dovuto essere fatte valere contestando, in primis, la responsabilità - come pure quelle relative alla «persona dell'imputato». Elemento del quale la Corte d'appello di Torino ha comunque tenuto conto, là dove ha sottolineato la già menzionata sottrazione dello stesso imputato al compimento di qualunque azione diretta a risarcire il condominio del danno a esso cagionato. 2. Il secondo profilo del motivo, relativo alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è fondato. 2.1. La Corte d'appello di Torino ha infatti omesso qualsiasi motivazione, neppure implicita, in ordine alla specifica richiesta, avanzata dall'imputato nel proprio atto di appello (si vedano le pagg. 4 e 5 di tale atto), di ammissione alla sospensione condizionale della pena (art. 163 e 164 cod. pen.). Da ciò discende l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto in cui ha completamente omesso di motivare in ordine alla richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena. 2.2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nel punto in cui ha omesso di motivare in ordine alla specifica richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino affinché valuti la concedibilità o no di tale beneficio; rinvio che si impone in quanto tale valutazione coinvolge questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. 4. Il terzo profilo del motivo, relativo alla condanna al pagamento della provvisionale, è inammissibile perché ha &Oggetto una statuizione della sentenza di appello non impugnabile per cassazione. Questa Corte ha infatti chiarito - affermando un principio che viene costantemente ribadito e che è condiviso anche dal Collegio - che non è impugnabile con il ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, atteso che si tratta di una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata a essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-01; nello stesso senso: Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486-01; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054-01; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv. 261536-01). 5. In conclusione: la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino; il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto e deve essere dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità.Inoltre, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile condominio Pegaso di via Pavese 7 - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile condominio Pegaso di via Pavese 7 - Asti,
Sentenza Cassazione n. 15691/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris