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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26387/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Torino ha assolto [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al reato di cui al capo A), limitatamente ad un episodio di cessione di sostanze stupefacenti del tipo eroina a lemma Giovanni, che era deceduto immediatamente dopo l'assunzione in strada, in quanto non risultava provata la circostanza che la dose di eroina che ne aveva cagionato la morte fosse stata fornita dal Marranghella.

Il giudice di primo grado ha invece affermato la penale responsabilità del Marranghella in relazione ai fatti contestati nel capo A), previa riqualificazione ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990, limitatamente alla cessione di singole dosi di eroina a [OSCURATO:PERSONA], e condannato l'imputato con riferimento ai fatti contestati al capo di imputazione sub B) ai sensi dell'art. 81, 73, comma 4, d.P.R.309/1990, in relazione a reiterate cessioni di sostanza stupefacente del tipo hashish a [OSCURATO:PERSONA], con cadenza di 1 -2 volte al mese, dal 2014 al novembre 2019. 2.La Corte d'appello di Torino, con riferimento al capo di imputazione sub A), ha ritenuto non provata la circostanza che il Marranghella fosse dedito alla cessione di sostanza stupefacente di natura pesante, quale l' eroina e, pertanto, ha ritenuto che la contestazione contenuta nel capo A), relativa alla cessione a [OSCURATO:PERSONA], avesse ad oggetto hashish, posto che il riferimento a "due bombette" sembrava riferirsi, nel gergo in uso, a droghe leggere.

Il giudice a quo ha dunque ritenuto che l'imputato, consumatore abituale di marijuana e hashish, fosse divenuto un punto di riferimento per la cessione di questa tipologia di sostanza fra coloro che ne facevano uso, nell'ambito della sua cerchia di amicizie.

Con riferimento al capo di imputazione sub B), inerente alle cessioni reiterate di sostanza stupefacente del tipo hashish pari gr.20/30, una Q due volte al mese in favore di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha inoltre ribaltato l'esito del giudizio di primo grado e assolto perché il fatto non sussiste il Marranghella, in quanto ha ritenuto non credibili le dichiarazioni rese dal teste acquirente [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ritrattato le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, contestandone la veridicità.

Il giudice a quo, con riferimento alla questione della utilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini preliminari, nel richiamare l'interpretazione elaborata dalla Corte di cassazione dell'art. 500 comma 2 cod. proc. pen., secondo cui le contestazioni rilevano solo ai fini della valutazione della credibilità del teste, ha ritenuto che tale profilo di inutilizzabilità non sia stato adeguatamente valutato dal giudice di primo grado, il quale ha recepito acriticamente le dichiarazioni fornite nel corso delle indagini preliminari, sebbene non confermate dal teste in sede dibattimentale.

Pertanto, non sussistendo elementi probatori tali da supportare l'ipotesi accusatoria contenuta nel suddetto capo di imputazione, ha assolto l'imputato perché non sussiste il fatto. 3.11 Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con riferimento al capo di imputazione sub B), per il quale la Corte territoriale ha assolto l'imputato, formulando due motivi di ricorso.

Z.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce il travisamento della prova, in quanto dagli atti processuali e dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] non emerge alcuna rilevante discrasia tra le diverse versioni offerte agli inquirenti prima e poi al giudice all'udienza del 18 novembre 2021, almeno con riferimento a due episodi, posto che il teste, pur negando di aver incontrato con cadenza mensile il Marranghella per rifornirsi di stupefacente, ha ribadito di aver ricevuto dall'imputato a titolo gratuito due spinelli di hashish già confezionati nel 2014 ed ha affermato che, in una successiva occasione, l'imputato lo aveva accompagnato presso il proprio fornitore.

Ne segue pertanto che in sede di testimonianza, all'udienza del 18 novembre 2011, il teste ha confermato, anche se parzialmente, quanto riferito dinnanzi alla polizia in ordine alle due cessioni da parte dell'imputato di sostanza stupefacente del tipo hashish, e precipuamente, la prima a titolo gratuito e la seconda con l'effettuazione di un acquisto per conto del consumatore.

Dunque, non vi è stata, sotto questo profilo e in relazione a questi fatti, difformità tra i contenuti dichiarativi resi dal teste, tale da rendere in modo integrale inutilizzabile la testimonianza da lui resa, essendo state rievocate e confermate sia la cessione a titolo gratuito che l'effettuazione di un acquisto per conto del consumatore.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge in quanto il giudice territoriale ha ritenuto che la ritrattazione delle accuse formulate con le informazioni rese nel corso delle indagini preliminari, avvenuta nel corso della testimonianza assunta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], abbia evidenziato l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni del teste.

Tuttavia, il giudice a quo avrebbe ben potuto effettuare quantomeno una valutazione frazionata in ordine all'attendibilità del teste e ritenere non credibile la ritrattazione delle dichiarazioni rese in fase predibattimentale, in quanto dettata dall'evidente motivo di non aggravare la posizione dell'imputato.

Infatti, si è affermato in sede di legittimità che in materia di valutazione della prova testimoniale, deve tenersi conto delle dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari legittimamente utilizzate per le contestazioni, laddove le stesse permettono di accertare la inattendibilità della ritrattazione effettuata dal medesimo testimone in dibattimento (Sez.5, n.13275 del 19/12/2012, Rv. 255185; Sez.2, n. 15652 del 21/12/2022, Rv. 28448).

Pertanto, il giudice territoriale ha errato nel richiamare l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo che la deposizione testimoniale di ritrattazione sebbene palesemente falsa, possa inficiare quanto ritenuto dal primo giudice in ordine all'affermazione della responsabilità, profilandosi elementi di inattendibilità della deposizione testimoniale di ritrattazione, da valutare in modo concreto.

4. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

5. Con memoria difensiva l'imputato ha precisato che non vi è stato alcun travisamento probatorio, posto che è evidente la discrasia ictu °cui/ tra gli enunciati narrativi resi dall'[OSCURATO:PERSONA]: in uno l'[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di aver ricevuto con regolarità da Marranghella, ogni 15/20 giorni, dei quantitativi di hashish di circa 20 grammi, nell'altro ha riferito unicamente che nel 2014 aveva riallacciato i rapporti con l'imputato, che questi gli regalò due spinelli e che poi, successivamente, andò con lui a comprare un po' di hashish.

Evidenzia peraltro che nel capo di imputazione si contestano una pluralità di cessioni, avvenute con cadenza mensile dal 2014 al novembre 2019; le dichiarazioni fanno invece cenno a due cessioni e una intermediazione nell'acquisto.

Rappresenta, in ogni caso, che il reato riferito alla prima cessione a titolo gratuito è estinto per il decorso del tempo, trattandosi di ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, e che l'altra successiva condotta appare pienamente sussumibile nel paradigma del consumo di gruppo o, in via alternativa, il relativo reato appare a sua volta prescritto.

6. L'imputato ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato.

Si premette che l'art. 500 cod. proc. pen. prevede un regime particolare delle contestazioni poste durante l'esame testimoniale, nel caso in cui il testimone che depone nel dibattimento abbia reso deposizioni difformi rispetto quelle rese in sede di indagini preliminari, stabilendo, al comma secondo che, in caso di difformità con la dichiarazione precedente, le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere. valutate ai fini della credibilità del teste, non potendo fondare l'affermazione della responsabilità.

In giurisprudenza, si è affermato che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone possono essere valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale solo se siano state successivamente confermate. (In motivazione, la S.C. ha precisato che tali dichiarazioni possono essere valutate solo ai fini della credibilità, ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati, neppure quando il dichiarante, nel ritrattarle in dibattimento asserendone la falsità, riconosca di averle rese.

Tali dichiarazioni possono essere valutate solo ai fini della credibilità ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati.

In tal senso, la giurisprudenza assolutamente dominante (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Rv. 273455; Sez. 2, n. 13910 del 17/03/2016, Rv. 266445; Sez. 5, n. 45311 del 21/09/2005, Rv. 232734) a cui questo Collegio aderisce, non potendosi condividere il contrario indirizzo giurisprudenziale di cui ai due precedenti citati dal Procuratore generale ricorrente, contraddette da un orientamento giurisprudenziale fatto proprio anche dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 0473 del 2002), che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 500 comma 2 cod. proc. pen.Ebbene, si osserva che nel caso in disamina, emerge effettivamente dalla lettura della deposizione di [OSCURATO:PERSONA] del 18 novembre 2021, richiamata testualmente in nota nel testo della sentenza di primo grado, alle pagine 14- 17, nonché allegate dal ricorrente, che il teste [OSCURATO:PERSONA], sia pure negando di aver mai acquistato sostanza stupefacente dal Marrachella dal 2014, ritrattando quanto aveva precedentemente dichiarato a seguito di esplicita contestazione, ha tuttavia confermato una parte del narrato reso in sede di indagini preliminari, avendo ammesso di aver ricevuto in regalo "un paio di canne" e di aver chiesto al Marrachella di dargli indicazioni relative a un fornitore.

Dunque, come lamentato dal ricorrente, gli enunciati narrativi resi dall'[OSCURATO:PERSONA] non sono del tutto distonici, avendo il teste comunque confermato di aver ricevuto dall'imputato, nel 2014, dopo aver riallacciato i rapporti interrotti da molto tempo, due spinelli in regalo e l'intermediazione all'acquisto; sicchè le dichiarazioni rese dal teste in sede dibattimentale, se da un lato non possono essere poste a fondamento dell'affermazione della responsabilità con riferimento alle condotte ritrattate, inerenti alle cessioni effettuate all'[OSCURATO:PERSONA] con cadenza mensile, ribadiscono quanto già dichiarato limitatamente agli episodi afferenti alla cessione a titolo gratuito di droga leggera e all'intermediazione nell'acquisto di ulteriore stupefacente.

Al riguardo, si osserva che il giudice di primo grado, erroneamente, ha utilizzato le dichiarazioni rese dal testimone nella fase delle indagini in data 26/01/2020, sebbene non confermate in dibattimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e richiamate solo a titolo di contestazione, che non avrebbe potuto porre a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dei fatti contestati nel capo di imputazione sub B), ovvero i reiterati episodi di Cessione di sostanza stupefacente, con freqúenza di una o due volte al mese, per un quantitativo di circa venti o trenta grammi alla volta.

La Corte territoriale, nel vagliare il profilo della valutazione dell'attendibilità del teste ai sensi dell'art. 500 comma 2 cod. proc. pen., riscontrata la difformità tra i contenuti narrativi delle due dichiarazioni, come emersa dalla contestazioni, ha espresso una valutazione di totale inattendibilità del testimone e, conseguentemente, ha ritenuto che il quadro indiziario non fosse sufficiente a fondare una pronuncia di condanna, senza tuttavia valutare, ai fini dell'affermazione della responsabilità, i contenuti dichiarativi confermati e ribaditi dal teste in sede dibattimentale, non rinvenendosi, nell'apparato giustificativo del provvedimento impugnato, alcun accenno agli unici episodi di cessione a titolo gratuito ribaditi dal teste [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale si è limitata infatti ad enunciare le ragioni per le quali ha ritenuto totalmente non attendibile il teste, a seguito della contestazione delle dichiarazioni accusatorie, senza far menzione delle emergenze processuali acquisite in sede dibattimentale in relazione a una parte delle dichiarazioni che confermano un segmento della vicenda, per l'appunto quello inerente alle cessione di due "canne" a titolo gratuito e alla intermediazione nell'acquisto di ulteriori quantitativi di stupefacente.

E' dunque riscontrabile una totale assenza di motivazione al riguardo, non essendo le ragioni a fondamento della statuizione neanche implicitamente desumibili dal contesto argomentativo a supporto della decisione. 2.E' invece infondato il secondo motivo di ricorso per le ragioni già esposte, non condividendo questo Collegio l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, secondo cui debba tenersi conto delle dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari legittimamente utilizzate per le contestazioni, laddove le stesse permettono di accertare la inattendibilità della ritrattazione effettuata dal medesimo testimone in dibattimento (Sez.5, n.13275 del 19/12/2012, Rv. 255185; Sez.2, n. 15652 del 21/12/2022, Rv. 28448).

Infatti, l'art. 500 cod. proc. pen. non contempla espressamente, ai fini dell'utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese in assenza di contraddittorio, il caso in cui sulla base di circostanze processuali aliunde acquisite, la ritrattazione effettuata dal testimone in dibattimento sia inattendibile.

La deroga al principio secondo il quale le dichiarazioni lette per le contestazioni possono essere valutate ai soli fini della credibilità del teste, è ammessa esclusivamente nei casi di comprovata condotta illecita, tipizzati nel quarto comma dell'art.500 cod. proc. pen.

Restano ovviamente salve le sanzioni penali applicabili al teste che abbia ritrattato dichiarando il falso.

Sul punto, va chiarito che i limiti probatori relativi alle dichiarazioni lette per le contestazioni sono frutto di una precisa scelta del legislatore in attuazione di principi sanciti dall'art 111 Cost. (c.f.r.

Corte cost., ord. n.365 del 27/05/2002), con la conseguenza che il principio del contraddittorio nella formaiione della prova esclude che l'istituto . delle contestazioni póssa produrre effetti diversi da quelli declinati nel secondo comma dell'art. 500 cod. proc. pen. anche nei casi in cui il giudice ritenga inattendibile la ritrattazione delle dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio.

L'art 111 Cost., dando rilievo costituzionale al principio del contraddittorio, ha imposto meccanismi normativi diretti al salvaguardare il materiale processuale, probatoriamente utilizzabile, da contaminazioni fondate su atti raccolti unilateralmente nel corso delle indagini preliminari, escludendo perciò che le contestazioni possano operare in modo incondizionato per l'acquisizione di dichiarazioni rese inaudita altera parte, fatti salvi casi di comprovata condotta illecita. 3.La pronuncia impugnata è dunque affetta, in parte qua, dal vizio di mancanza di motivazione sulla base del primo motivo che ne determina l'annullamento con rinvio, onde consentire al giudice di rivalutare il punto.

PQM Annulla la sentenza impugnat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino ha assolto [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al reato di cui al capo A), limitatamente ad un episodio di cessione di sostanze stupefacenti del tipo eroina a lemma Giovanni, che era deceduto immediatamente dopo l'assunzione in strada, in quanto non risultava provata la circostanza che la dose di eroina che ne aveva cagionato la morte fosse stata fornita dal Marranghella. Il giudice di primo grado ha invece affermato la penale responsabilità del Marranghella in relazione ai fatti contestati nel capo A), previa riqualificazione ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990, limitatamente alla cessione di singole dosi di eroina a [OSCURATO:PERSONA], e condannato l'imputato con riferimento ai fatti contestati al capo di imputazione sub B) ai sensi dell'art. 81, 73, comma 4, d.P.R.309/1990, in relazione a reiterate cessioni di sostanza stupefacente del tipo hashish a [OSCURATO:PERSONA], con cadenza di 1 -2 volte al mese, dal 2014 al novembre 2019. 2.La Corte d'appello di Torino, con riferimento al capo di imputazione sub A), ha ritenuto non provata la circostanza che il Marranghella fosse dedito alla cessione di sostanza stupefacente di natura pesante, quale l' eroina e, pertanto, ha ritenuto che la contestazione contenuta nel capo A), relativa alla cessione a [OSCURATO:PERSONA], avesse ad oggetto hashish, posto che il riferimento a "due bombette" sembrava riferirsi, nel gergo in uso, a droghe leggere. Il giudice a quo ha dunque ritenuto che l'imputato, consumatore abituale di marijuana e hashish, fosse divenuto un punto di riferimento per la cessione di questa tipologia di sostanza fra coloro che ne facevano uso, nell'ambito della sua cerchia di amicizie. Con riferimento al capo di imputazione sub B), inerente alle cessioni reiterate di sostanza stupefacente del tipo hashish pari gr.20/30, una Q due volte al mese in favore di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha inoltre ribaltato l'esito del giudizio di primo grado e assolto perché il fatto non sussiste il Marranghella, in quanto ha ritenuto non credibili le dichiarazioni rese dal teste acquirente [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ritrattato le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, contestandone la veridicità. Il giudice a quo, con riferimento alla questione della utilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini preliminari, nel richiamare l'interpretazione elaborata dalla Corte di cassazione dell'art. 500 comma 2 cod. proc. pen., secondo cui le contestazioni rilevano solo ai fini della valutazione della credibilità del teste, ha ritenuto che tale profilo di inutilizzabilità non sia stato adeguatamente valutato dal giudice di primo grado, il quale ha recepito acriticamente le dichiarazioni fornite nel corso delle indagini preliminari, sebbene non confermate dal teste in sede dibattimentale. Pertanto, non sussistendo elementi probatori tali da supportare l'ipotesi accusatoria contenuta nel suddetto capo di imputazione, ha assolto l'imputato perché non sussiste il fatto. 3.11 Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con riferimento al capo di imputazione sub B), per il quale la Corte territoriale ha assolto l'imputato, formulando due motivi di ricorso. Z. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce il travisamento della prova, in quanto dagli atti processuali e dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] non emerge alcuna rilevante discrasia tra le diverse versioni offerte agli inquirenti prima e poi al giudice all'udienza del 18 novembre 2021, almeno con riferimento a due episodi, posto che il teste, pur negando di aver incontrato con cadenza mensile il Marranghella per rifornirsi di stupefacente, ha ribadito di aver ricevuto dall'imputato a titolo gratuito due spinelli di hashish già confezionati nel 2014 ed ha affermato che, in una successiva occasione, l'imputato lo aveva accompagnato presso il proprio fornitore. Ne segue pertanto che in sede di testimonianza, all'udienza del 18 novembre 2011, il teste ha confermato, anche se parzialmente, quanto riferito dinnanzi alla polizia in ordine alle due cessioni da parte dell'imputato di sostanza stupefacente del tipo hashish, e precipuamente, la prima a titolo gratuito e la seconda con l'effettuazione di un acquisto per conto del consumatore. Dunque, non vi è stata, sotto questo profilo e in relazione a questi fatti, difformità tra i contenuti dichiarativi resi dal teste, tale da rendere in modo integrale inutilizzabile la testimonianza da lui resa, essendo state rievocate e confermate sia la cessione a titolo gratuito che l'effettuazione di un acquisto per conto del consumatore. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge in quanto il giudice territoriale ha ritenuto che la ritrattazione delle accuse formulate con le informazioni rese nel corso delle indagini preliminari, avvenuta nel corso della testimonianza assunta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], abbia evidenziato l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni del teste. Tuttavia, il giudice a quo avrebbe ben potuto effettuare quantomeno una valutazione frazionata in ordine all'attendibilità del teste e ritenere non credibile la ritrattazione delle dichiarazioni rese in fase predibattimentale, in quanto dettata dall'evidente motivo di non aggravare la posizione dell'imputato. Infatti, si è affermato in sede di legittimità che in materia di valutazione della prova testimoniale, deve tenersi conto delle dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari legittimamente utilizzate per le contestazioni, laddove le stesse permettono di accertare la inattendibilità della ritrattazione effettuata dal medesimo testimone in dibattimento (Sez.5, n.13275 del 19/12/2012, Rv. 255185; Sez.2, n. 15652 del 21/12/2022, Rv. 28448). Pertanto, il giudice territoriale ha errato nel richiamare l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo che la deposizione testimoniale di ritrattazione sebbene palesemente falsa, possa inficiare quanto ritenuto dal primo giudice in ordine all'affermazione della responsabilità, profilandosi elementi di inattendibilità della deposizione testimoniale di ritrattazione, da valutare in modo concreto. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. 5. Con memoria difensiva l'imputato ha precisato che non vi è stato alcun travisamento probatorio, posto che è evidente la discrasia ictu °cui/ tra gli enunciati narrativi resi dall'[OSCURATO:PERSONA]: in uno l'[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di aver ricevuto con regolarità da Marranghella, ogni 15/20 giorni, dei quantitativi di hashish di circa 20 grammi, nell'altro ha riferito unicamente che nel 2014 aveva riallacciato i rapporti con l'imputato, che questi gli regalò due spinelli e che poi, successivamente, andò con lui a comprare un po' di hashish. Evidenzia peraltro che nel capo di imputazione si contestano una pluralità di cessioni, avvenute con cadenza mensile dal 2014 al novembre 2019; le dichiarazioni fanno invece cenno a due cessioni e una intermediazione nell'acquisto. Rappresenta, in ogni caso, che il reato riferito alla prima cessione a titolo gratuito è estinto per il decorso del tempo, trattandosi di ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, e che l'altra successiva condotta appare pienamente sussumibile nel paradigma del consumo di gruppo o, in via alternativa, il relativo reato appare a sua volta prescritto. 6. L'imputato ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. Si premette che l'art. 500 cod. proc. pen. prevede un regime particolare delle contestazioni poste durante l'esame testimoniale, nel caso in cui il testimone che depone nel dibattimento abbia reso deposizioni difformi rispetto quelle rese in sede di indagini preliminari, stabilendo, al comma secondo che, in caso di difformità con la dichiarazione precedente, le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere. valutate ai fini della credibilità del teste, non potendo fondare l'affermazione della responsabilità. In giurisprudenza, si è affermato che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone possono essere valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale solo se siano state successivamente confermate. (In motivazione, la S.C. ha precisato che tali dichiarazioni possono essere valutate solo ai fini della credibilità, ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati, neppure quando il dichiarante, nel ritrattarle in dibattimento asserendone la falsità, riconosca di averle rese. Tali dichiarazioni possono essere valutate solo ai fini della credibilità ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati. In tal senso, la giurisprudenza assolutamente dominante (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Rv. 273455; Sez. 2, n. 13910 del 17/03/2016, Rv. 266445; Sez. 5, n. 45311 del 21/09/2005, Rv. 232734) a cui questo Collegio aderisce, non potendosi condividere il contrario indirizzo giurisprudenziale di cui ai due precedenti citati dal Procuratore generale ricorrente, contraddette da un orientamento giurisprudenziale fatto proprio anche dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 0473 del 2002), che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 500 comma 2 cod. proc. pen.Ebbene, si osserva che nel caso in disamina, emerge effettivamente dalla lettura della deposizione di [OSCURATO:PERSONA] del 18 novembre 2021, richiamata testualmente in nota nel testo della sentenza di primo grado, alle pagine 14- 17, nonché allegate dal ricorrente, che il teste [OSCURATO:PERSONA], sia pure negando di aver mai acquistato sostanza stupefacente dal Marrachella dal 2014, ritrattando quanto aveva precedentemente dichiarato a seguito di esplicita contestazione, ha tuttavia confermato una parte del narrato reso in sede di indagini preliminari, avendo ammesso di aver ricevuto in regalo "un paio di canne" e di aver chiesto al Marrachella di dargli indicazioni relative a un fornitore. Dunque, come lamentato dal ricorrente, gli enunciati narrativi resi dall'[OSCURATO:PERSONA] non sono del tutto distonici, avendo il teste comunque confermato di aver ricevuto dall'imputato, nel 2014, dopo aver riallacciato i rapporti interrotti da molto tempo, due spinelli in regalo e l'intermediazione all'acquisto; sicchè le dichiarazioni rese dal teste in sede dibattimentale, se da un lato non possono essere poste a fondamento dell'affermazione della responsabilità con riferimento alle condotte ritrattate, inerenti alle cessioni effettuate all'[OSCURATO:PERSONA] con cadenza mensile, ribadiscono quanto già dichiarato limitatamente agli episodi afferenti alla cessione a titolo gratuito di droga leggera e all'intermediazione nell'acquisto di ulteriore stupefacente. Al riguardo, si osserva che il giudice di primo grado, erroneamente, ha utilizzato le dichiarazioni rese dal testimone nella fase delle indagini in data 26/01/2020, sebbene non confermate in dibattimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e richiamate solo a titolo di contestazione, che non avrebbe potuto porre a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dei fatti contestati nel capo di imputazione sub B), ovvero i reiterati episodi di Cessione di sostanza stupefacente, con freqúenza di una o due volte al mese, per un quantitativo di circa venti o trenta grammi alla volta. La Corte territoriale, nel vagliare il profilo della valutazione dell'attendibilità del teste ai sensi dell'art. 500 comma 2 cod. proc. pen., riscontrata la difformità tra i contenuti narrativi delle due dichiarazioni, come emersa dalla contestazioni, ha espresso una valutazione di totale inattendibilità del testimone e, conseguentemente, ha ritenuto che il quadro indiziario non fosse sufficiente a fondare una pronuncia di condanna, senza tuttavia valutare, ai fini dell'affermazione della responsabilità, i contenuti dichiarativi confermati e ribaditi dal teste in sede dibattimentale, non rinvenendosi, nell'apparato giustificativo del provvedimento impugnato, alcun accenno agli unici episodi di cessione a titolo gratuito ribaditi dal teste [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale si è limitata infatti ad enunciare le ragioni per le quali ha ritenuto totalmente non attendibile il teste, a seguito della contestazione delle dichiarazioni accusatorie, senza far menzione delle emergenze processuali acquisite in sede dibattimentale in relazione a una parte delle dichiarazioni che confermano un segmento della vicenda, per l'appunto quello inerente alle cessione di due "canne" a titolo gratuito e alla intermediazione nell'acquisto di ulteriori quantitativi di stupefacente. E' dunque riscontrabile una totale assenza di motivazione al riguardo, non essendo le ragioni a fondamento della statuizione neanche implicitamente desumibili dal contesto argomentativo a supporto della decisione. 2.E' invece infondato il secondo motivo di ricorso per le ragioni già esposte, non condividendo questo Collegio l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, secondo cui debba tenersi conto delle dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari legittimamente utilizzate per le contestazioni, laddove le stesse permettono di accertare la inattendibilità della ritrattazione effettuata dal medesimo testimone in dibattimento (Sez.5, n.13275 del 19/12/2012, Rv. 255185; Sez.2, n. 15652 del 21/12/2022, Rv. 28448). Infatti, l'art. 500 cod. proc. pen. non contempla espressamente, ai fini dell'utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese in assenza di contraddittorio, il caso in cui sulla base di circostanze processuali aliunde acquisite, la ritrattazione effettuata dal testimone in dibattimento sia inattendibile. La deroga al principio secondo il quale le dichiarazioni lette per le contestazioni possono essere valutate ai soli fini della credibilità del teste, è ammessa esclusivamente nei casi di comprovata condotta illecita, tipizzati nel quarto comma dell'art.500 cod. proc. pen. Restano ovviamente salve le sanzioni penali applicabili al teste che abbia ritrattato dichiarando il falso. Sul punto, va chiarito che i limiti probatori relativi alle dichiarazioni lette per le contestazioni sono frutto di una precisa scelta del legislatore in attuazione di principi sanciti dall'art 111 Cost. (c.f.r. Corte cost., ord. n.365 del 27/05/2002), con la conseguenza che il principio del contraddittorio nella formaiione della prova esclude che l'istituto . delle contestazioni póssa produrre effetti diversi da quelli declinati nel secondo comma dell'art. 500 cod. proc. pen. anche nei casi in cui il giudice ritenga inattendibile la ritrattazione delle dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio. L'art 111 Cost., dando rilievo costituzionale al principio del contraddittorio, ha imposto meccanismi normativi diretti al salvaguardare il materiale processuale, probatoriamente utilizzabile, da contaminazioni fondate su atti raccolti unilateralmente nel corso delle indagini preliminari, escludendo perciò che le contestazioni possano operare in modo incondizionato per l'acquisizione di dichiarazioni rese inaudita altera parte, fatti salvi casi di comprovata condotta illecita. 3.La pronuncia impugnata è dunque affetta, in parte qua, dal vizio di mancanza di motivazione sulla base del primo motivo che ne determina l'annullamento con rinvio, onde consentire al giudice di rivalutare il punto. PQM Annulla la sentenza impugnat
Sentenza Cassazione n. 26387/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris